UNIVERSITA' DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.248 del 22-10-1991)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1›  novembre
1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  scuola  diretta  a fini speciali di informatica, dal consiglio
della facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,  dal
consiglio  della  facolta' di farmacia e dal consiglio della facolta'
di giurisprudenza dell'Universita' degli  studi  di  Camerino,  nelle
adunanze  tenutesi  rispettivamente  in data 2 giugno 1988, 29 giugno
1988, 22 giugno 1988 e 23 giugno 1988;
  Viste  le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio   di
amministrazione  e  dal  senato accademico della medesima universita'
degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in  data  30
giugno 1988;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di approvare la modifica di
statuto proposta in deroga al termine triennale di  cui  all'art.  17
del  citato  testo  unico  di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nell'adunanza del 13 aprile 1991;
  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato  con
il  decreto  indicato  nelle premesse e successivamente modificato ed
integrato, e' ulteriormente modificato  come  appresso  relativamente
alle norme che disciplinano la
           Scuola diretta a fini speciali di informatica:
  Art.  98  (gia'  80)  -  dopo  il  secondo  comma viene aggiunto il
seguente comma:
  "Qualora vengano attivate iniziative di istruzione  a  distanza,  a
norma  dell'art.  92  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980, la durata del corso e' prorogabile a tre anni";
   dopo il terzo comma, ora quarto, viene aggiunto il seguente comma:
  "Qualora vengano attivate iniziative di istruzione  a  distanza  si
potranno  avere  iscrizioni  separate  con  le  modalita'  di  cui al
successivo articolo, per un massimo di 250 studenti per ogni anno  di
corso oltre agli studenti ripetenti".
  Inserimento  tra  gli  articoli  98  (gia'  80)  e 99 (gia' 81) del
seguente nuovo articolo, con conseguente scorrimento dei successivi:
  "Poiche'  la  struttura  dell'eventuale  sistema  di  istruzione  a
distanza potra' essere basata su  una  rete  di  Centri  di  supporto
territoriali,  fermi  restando  i disposti degli articoli precedenti,
potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a  tali
Centri.  Le  modalita' di assegnazione degli studenti a distanza alla
struttura di supporto sono definite nel bando annuale di concorso".
  Art. 102 (gia' 83) - dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente
comma:
  "Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e  la
durata  del  corso  venga  prorogata  a  tre anni, il consiglio della
scuola indichera' la relativa ripartizione degli insegnamenti  fra  i
tre anni del corso a distanza".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Camerino, 30 giugno 1991
                                                Il rettore: GIANNELLA