Revoca delle ordinanze n. 442/FPC/ZA e n. 513/FPC/ZA, concernenti indennita' al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attivita' a salvaguardia della pubblica e privata incolumita'. (Ordinanza n. 2175/FPC).(GU n.262 del 8-11-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, recante interventi urgenti per le zone colpite da bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980; Vista l'ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984, recante misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumita' nel comune di Pozzuoli, integrata dall'ordinanza n. 284/FPC/ZA; Viste le ordinanze n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20 dicembre 1984, e n. 513/FPC/ZA del 28 marzo 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1 aprile 1985, prevedenti indennita' al sindaco del comune di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attivita' a salvaguardia della pubblica e privata incolumita'; Vista l'ordinanza n. 638/FPC/ZA del 21 novembre 1985 con la quale sono state revocate, con effetto dalla data di adozione della stessa, le sopraindicate ordinanze n. 442/FPC/ZA del 1984 e n. 513/FPC/ZA del 1985; Vista la sentenza del TAR Campania - sez. I, n. 604, del 23 novembre 1989, passata in giudicato, con la quale il giudice amministrativo ha annullato l'ordinanza n. 638/FPC/ZA, sul presupposto che la fase regressiva del fenomeno bradisismico non giustifichi l'interruzione della erogazione dell'indennita'; Ritenuto, in esecuzione della predetta sentenza, di dover riesaminare la materia; Vista la relazione del servizio opere pubbliche, funzionario delegato, n. 6899 del 7 ottobre 1991; Ritenuto che l'erogazione da parte del Dipartimento della protezione civile di speciali compensi a pubblici funzionari in connessione ad incombenze loro affidate con ordinanza in deroga alla vigente normativa possa trovare giuistificazione solo durante la fase critica dell'emergenza, per prestazioni rese fuori dall'orario di servizio e non altrimenti retribuite; Ritenuto inoltre che la fase critica dell'emergenza per quanto concerne il fenomeno bradisismico nell'area flegrea debba considerarsi esaurita al 31 dicembre 1985, giusta la predetta relazione del servizio opere pubbliche; Ritenuto infine che, comunque, le residue attivita' svolte dal sindaco, dal vice sindaco di Pozzuoli e dal personale del comune medesimo dopo detta data possano rientrare nelle attribuzioni d'ufficio proprie degli interessati - come integrate, in deroga alla normativa ordinaria, dalle succitate ordinanze - e trovino, come tali, regolamento nell'ambito dei rispettivi rapporti di servizio (onorario o di pubblico impiego), senza che sia necessaria ne' opportuna la corresponsione di particolari compensi aggiuntivi; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Con effetto dal 1 gennaio 1986 sono revocate le ordinanze n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, concernente "Indennita' al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attivita' a salvaguardia della pubblica e privata incolumita'" e n. 513/FPC/ZA del 28 marzo 1985, concernente "Integrazione all'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984". L'onere di cui alla presente ordinanza valutato in L. 15.000.000 e' posto a carico del Fondo della protezione civile con imputazione ai fondi di cui al decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1991 Il Ministro: CAPRIA