Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.248 del 22-10-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della scuola diretta a fini speciali di informatica, dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal consiglio della facolta' di farmacia e dal consiglio della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 2 giugno 1988, 29 giugno 1988, 22 giugno 1988 e 23 giugno 1988; Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 30 giugno 1988; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 aprile 1991; Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, e' ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano la Scuola diretta a fini speciali di informatica: Art. 98 (gia' 80) - dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la durata del corso e' prorogabile a tre anni"; dopo il terzo comma, ora quarto, viene aggiunto il seguente comma: "Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate con le modalita' di cui al successivo articolo, per un massimo di 250 studenti per ogni anno di corso oltre agli studenti ripetenti". Inserimento tra gli articoli 98 (gia' 80) e 99 (gia' 81) del seguente nuovo articolo, con conseguente scorrimento dei successivi: "Poiche' la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potra' essere basata su una rete di Centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali Centri. Le modalita' di assegnazione degli studenti a distanza alla struttura di supporto sono definite nel bando annuale di concorso". Art. 102 (gia' 83) - dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni, il consiglio della scuola indichera' la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Camerino, 30 giugno 1991 Il rettore: GIANNELLA