MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 1991 

  Pagamento differito dei  diritti  doganali  sulle  importazioni  di
caffe' effettuate attraverso dogane diverse da quelle di Trieste.
(GU n.238 del 10-10-1991)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  151,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 12 luglio 1991, n. 202,
con il quale il pagamento differito dei diritti doganali e'  soggetto
ad una dilazione massima di giorni novanta;
  Tenuto  conto  che  per  effetto  della grave crisi del mercato del
caffe'  e'  stato  consentito  il  pagamento  differito  dei  diritti
doganali  a  novanta  giorni  per  tale  prodotto,  sulla  base della
disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  Tenuto  conto  che  permangono  le  negative  condizioni  che hanno
influenzato il mercato del caffe' e la sua commercializzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n.
202, potra'  essere  concessa,  relativamente  alle  importazioni  di
caffe'   di   cui   alle  voci  0901.11-00,  0901.12-00,  0901.21-00,
0901.22-00 della tariffa doganale  d'uso  integrata,  escluse  quelle
effettuate  presso  la  dogana  di  Trieste, una dilazione fino ad un
massimo di novanta giorni.
  2. La dilazione comporta il pagamento di un interesse il cui saggio
e'  determinato  con  apposito  decreto  ministeriale  ai  sensi  del
medesimo  art.  4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
  3. L'interesse sara'  applicato  per  il  periodo  di  differimento
eccedente  i  primi  sette  giorni per i diritti doganali, escluse le
sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi  e  le  altre  imposizioni
previsti  dai  regolamenti  comunitari, per i quali l'interesse sara'
applicato per il periodo eccedente i primi trenta giorni.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 24 settembre 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA