MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 ottobre 1991 

  Revoca  delle  ordinanze n. 442/FPC/ZA e n. 513/FPC/ZA, concernenti
indennita' al sindaco di  Pozzuoli  e  ad  alcuni  collaboratori  per
l'eccezionale  attivita'  a  salvaguardia  della  pubblica  e privata
incolumita'. (Ordinanza n. 2175/FPC).
(GU n.262 del 8-11-1991)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  23  dicembre  1983,  n.  748,   recante
interventi  urgenti  per  le  zone  colpite  da  bradisismo dell'area
flegrea e dal terremoto del 1980;
  Vista l'ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984,  recante  misure
dirette  ad  accelerare  gli  interventi  urgenti  ed indifferibili a
tutela della pubblica incolumita' nel comune di  Pozzuoli,  integrata
dall'ordinanza n. 284/FPC/ZA;
  Viste  le  ordinanze n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20 dicembre 1984, e n. 513/FPC/ZA
del 28 marzo 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78  del  1
aprile  1985, prevedenti indennita' al sindaco del comune di Pozzuoli
e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attivita' a  salvaguardia
della pubblica e privata incolumita';
  Vista  l'ordinanza  n. 638/FPC/ZA del 21 novembre 1985 con la quale
sono state revocate, con effetto dalla data di adozione della stessa,
le sopraindicate ordinanze n. 442/FPC/ZA del 1984 e n. 513/FPC/ZA del
1985;
  Vista la sentenza del TAR  Campania  -  sez.  I,  n.  604,  del  23
novembre  1989,  passata  in  giudicato,  con  la  quale  il  giudice
amministrativo  ha   annullato   l'ordinanza   n.   638/FPC/ZA,   sul
presupposto  che  la  fase  regressiva  del fenomeno bradisismico non
giustifichi l'interruzione della erogazione dell'indennita';
  Ritenuto,  in  esecuzione  della  predetta   sentenza,   di   dover
riesaminare la materia;
  Vista  la  relazione  del  servizio  opere  pubbliche,  funzionario
delegato, n. 6899 del 7 ottobre 1991;
  Ritenuto  che  l'erogazione  da  parte   del   Dipartimento   della
protezione  civile  di  speciali  compensi  a  pubblici funzionari in
connessione ad incombenze loro affidate con ordinanza in deroga  alla
vigente normativa possa trovare giuistificazione solo durante la fase
critica  dell'emergenza,  per  prestazioni  rese fuori dall'orario di
servizio e non altrimenti retribuite;
  Ritenuto inoltre che la  fase  critica  dell'emergenza  per  quanto
concerne   il   fenomeno   bradisismico   nell'area   flegrea   debba
considerarsi  esaurita  al  31  dicembre  1985,  giusta  la  predetta
relazione del servizio opere pubbliche;
  Ritenuto  infine  che,  comunque,  le  residue attivita' svolte dal
sindaco, dal vice sindaco di Pozzuoli  e  dal  personale  del  comune
medesimo   dopo  detta  data  possano  rientrare  nelle  attribuzioni
d'ufficio proprie degli interessati - come integrate, in deroga  alla
normativa  ordinaria,  dalle  succitate  ordinanze  - e trovino, come
tali, regolamento nell'ambito dei  rispettivi  rapporti  di  servizio
(onorario  o  di  pubblico  impiego),  senza  che  sia necessaria ne'
opportuna la corresponsione di particolari compensi aggiuntivi;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
  Con effetto dal 1  gennaio  1986  sono  revocate  le  ordinanze  n.
442/FPC/ZA  del  12 dicembre 1984, concernente "Indennita' al sindaco
di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale  attivita'  a
salvaguardia  della  pubblica  e privata incolumita'" e n. 513/FPC/ZA
del  28  marzo  1985,  concernente  "Integrazione  all'ordinanza   n.
442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984".
  L'onere di cui alla presente ordinanza valutato in L. 15.000.000 e'
posto  a  carico del Fondo della protezione civile con imputazione ai
fondi di cui al decreto-legge 7 novembre 1983,  n.  623,  convertito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA