Reiezione di richieste avanzate da alcune societa' ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675(GU n.262 del 8-11-1991)
Il CIPI nella seduta del 30 luglio 1991, ha deliberato quanto segue: 1) l'impresa Coop. Amm. Luigi Rizzo, con sede in Taranto ed unita' presso Ilva di Taranto, non puo' ritenersi, a decorrere dal 1 febbraio 1989, in condizione di riorganizzazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675; 2) l'impresa Saes Getters S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Lainate (Milano) ed Origgio (Varese), non puo' ritenersi, a decorrere dal 1 settembre 1989, in condizione di riorganizzazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il CIPI nella seduta del 2 agosto 1991, ha deliberato quanto segue: 1) l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale dell'impresa So.Gra.Me. S.r.l. con sede e stabilimento di Cercola (Napoli), gia' deliberato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nella seduta del 24 maggio 1990, decorre dal 25 gennaio 1988; 2) la societa' So.Gra.Me. S.r.l. non puo' ritenersi, successivamente ad agosto 1989, in condizione di riorganizzazione aziendale.