MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 8 ottobre 1991 

  Modificazione   all'ordinanza   ministeriale   19   febbraio   1991
riguardante:  "Piano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli
allevamenti ovi-caprini".
(GU n.249 del 23-10-1991)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990 in cui all'art.
5,  punto 6, viene indicata la possibilita' che in talune circostanze
particolari la Commissione della CEE autorizza uno  Stato  membro  ad
effettuare  i  controlli  sierologici  su  soggetti vaccinati di eta'
superiore a trenta mesi;
  Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991 concernente il  Pi-
ano  nazionale  di  eradicazione  della  brucellosi dagli allevamenti
ovini e caprini;
  Considerato che la Commissione CEE, con decisione datata 19  luglio
1991,  ha  approvato  con  decorrenza  1›  agosto  1991  il  Piano di
eradicazione  della  brucellosi  degli  ovini  e  dei  caprini   come
presentato dall'Italia;
  Considerato   che   il  piano  presentato  dall'Italia  prevede  il
controllo dei soggetti vaccinati a decorrere dai trenta mesi di eta';
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991
indicata nelle premesse e' sostituito dal seguente:
  "3. Per gli ovini e per i caprini che sono  stati  vaccinati  prima
dell'eta'  di  sette  mesi  con  vaccino  Rev,  le prove sierologiche
potranno essere effettuate soltanto su animali di  eta'  superiore  a
trenta mesi".
  La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO