UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.260 del 6-11-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16,
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con  delibera
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia in data 4 aprile 1990 del
senato  accademico  in  data  25  giugno  1990  e  del  consiglio  di
amministrazione in data 27 giugno 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di  questa
Universita'  e  convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel
suo parere;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  in  data  13
aprile 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli dal  393  al  405  sono  soppressi  e  sostituiti  dai
seguenti articoli.
  Dopo  l'art. 392 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
                   Scuola diretta a fini speciali
        per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica
  Art. 393. - E' istituita la scuola  diretta  a  fini  speciali  per
tecnici    di   audiometria   e   protesizzazione   acustica   presso
l'Universita' degli studi di Parma.
  La scuola ha lo scopo  di  preparare  personale  sanitario  per  il
trattamento  diagnostico  preventivo,  riabilitativo  e protesico dei
pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnici  di  audiometria   e
protesizzazione acustica.
  Art.  394.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare il numero massimo di cinque iscritti per ciascun
anno di corso.
  Art. 395. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e l'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica.
  Art.  396.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed  alla
valutazione  del  voto  di  diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 397. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
   fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
   anatomia (*);
   fisiologia (*);
   fonetica e linguistica (*).
  2  Anno:
   elementi di informatica, di  analisi  dei  segnali  e  sistemi  di
calcolo;
   tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
   tecniche di esplorazione vestibolare;
   fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
   tecniche audiometriche, psicoacustica e strumentazione;
   nozioni  di  patologia  e clinica dell'udito e dell'organizzazione
dell'equilibrio;
   legislazione sanitaria ed etica della professione (*).
  3  Anno:
   foniatria (*);
   neurologia (*);
   neuropsichiatria infantile (*);
   tecniche audiometriche speciali;
   protesi acustica ed audiometria protesica;
   tecniche    di    protesizzazione    acustica    e    rieducazione
dell'ipoacusico;
   psicologia (*).
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  (Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili da altre  scuole
dirette a fini speciali).
  Art.  398.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
presso l'istituto di otorinolaringoiatria.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo studente ha la facolta' di ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 399. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
   Parma, 4 luglio 1991
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO