UNIVERSITA' DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.239 del 11-10-1991)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato
con  decreto  rettorale  18  dicembre  1968,  n.  1468,  e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  n.  168,  del  9  maggio 1989, con la quale viene
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
maggio 1989;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Visto  il  decreto  rettorale  n. 179, del 21 dicembre 1989, con il
quale presso questa Universita' e' stata  istituita  la  facolta'  di
farmacia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 12 luglio
1991;
  Considerato che le  autorita'  accademiche  di  questa  Universita'
hanno fatto proprie tutte le osservazioni di cui al predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Salerno, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Art. 64. - La facolta' di farmacia conferisce la laurea in:
   farmacia.
  Art.  65.  - Il corso di laurea in farmacia si effettua mediante un
ciclo  di  studi  universitario  della  durata  di  cinque  anni   di
insegnamento  teorico  pratico  comprendente un periodo semestrale di
tirocinio pratico pre-laurea.
  Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso  integrato  e'
non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette.
  Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla legge.
  Per  realizzare  una  migliore  professionalita'  del  laureato  in
settori dell'attivita' farmaceutica sono previsti degli orientamenti.
  Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali  annuali
o  semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed
opzionali semestrali. La frequenza dei corsi  e'  obbligatoria.  Sono
previsti i seguenti orientamenti:
   farmaceutico,       farmacologico,      dietetico      alimentare,
fitofarmaceutico e fitoiatrico, officinale.
  Gli insegnamenti del corso di laurea in farmacia sono i seguenti:
  Insegnamenti fondamentali:
    1) fisica;
    2) istituzioni di matematica (a);
    3) chimica generale ed inorganica;
    4) botanica farmaceutica;
    5) biologia generale (b);
    6) anatomia umana;
    7) fisiologia generale;
    8) chimica organica;
    9) chimica analitica (semestrale) (c);
   10) analisi dei medicinali I (semestrale);
   11) microbiologia (semestrale);
   12) chimica biologica (d);
   13) patologia generale (e);
   14) farmacologia e farmacognosia I (f);
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              (a) Con elementi di statistica ed informatica.
              (b)  Corso  integrato. Discipline: 1) biologia animale,
          2) biologia vegetale.
              (c) Per la facolta' di farmacia.
              (d) Biochimica generale ed applicata medica.
             (f) Farmacognosia.
             15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
   16) analisi dei medicinali II;
   17) farmacologia e farmacognosia II (g);
   18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
   19) analisi dei medicinali III;
   20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
   21) disciplina fondamentale di orientamento;
   22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
   23) farmacologia e farmacognosia III (h);
   24) igiene (semestrale) (i);
   25) discipline complementari (semestrali)  di  orientamento  esame
integrato.
  Gli  insegnamenti  relativi  agli orientamenti citati in precedenza
sono:
1) Dietetico alimentare.
  Insegnamento fondamentale:
   chimica e tecnologia dei prodotti alimentari.
  Insegnamenti opzionali:
   chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
   idrologia;
   igiene degli alimenti;
   analisi chimica degli alimenti;
   tecnologia delle matrici complesse;
   microbiologia applicata.
2) Farmaceutico.
  Insegnamento fondamentale:
   complementi di chimica farmaceutica.
  Insegnamenti opzionali:
   progettazione e sintesi di farmaci;
   sintesi speciali farmaceutiche;
   modellistica molecolare;
   farmaceutica;
   chimica dei composti eterociclici;
   stereochimica;
   metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
   chimica fisica biologica;
   chimica biofarmaceutica.
      --------------------------------------------------------
              (g) Farmacologia e farmacoterapia.
              (h) Tossicologia.
              (i)   Con  elementi  di  epidemiologia  e  di  medicina
          preventiva.
 3) Officinale.
  Insegnamento fondamentale:
   chimica farmaceutica applicata.
  Insegnamenti opzionali:
   chimica farmaceutica industriale;
   analisi di principi attivi in matrici complesse;
   controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
   impianti e macchinari farmaceutici;
   chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
   polimeri di interesse farmaceutico.
4) Farmacologico.
  Insegnamento fondamentale:
   farmacologia applicata.
  Insegnamenti opzionali:
   saggi e dosaggi farmacologici;
   chemioterapia;
   immunofarmacologia;
   farmacologia cellulare;
   farmacologia molecolare;
   biometria e statistica;
   dermofarmacologia.
                        ORIENTAMENTO DI SEDE
5) Fitofarmaceutico e fitoiatrico.
  Insegnamento fondamentale:
   fitofarmacia.
  Insegnamenti opzionali:
   chimica biorganica;
   chimica delle sostanze organiche naturali;
   fisiologia vegetale;
   fitochimica;
   fitoterapia;
   saggi e dosaggi farmacognostici.
  Art. 66. - Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli
10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.  382/1980,  il
consiglio  di facolta', prima dell'inizio di ciascun anno accademico,
puo' deliberare di attivare uno o  piu'  orientamenti,  indicando  in
aggiunta  alla  disciplina  fondamentale  di orientamento altre due o
piu' discipline semestrali.
  Al  fine  di  conseguire  il  migliore   risultato   dell'attivita'
didattica,  il  consiglio di facolta', definisce il piano degli studi
per quanto attiene la propedeuticita' delle discipline e dei relativi
esami. Inoltre, sempre  in  ragione  delle  esigenze  didattiche,  lo
stesso  consiglio puo' promuovere corsi intensivi, organizzati in due
cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili  nel  corso
dell'anno accademico di iscrizione.
  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  11  dicembre  1969, n. 910 e
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924,  lo  studente  puo'
presentare  un  piano  di  studi  diverso da quello consigliato dalla
facolta' e previsto dal manifesto degli  studi,  purche'  nell'ambito
delle  discipline attivate. Il consiglio di corso di laurea valutera'
la congruita' del piano di  studi  proposto  dallo  studente  con  il
raggiungimento  degli  obiettivi  didattico-formativi  previsti dalla
tabella di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  31
ottobre 1988.
  Lo  studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione
al quarto anno.
  Art. 67. - Lo studente e' tenuto  comunque  a  superare  tutti  gli
esami   fondamentali,   compreso   l'esame   del  corso  fondamentale
dell'orientamento prescelto, oltre che l'esame, come esame integrato,
di almeno altri due corsi semestrali individuati fra quelli  indicati
per   l'orientamento  scelto.  Nel  caso  di  verifiche  di  profitto
contestuali, accorpamenti di  piu'  insegnamenti  dello  stesso  anno
accademico,   il  preside  costituisce  le  commissioni  di  profitto
utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo  le  norme  dettate
dall'art.  160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592  e  dall'art.
42  del regolamento studenti approvato con regio decreto del 4 giugno
1938, n. 1269.
  Lo  studente  e'  inoltre  tenuto  a  dimostrare  di  aver  appreso
l'inglese  scientifico  ed  una eventuale seconda lingua straniera in
accordo a come proposto dal  consiglio  di  facolta'.  La  conoscenza
verra'  verificata attraverso un colloquio, per ciascuna delle lingue
straniere indicate, da  tenersi  entro  il  terzo  anno.  Esso  sara'
regolarmente  verbalizzato  da una commissione che potra' comprendere
il lettore di lingua attribuito alla facolta' di farmacia.
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli
che  costituiscono  l'orientamento scelto, il colloquio od i colloqui
relativi alle  lingue  straniere  ed  aver  effettuato  il  tirocinio
pratico.  L'esame  di  laurea  consiste nella discussione di una tesi
sperimentale o compilativa su argomento  concordato  con  un  docente
della facolta', in una delle discipline comprese nel curriculum dello
studente.  Per  la tesi sperimentale e' obbligatoria la frequenza per
due anni accademici in un laboratorio scientifico, sotto la guida  di
un docente della facolta'.
  Il  tirocinio  pratico  sperimentale  di  sei  mesi,  di  regola da
espletare durante il  quinto  anno,  deve  essere  fatto  presso  una
farmacia  aperta  al  pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza
del servizio farmaceutico dell'ospedale. Il compimento  del  semestre
di  pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare
o del direttore della farmacia all'uopo frequentata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Fisciano, 29 luglio 1991
                                                  Il rettore: BERARDI