MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 1991 

  Modificazione dei termini  previsti  dal  decreto  ministeriale  14
marzo    1991,   riguardante:   "Caratteristiche   e   modalita'   di
funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia".
(GU n.257 del 2-11-1991)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto-legge  21 dicembre 1990, n. 392, convertito, con
modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48,  ed  in  particolare
l'art.  6-  bis, quarto comma, che dispone l'emanazione di un decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste inteso a  stabilire  le
caratteristiche  e  le modalita' di funzionamento dell'anagrafe della
produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6- bis;
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  14
marzo 1991, con il quale sono state stabilite le caratteristiche e le
modalita' di funzionamento della predetta anagrafe;
  Considerata  l'opportunita'  di  posticipare il termine di scadenza
previsto dal  decreto  ministeriale  sopraindicato  per  l'iscrizione
all'anagrafe,  in modo da consentire una piu' articolata attivita' di
informazione e di chiarimento presso gli operatori;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 Il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14
marzo 1991, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  86  del  12  aprile  1991, sono sostituiti dal seguente
testo:
  "La richiesta di iscrizione deve  essere  effettuata  entro  il  30
aprile  1992. Coloro che intraprenderanno l'attivita' produttiva dopo
tale data, dovranno presentare richiesta di  iscrizione  entro  sette
giorni dall'inizio dell'attivita'.
  La  comunicazione relativa alle variazioni del patrimonio bovino ed
alla  produzione  di  latte  deve  essere  effettuata   con   cadenza
semestrale,  nei  mesi di aprile e di ottobre, a partire dall'ottobre
1992".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione.
   Roma, 28 ottobre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA