MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 23 ottobre 1991, n. 32 

  Trasmissione dei dati occorrenti per la presentazione al Parlamento
della relazione sulla spesa sostenuta dagli enti locali per i  propri
amministratori - Art. 21 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
(GU n.261 del 7-11-1991)
 
 Vigente al: 7-11-1991  
 

                                   A   tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali e comunali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province autonome Trento e Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministro   per   i   problemi
                                  istituzionali
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione generale finanza locale
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo      atti       Ministero
                                  dell'interno - Sezione enti locali
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno,  presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
(Paragrafo) 1. Premessa.
  Con la legge 27  dicembre  1985,  n.  816,  e'  stata  dettata  una
disciplina  organica  ed unitaria in tema di aspettative, indennita',
permessi e rimborsi spettanti agli amministratori degli enti locali.
  Come previsto dall'art. 21 della medesima  legge  questo  Ministero
deve  provvedere  ad  approntare  una  relazione biennale sulle spese
sostenute dagli enti, trasmettendola al Parlamento per la  prescritta
informativa.
  All'uopo  con  circolare  del  10  luglio 1987, n. 7/87, sono stati
trasmessi agli uffici in indirizzo i modelli per la  rilevazione  dei
dati,   corredati   da   esaustivi  chiarimenti  sulle  modalita'  di
compilazione, raccolta e trasmissione dei dati ivi contenuti.
  Tuttavia l'esperienza maturata in questi primi anni ha  evidenziato
come   la   insufficiente  collaborazione  degli  enti  locali  abbia
rischiato di vanificare il dettato normativo.
  Ne e' prova la constatazione che solo dopo ripetuti solleciti si e'
ottenuto una quantita' significativa di dati tale  da  permettere  la
redazione  del  rapporto  relativo  agli anni 1985-86, mentre solo di
recente si e' potuto completare la  elaborazione  dei  dati  inerenti
agli anni 1987-88.
  Si  rende  necessario,  pertanto sensibilizzare gli enti locali per
ottenere i dati richiesti nella loro completezza e nel  rispetto  dei
tempi  di legge. Si evidenzia a tal proposito che l'intervallo tra il
30 giugno (termine per la deliberazione del conto consuntivo)  ed  il
31  luglio  (termine per la trasmissione dei dati da parte degli enti
locali) appare piu' che sufficiente per qualunque tipologia di ente.
  Al riguardo, si fa presente che ai rapporti che verranno presentati
sara', d'ora in avanti, allegato l'elenco degli enti inadempienti.
(Paragrafo) 2. Istruzioni per la compilazione dei modelli.
  La presente circolare dovra' essere comunicata  a  tutti  gli  enti
locali interessati raccomandano la scrupolosa osservanza delle regole
di seguito esposte cui attenersi:
   i  modelli  da  compilare  sono esclusivamente i modelli A inviati
dalle prefetture, i  cui  dati  devono  essere  riportati  scritti  a
macchina;
   l'invio  dei  modelli  e'  subordinato  alla  preventiva  verifica
dell'esattezza dei dati numerici complessivi (da indicare in migliaia
di lire), da effettuare mediante la somma dei dati parziali;
   l'ente che non avesse sostenuto spese per i propri  amministratori
e' ugualmente tenuto all'invio del modello A, indicando unicamente il
numero complessivo degli amministratori;
   l'articolazione  di un comune in circoscrizioni comporta l'obbligo
di utilizzare modelli A separati per i consiglieri comunali e  per  i
consiglieri circoscrizionali;
   l'invio  dei  modelli  A  alle competenti prefetture deve avvenire
entro il termine del 31  luglio  di  ogni  anno  per  la  rilevazione
relativa all'anno precedente.
  Agli   uffici  in  indirizzo  incaricati  della  raccolta  e  della
trasmissione si raccomanda l'osservanza delle seguenti regole:
   la compilazione dei modelli B deve avvenire su distinti moduli per
ogni  tipologia  di  enti   (amministrazione   provinciale,   comuni,
comunita'  montane,  unita'  sanitarie locali, consorzi, aziende), e,
nell'ambito  di  ogni  categoria,  e'  necessario  riportare  i  dati
distinti ente per ente e non per tipologia di enti;
   la  trasmissione  dei  dati  deve  avvenire  esclusivamente  con i
modelli forniti da questo Ministero, inviando  i  soli  modelli  B  e
trattenendo i modelli A;
   ove  un  ente venga riportato senza l'indicazione di alcuna spesa,
occorre specificare se si tratta di ente inadempiente oppure di  ente
che ha comunicato di non aver sostenuto spese;
   ove  un  comune  fosse articolato in circoscrizioni, devono essere
tenuti distinti i dati relativi al consiglio comunale da  quelli  dei
consigli circoscrizionali, da indicarsi nel complesso;
   all'invio dovra' essere allegato l'elenco degli enti inadempienti.
  Per quanto riguarda la rilevazione relativa agli anni 1989 e 1990 i
modelli devono essere inviati a questo Ministero entro il 15 novembre
1991.
                                       Il direttore generale: MALPICA