COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

COMUNICATO

     Reiezione di richieste avanzate da alcune societa' ai sensi
dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675
(GU n.262 del 8-11-1991)

   Il CIPI nella seduta del 30  luglio  1991,  ha  deliberato  quanto
segue:
    1)  l'impresa  Coop.  Amm.  Luigi  Rizzo,  con sede in Taranto ed
unita' presso Ilva di Taranto, non puo' ritenersi, a decorrere dal 1
febbraio 1989, in condizione di riorganizzazione aziendale, ai  sensi
e  per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge
12 agosto 1977, n. 675;
    2)  l'impresa  Saes  Getters  S.p.a.,  con  sede  in   Milano   e
stabilimenti  di  Milano,  Lainate  (Milano) ed Origgio (Varese), non
puo' ritenersi, a decorrere dal 1  settembre 1989, in  condizione  di
riorganizzazione  aziendale  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 2,
quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
   Il CIPI nella seduta del  2  agosto  1991,  ha  deliberato  quanto
segue:
    1)  l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale
dell'impresa So.Gra.Me. S.r.l. con sede  e  stabilimento  di  Cercola
(Napoli),  gia'  deliberato  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 2,
quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n.  675,  nella
seduta del 24 maggio 1990, decorre dal 25 gennaio 1988;
    2)   la   societa'   So.Gra.Me.   S.r.l.   non   puo'  ritenersi,
successivamente ad agosto 1989,  in  condizione  di  riorganizzazione
aziendale.