MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 31 ottobre 1991, n. 26 

  Importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) originarie dei  Paesi
della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3.
(GU n.258 del 4-11-1991)
 
 Vigente al: 4-11-1991  
 

  Si fa seguito alle circolari n. 14 e n. 18 rispettivamente  del  27
giugno  e  del  9  luglio  1991  con  le  quali  e' stato confermato,
relativamente alle importazioni di banane fresche (NC 0803  0010)  di
origine  e provenienza dai Paesi della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e
A3, un contingente di tonn. 320.000 per il periodo 1  luglio  1991-30
giugno 1992, da utilizzarsi con il sistema della "dogana controllata"
in  quote  mensili  e  decadali,  come  da  prospetto  allegato  alla
circolare n. 17 del 21 giugno 1990.
  Al riguardo, si comunica che, a parziale  modifica  della  suddetta
circolare,   questo  Ministero  e'  venuto  nella  determinazione  di
incrementare del 15% le importazioni in questione per il  periodo  1
ottobre 1991-29 febbraio 1992.
  Pertanto,  per  il predetto periodo sono consentite le importazioni
di banane fresche (NC 0803 0010)  con  origine  e  provenienza  Paesi
delle  zone  A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, entro i limiti delle quote
decadali  dei  quantitativi  indicati  nel  prospetto  allegato  alla
circolare del 21 giugno 1990, maggiorati del 15%. Le quote maggiorate
della prima e della terza decade di ottobre, non utilizzate, potranno
essere  riportate  rispettivamente alla prima e alla terza decade del
mese di novembre.
  Per quanto attiene alle importazioni di banane  fresche  originarie
dai  suddetti  Paesi  ed  immesse in libera pratica negli altri Stati
della CEE, sono parimenti aumentate del 15% le assegnazioni  relative
ai  mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991, indicate nelle singole
autorizzazioni rilasciate dal Ministero del  commercio  con  l'estero
nel  mese  di  luglio scorso. Le quote maggiorate del mese di ottobre
1991 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 1991. Per  quanto
riguarda  le maggiorazioni delle quote dei mesi di gennaio e febbraio
1992,  si  provvedera'  in  sede  di  rilascio  delle  autorizzazioni
individuali.
  Restano invariate le altre disposizioni in materia.
                                               Il Ministro: LATTANZIO