Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Cuneo, Lecce, Pesaro, Rieti, Rovigo e Torino.(GU n.255 del 30-10-1991)
Con decreto ministeriale n. 1/9508 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.176.247.811, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 5.751.386.457,corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.756.962.358 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9857 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.329.772.901, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.339.473.324 iscritto a ruolo a nome delle ditte indicate nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Cuneo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9559 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.645.730.833, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.669.531.808 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Cuneo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9586 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 88.902.170.044, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 89.789.117.561 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza con revoca alla scadenza di aprile 1992. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/10508 del 14 ottobre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pesaro e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.191.386.606, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.196.916.026 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Pesaro dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9638 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rieti e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.841.976.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.843.450.692 iscritto a ruolo a nome del contribuente Blasi Natale. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Rieti dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/10167 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rovigo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 744.671.000, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 1.489.342.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.491.173.112 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Rovigo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/9803 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 62.064.811.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 62.065.711.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Sosso Renzo. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Torino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.