MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

      Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali
                      dovute da alcune societa'
(GU n.241 del 14-10-1991)

   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1991  la riscossione del
carico  tributario  di  L.  338.983.008  dovuto  dalla   S.r.l.   "La
Tropeano",  con  sede  in  Pizzo C. da Colamiaio, e' stata sospesa ai
sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di  finanza  di
Catanzaro  nel  provvedimento  di esecuzione determinera' l'ammontare
degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39  del  decreto
del  Presidente della Republica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra'  prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale
parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti  esecutivi.
La  sospensione  sara'  revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  6  settembre  1991  la riscossione del
carico tributario di L. 389.320.278 dovuto dalla S.r.l.  Italia,  con
sede  in  Padova,  e'  stata  sospesa  ai  sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso. L'intendenza  di  finanza  di  Padova  nel  provvedimento  di
esecuzione   determinera'   l'ammontare   degli  interessi  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Republica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il
concessionario,   in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli  atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.