Rivalutazione, a decorrere dal 1 gennaio 1992, delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori e dei contributi dovuti alla medesima Cassa.(GU n.262 del 8-11-1991)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente "Riforma del sistema previdenziale forense", che prevede la rivalutazione delle pensioni e dei contributi in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT); Vista la delibera n. 99 del 1 marzo 1991 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori; Considerata la richiesta del consiglio di amministrazione della suddetta Cassa trasmessa con nota n. 1084/R del 16 aprile 1991; Accertato che l'ISTAT per il periodo 1989-90 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 6,1; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1992 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati, ai sensi, dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in misura pari al 6,1 per cento del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 576/1980 per il computo della pensione; sono, altresi', adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, nonche' il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della legge stessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 1991 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro di grazia e giustizia MARTELLI