Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.262 del 8-11-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 31 gennaio 1990, consiglio di amministrazione del 28 settembre 1990, senato accademico del 9 ottobre 1990); Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 marzo 1991; Vista la delibera n. 141 del 13 settembre 1991, con la quale il consiglio della facolta' di lettere e filosofia ha recepito il parere suddetto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il testo dell'art. 67, relativo al corso di laurea in storia, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari previsti per l'indirizzo antico sono aggiunti i seguenti insegnamenti: storia della storiografia antica; lingua e letteratura demotica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 26 settembre 1991 Il rettore: ELIA