Modificazione dei termini previsti dal decreto ministeriale 14 marzo 1991, riguardante: "Caratteristiche e modalita' di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia".(GU n.257 del 2-11-1991)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 392, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48, ed in particolare l'art. 6- bis, quarto comma, che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste inteso a stabilire le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6- bis; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 marzo 1991, con il quale sono state stabilite le caratteristiche e le modalita' di funzionamento della predetta anagrafe; Considerata l'opportunita' di posticipare il termine di scadenza previsto dal decreto ministeriale sopraindicato per l'iscrizione all'anagrafe, in modo da consentire una piu' articolata attivita' di informazione e di chiarimento presso gli operatori; Decreta: Articolo unico Il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 1991, sono sostituiti dal seguente testo: "La richiesta di iscrizione deve essere effettuata entro il 30 aprile 1992. Coloro che intraprenderanno l'attivita' produttiva dopo tale data, dovranno presentare richiesta di iscrizione entro sette giorni dall'inizio dell'attivita'. La comunicazione relativa alle variazioni del patrimonio bovino ed alla produzione di latte deve essere effettuata con cadenza semestrale, nei mesi di aprile e di ottobre, a partire dall'ottobre 1992". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 28 ottobre 1991 Il Ministro: GORIA