Trasmissione dei dati occorrenti per la presentazione al Parlamento della relazione sulla spesa sostenuta dagli enti locali per i propri amministratori - Art. 21 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.(GU n.261 del 7-11-1991)
Vigente al: 7-11-1991
A tutte le amministrazioni provinciali e comunali A tutte le comunita' montane Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministro per i problemi istituzionali Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno, presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica (Paragrafo) 1. Premessa. Con la legge 27 dicembre 1985, n. 816, e' stata dettata una disciplina organica ed unitaria in tema di aspettative, indennita', permessi e rimborsi spettanti agli amministratori degli enti locali. Come previsto dall'art. 21 della medesima legge questo Ministero deve provvedere ad approntare una relazione biennale sulle spese sostenute dagli enti, trasmettendola al Parlamento per la prescritta informativa. All'uopo con circolare del 10 luglio 1987, n. 7/87, sono stati trasmessi agli uffici in indirizzo i modelli per la rilevazione dei dati, corredati da esaustivi chiarimenti sulle modalita' di compilazione, raccolta e trasmissione dei dati ivi contenuti. Tuttavia l'esperienza maturata in questi primi anni ha evidenziato come la insufficiente collaborazione degli enti locali abbia rischiato di vanificare il dettato normativo. Ne e' prova la constatazione che solo dopo ripetuti solleciti si e' ottenuto una quantita' significativa di dati tale da permettere la redazione del rapporto relativo agli anni 1985-86, mentre solo di recente si e' potuto completare la elaborazione dei dati inerenti agli anni 1987-88. Si rende necessario, pertanto sensibilizzare gli enti locali per ottenere i dati richiesti nella loro completezza e nel rispetto dei tempi di legge. Si evidenzia a tal proposito che l'intervallo tra il 30 giugno (termine per la deliberazione del conto consuntivo) ed il 31 luglio (termine per la trasmissione dei dati da parte degli enti locali) appare piu' che sufficiente per qualunque tipologia di ente. Al riguardo, si fa presente che ai rapporti che verranno presentati sara', d'ora in avanti, allegato l'elenco degli enti inadempienti. (Paragrafo) 2. Istruzioni per la compilazione dei modelli. La presente circolare dovra' essere comunicata a tutti gli enti locali interessati raccomandano la scrupolosa osservanza delle regole di seguito esposte cui attenersi: i modelli da compilare sono esclusivamente i modelli A inviati dalle prefetture, i cui dati devono essere riportati scritti a macchina; l'invio dei modelli e' subordinato alla preventiva verifica dell'esattezza dei dati numerici complessivi (da indicare in migliaia di lire), da effettuare mediante la somma dei dati parziali; l'ente che non avesse sostenuto spese per i propri amministratori e' ugualmente tenuto all'invio del modello A, indicando unicamente il numero complessivo degli amministratori; l'articolazione di un comune in circoscrizioni comporta l'obbligo di utilizzare modelli A separati per i consiglieri comunali e per i consiglieri circoscrizionali; l'invio dei modelli A alle competenti prefetture deve avvenire entro il termine del 31 luglio di ogni anno per la rilevazione relativa all'anno precedente. Agli uffici in indirizzo incaricati della raccolta e della trasmissione si raccomanda l'osservanza delle seguenti regole: la compilazione dei modelli B deve avvenire su distinti moduli per ogni tipologia di enti (amministrazione provinciale, comuni, comunita' montane, unita' sanitarie locali, consorzi, aziende), e, nell'ambito di ogni categoria, e' necessario riportare i dati distinti ente per ente e non per tipologia di enti; la trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente con i modelli forniti da questo Ministero, inviando i soli modelli B e trattenendo i modelli A; ove un ente venga riportato senza l'indicazione di alcuna spesa, occorre specificare se si tratta di ente inadempiente oppure di ente che ha comunicato di non aver sostenuto spese; ove un comune fosse articolato in circoscrizioni, devono essere tenuti distinti i dati relativi al consiglio comunale da quelli dei consigli circoscrizionali, da indicarsi nel complesso; all'invio dovra' essere allegato l'elenco degli enti inadempienti. Per quanto riguarda la rilevazione relativa agli anni 1989 e 1990 i modelli devono essere inviati a questo Ministero entro il 15 novembre 1991. Il direttore generale: MALPICA