Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Trieste.(GU n.263 del 9-11-1991)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 3428 R/7/a in data 12 settembre 1991 del presidente della corte d'appello di Trieste, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non e' stato in grado di funzionare il 20, 23 e 25 marzo 1991 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Trieste il 20, 23 e 25 marzo 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 25 ottobre 1991 Il Ministro: MARTELLI