UNIVERSITA' DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1991 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.239 del 11-10-1991)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1›  novembre
1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
di  corso  di  laurea  in  scienze  biologiche  e dal consiglio della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali  dell'Universita'
degli  studi  di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in
data 20 marzo 1990 e 16 maggio 1990;
  Viste  le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio   di
amministrazione  e  dal  senato accademico della medesima Universita'
degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in  data  24
maggio 1990;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di approvare la modifica di
Statuto proposta in deroga al termine triennale di  cui  all'art.  17
del  citato  testo  unico  di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nell'adunanza del 16 marzo 1991;
  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato  con
il  decreto  indicato  nelle premesse e successivamente modificato ed
integrato, e' ulteriormente modificato come appresso:
  Art. 37 - relativo  al  corso  di  laurea  in  scienze  biologiche,
all'elenco  dei  corsi  non obbligatori sono aggiunti i seguenti (che
verranno inseriti in stretto ordine  alfabetico  con  la  numerazione
opportuna ed appropriata a quella gia' esistente):
   analisi biochimico-cliniche;
   anatomia umana;
   antropologia;
   biologia della pesca ed acquacoltura;
   biologia marina;
   chimica analitica clinica;
   chimica dell'ambiente;
   farmacologia;
   fisiologia generale II;
   fisiologia vegetale;
   microbiologia applicata;
   oceanografia;
   patologia generale;
   parassitologia;
   protozoologia.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato,  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Camerino, 2 luglio 1991
                                                Il rettore: GIANNELLA