Direttiva riguardante le principali questioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.(GU n.248 del 22-10-1991)
Vigente al: 22-10-1991
Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio personale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo Dipartimento affari regionali Al Ministero del tesoro: Gabinetto Ragioneria generale dello Stato Al Ministero dell'interno: Gabinetto Direzione generale amministrazione civile - Div. P.E.L. Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto Alla Corte dei conti - Segretariato generale Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione Sicilia Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione coordinamento nella regione Valle d'Aosta Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Ai prefetti della Repubblica (tramite Ministero dell'interno) Ai presidenti del Co.Re.Co. delle regioni a statuto ordinario Ai presidenti del Co.Re.Co. delle regioni a statuto speciale Ai presidenti del Co.Re.Co. delle province autonome di Trento e Bolzano Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto speciale Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano Alla A.N.C.I. Alla U.P.I. Alla U.N.C.E.M. Alla Unioncamere Alla ANIACAP Alla FICEI Sono pervenuti a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, numerosi quesiti riguardanti aspetti controversi della normativa contrattuale recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento spettanti a questo Dipartimento in base all'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 si ritiene di dover stabilire i seguenti ed uniformi indirizzi applicativi. A) FIGURE E PROFILI PROFESSIONALI. Numerosi problemi riguardano l'applicazione dell'art. 34, primo comma che disciplina la ricollocazione di talune figure e profili professionali in qualifica superiore. In proposito si richiama l'attenzione delle amministrazioni ed enti in indirizzo sulla disposizione che testualmente prevede: "le figure professionali elencate nella tabella 2 sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa". Si tratta infatti di una valutazione che attiene a posizioni funzionali astrattamente considerate che prescinde dalla attivita' in concreto esercitata dai dipendenti interessati. L'ente deve avere nella sua pianta organica, alla data del 1 ottobre 1990, l'identica figura o profilo professionale. Il passaggio di qualifica e' limitato ai dipendenti formalmente inquadrati nella figura o profilo. L'applicazione dell'art. 34 deve essere realizzata mediante provvedimenti adottati dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'art. 32, lettera c), della legge n. 142/1990 o dagli altri organi deliberativi degli enti del comparto tenuto conto della necessita' di modificare la pianta organica, nella quale le figure professionali sono esattamente individuate e collocate nella qualifica funzionale cui corrisponde un preciso livello retributivo. Si tratta di atti formali a contenuto vincolato che impongono anche le conseguenti variazioni di bilancio. Da tale premessa scaturiscono le soluzioni delle questioni in concreto prospettate. 1) Addetto ai servizi ausiliari di anticamera, di portineria e di custodia delle camere di commercio. La ricollocazione del profilo suddetto riguarda esclusivamente il personale delle camere di commercio. 2) Operatori socio assistenziali. La figura o profilo non presenta particolari problemi applicativi in quanto riguarda un'area di attivita' ben definita nell'ambito della terza qualifica funzionale che deve intendersi riferito alle figure professionali di "addetto alla assistenza domiciliare". 3) Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli delle camere di commercio. La figura professionale enucleata da un piu' ampio profilo professionale del personale delle camere di commercio considera la riqualificazione del solo personale con compiti di conduzione di autoveicoli. 4) Bagnini ed assistenti ai bagnanti. La figura o profilo non presenta particolari problemi applicativi in quanto riguarda un'area di attivita' ben definita nell'ambito della terza qualifica funzionale. 5) Terminalista o addetto alla registrazione dati dell'area informatica. Su tale figura si incentrano problematiche di grande rilievo. Infatti si osserva che non esiste nell'ambito delle mansioni consid- erate nelle varie aree di attivita' dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 alcun riferimento alla tipologia lavorativa corrispondente alla figura professionale ricollocata nella quinta qualifica. In ogni caso, nella logica di quanto precedentemente affermato l'amministrazione o l'ente puo' attuare il passaggio di qualifica delle sole figure professionali istituite nell'ambito di un centro elaborazione dati con l'identica denominazione prevista dalla tabella 2. Si esclude comunque che possano essere considerati "terminalisti" coloro che siano semplicemente addetti a sistemi di videoscrittura e non abbiano funzioni interattive con il sistema informatico. 6) Conduttore di macchine operatrici complesse. La figura professionale a cui si riferisce la denominazione inclusa nella tabella allegato 2 trova esplicita menzione nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, dove e' distinta da quella dell'autista di mezzi pesanti. Tale figura e' genericamente riferita a macchinari rotabili che per la loro specialita' impongono conoscenze particolari tali da dover essere verificate nell'ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione con conseguente provvedimento di autorizzazione (patente). Si ritiene, infatti, che la specifica individuazione della macchina operatrice complessa sia riconducibile esclusivamente al fatto di rilevanza giuridica collegabile all'autorizzazione o patente cosi' come specificato nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983. Non e' consentito altro tipo di valutazione sulle caratteristiche delle macchine operatrici complesse. 7) Autista di scuola bus. Negli enti di piccole o medie dimensioni la figura dell'autista di scuola-bus potrebbe essere prevista in pianta organica con funzioni integrate con altre attivita'. In tali casi il passaggio alla quinta qualifica funzionale puo' essere riconosciuto in relazione alle modalita' di espletamento delle funzioni plurime, tra cui deve essere temporalmente prevalente quella di autista di scuola-bus. 8) Puericultrice. Si tratta di una figura professionale esattamente individuata dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, che per l'esercizio dell'attivita' necessaria di apposito titolo professionale. 9) Infermiere generico. Tale figura racchiude nella denominazione gli aspetti essenziali della tipologia lavorativa e, pertanto, non si presta a formule in- terpretative non univoche. 10) Segretario di cancelleria di conciliazione. La figura professionale e' stata ricollocata nella sesta qualifica funzionale per omogeneita' con la figura dell'assistente giudiziario del Ministero di grazia e giustizia. Tale considerazione evidenzia come il passaggio di qualifica riguardi il personale che negli enti abbia una collocazione funzionale corrispondente a quella indicata nella tabella 2 non essendo comprese nella fattispecie le ipotesi in cui, per le ridotte dimensioni degli uffici, tale figura non sia prevista nella pianta organica e le funzioni siano esercitate "occasionalmente" da dipendenti inquadrati in figure amministrative. L'eventuale decreto del presidente del tribunale che attribuisce a tale personale funzioni giudiziarie non costituisce, in nessun caso, inquadramento nell'ordinamento dell'ente, ma realizza un provvedimento di tipo autorizzatorio per l'esercizio di funzioni in ambito giudiziario. 11) Cancelliere di conciliazione. Anche per tale figura sono valide le considerazioni svolte per il segretario di cancelleria con riferimento al corrispondente profilo ministeriale di collaboratore di cancelleria. E' quindi consentito il passaggio di qualifica esclusivamente dove esiste nella pianta organica una figura professionale di sesta qualifica di cancelliere di conciliazione. Anche per tale fattispecie e' da escludere che possono essere comprese tutte le ipotesi di istruttori amministrativi con funzioni anche in ambito giudiziario. Si ribadisce che il decreto del presidente del tribunale non puo' costituire una posizione giuridica formale (atto di esclusiva competenza dell'ente) ma solo autorizzazione a svolgere funzioni in ambito giudiziario. 12) Direttore dei centri di formazione professionale. E' ascritto all'ottava qualifica funzionale il direttore dei centri di formazione professionale, sulla cui individuazione non sono state sollevati problemi applicativi. Qualora non si riscontrino le suddette condizioni di applicabilita' delle norme i provvedimenti connessi ai reinquadramenti di personale devono ritenersi modifiche di pianta organica e devono essere sottoposti all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 153/1980, convertito nella legge n. 299/1980. B) LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO. Il livello economico differenziato realizza una aspirazione a posizioni economiche differenziate nell'ambito della stessa qualifica funzionale. Si tratta di una rivalutazione meramente economica che interessa una parte dei dipendenti di ciascuna qualifica e che impone una valutazione di elementi presuntivi di una prestazione quantitativamente e qualitativamente piu' elevata. Il procedimento di attribuzione si articola in due fasi: I Fase) Determinazione del contingente di personale che nell'ambito della stessa qualifica funzionale puo' essere destinatario dell'incremento economico. La percentuale prevista dall'art. 35 e' collegata al numero di personale di ruolo in servizio. Il calcolo impone le seguenti determinazioni: organico di fatto (personale di ruolo in servizio al 31 dicembre di ciascun anno). Nell'organico sono compresi anche gli appartenenti al ruolo soprannumerario ed al ruolo speciale ad esaurimento; detrazione del personale appartenente alle figure professionali di cui alla tabella 2; detrazione del personale della quinta qualifica destinario del comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990; detrazione del personale che ha beneficiato dell'indennita' prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990. Il calcolo della percentuale si effettua sulla base di riferimento ottenuta mediante le operazioni sopra descritte; determinazione del contingente per qualifica mediante arrotondamento della percentuale all'unita' superiore; articolazione in aree di attivita' del contingente di qualifica come sopra determinato mediante un calcolo proporzionale della consistenza di personale appartenente all'area rispetto alla consistenza complessiva della qualifica. Tale operazione non consente ulteriori arrotondamenti che amplino il contingente determinato con riferimento alla qualifica. II Fase) Selezione del personale da collocare nel livello economico differenziato (LED). a) Requisito di accesso al livello economico differenziato. Per partecipare alla selezione occorre il requisito di tre anni di anzianita' di effettivo servizio nella qualifica. Non possono essere considerati i periodi trascorsi in qualifiche diverse o con rapporto precario, pur costituendo titolo di servizio per l'eventuale attribuzione di punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria del personale selezionato per il LED. Si ritiene, che nei casi di mobilita' intercompartimentale o tra enti del comparto, l'anzianita' maturata nell'ente di provenienza sia valutabile sia ai fini dell'accertamento del requisito legittimante dei tre anni di effettivo servizio, sia ai fini della determinazione dei titoli di servizio. Infatti, la mobilita' si realizza sulla base di un giudizio di sostanziale corrispondenza delle qualifiche e dei profili professionali ed e' improntata ad un riconoscimento nel nuovo ente del servizio di ruolo prestato nell'ente di provenienza. b) Selezione in base a titoli culturali, professionali e di servizio. L'accordo in sede decentrata stabilisce la tipologia dei titoli valutabili nell'ambito delle tre categorie, nonche' il punteggio attribuibile. Il punteggio deve essere determinato in modo rigido al fine di escludere il ricorso ad apprezzamenti discrezionali nella attribuzione. Cio' dovrebbe consentire di non dover ricorrere alla nomina di una commissione per la formazione della graduatoria. Per gli enti di tipo IV (comuni da 3.000 a 10.000 ab.) le figure apicali (una per area) di VII qualifica sono beneficiarie del livello economico differenziato in aggiunta alle percentuali previste. Inoltre, per tali figure non e' richiesto il requisito dell'anzianita' di tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Il LED produce effetti sulla tredicesima mensilita' e sul trattamento di quiescenza. E' riassorbito dall'eventuale passaggio alla qualifica superiore. C) INDENNITA' DI DIRIGENZA. L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 istituisce un compenso accessorio legato alla posizione funzionale e graduato in relazione alla valutazione complessiva della prestazione che ciascun posto richiede al dirigente in termini quantitativi e qualitativi. Si tratta di una differenziazione delle diverse posizioni dirigenziali connesse alle esigenze organizzative dell'ente. Il personale avente qualifica dirigenziale e' automaticamente destinatario del coefficiente di incremento del trattamento economico stabilito per il posto di funzione attribuito loro dall'ente. Tale compenso accessorio intende valutare la funzione non il tempo lavoro e si colloca in un'ottica di omnicomprensivita' che esclude ogni altro emolumento eventualmente connesso ai compiti istituzionali del dirigente. Si tratta di un compenso non collegabile alla effettiva presenza ma ai risultati di efficienza e di efficacia delle strutture o dei compiti affidati a ciascun dirigente. Nei casi di assenza (congedo straordinario o aspettativa) prolungata l'ente non puo' legittimamente sospendere l'erogazione dell'indennita' senza emanare un provvedimento di rimozione dal posto di funzione per obiettive esigenze connesse ai servizi o funzioni dell'ente. L'indennita' di funzione dirigenziale presenta indici di variabilita' da 0,1 ad 1. Per tale ragione si e' ritenuto che il requisito necessario per la produzione di effetti di tale indennita', stabilito dalle norme in materia nei caratteri della stabilita' e della ricorrenza, sia riscontrabile unicamente nello zoccolo dello 0,1, riconosciuto dall'assetto normativo come il livello minimo dell'indennita' e, come tale, attribuibile anche indipendentemente dalla posizione funzionale specifica. Pertanto e' concordato con l'istituto di previdenza che solo tale parte dell'indennita' sia assoggettabile a contribuzione previdenziale e sia quindi suscettibile di valutazione in sede di determinazione del trattamento di quiescenza. Il sesto comma dell'art. 38 disciplina il regime transitorio tra le indennita' del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987 e l'entrata in vigore della nuova indennita'. Poiche' parte delle precedenti attribuzioni economiche e' stata assorbita dal nuovo regime stipendiale (art. 43) in attuazione dal 1 luglio 1990, la norma e' da interpretare in modo da evitare duplicazioni del compenso accessorio, facendo cessare a quella data le precedenti indennita' comprese nella retribuzione. Le altre indennita', la cui abrogazione si realizza con l'entrata in vigore della nuova indennita' di funzione, sono corrisposte fino al 1 ottobre 1990. D) PERSONALE DELLA SCUOLA. Gli articoli 41 e 42 disciplinano l'attivita' del personale, l'orario di servizio nonche' il calendario e l'orario di apertura delle scuole e degli asili nido, attribuendo all'accordo in sede decentrata la regolamentazione di dettaglio. E' stabilito che il calendario non puo', comunque, superare le 42 settimane annue e deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua. Quindi l'effettiva consistenza ed articolazione del calendario deve essere oggetto della normativa decentrata. La previsione di tale periodo di 42 settimane e' stabilita solo come limite massimo della apertura delle scuole, mentre non esiste alcuna previsione riguardante il periodo minimo. Il terzo comma dell'art. 41 ed il quinto dell'art. 42 attribuiscono anche alla fonte normativa decentrata la potesta' di disciplinare le ore di servizio non dedicate alle attivita' strettamente istituzionali previste dai commi precedenti. Si sottolinea pero' come non possano essere stabilite per detto personale modalita' di utilizzazione di tali ore che non siano strettamente connesse alla qualifica funzionale e che non rientrino nelle mansioni proprie dell'area di attivita', in osservanza del principio di piena mobilita' nell'area sancito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica in considerazione. E) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO. L'art. 45 prevede una serie di compensi aggiuntivi la cui natura e configurazione potrebbe far sorgere problemi attinenti soprattutto agli oneri riflessi: 1) l'indennita' prevista dal primo comma, mantiene la stessa natura e configurazione assunta nell'ambito dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987. Pertanto anche l'incremento previsto produce gli stessi effetti stabiliti nel precedente periodo contrattuale. Unica variazione rispetto all'assetto normativo precedente e' nella piu' ampia previsione dei destinatari dovuta alla alternativita' dei suoi presupposti giuridici; 2) l'incremento tabellare attribuito, a decorrere dal 1 ottobre 1990, alle figure di quinta qualifica dell'area di vigilanza produce effetti sul trattamento di quiescenza e sulla tredicesima mensilita'; 3) le indennita' riconosciute al personale della scuola (commi 3, 4 e 5) sono ritenute efficaci ai soli fini pensionistici. L'indennita' di tempo potenziato, prevista dal sesto comma, per le insegnanti della scuola materna e' invece "non utile ai fini previdenziali e pensionistici". Si evidenzia il collegamento necessario tra le indennita' predette e le attivita' educative e di insegnamento stabilito dal settimo comma della norma in esame. Tale collegamento e' rafforzato dagli avverbi "esclusivamente e permanentemente" in modo da escludere dal beneficio il personale non completamente utilizzato per l'esercizio diretto di dette attivita'; 4) l'incremento dell'indennita' di vigilanza, di cui all'ottavo comma, non riguarda categorie di personale diverse da quelle che avevano in godimento la stessa indennita' nell'ambito della previsione dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987. Infatti, la premessa "per tutto il personale dell'area di vigilanza" intende esplicitare la volonta' di attribuire l'aumento ad entrambe le categorie considerate dalla lettera a) del citato articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987. Gli enti e le amministrazioni che avessero realizzato provvedimenti di attuazione in contrasto con la presente direttiva sono tenuti a rimuovere, nell'ambito dei poteri di autotutela, i provvedimenti medesimi con recupero delle somme eventualmente corrisposte. Il Ministro: GASPARI