REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1991 

  Stralcio   di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Bema  dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale  10  dicembre  1985, n. 3859, per il ripristino di opere di
presa idrica da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/11342).
(GU n.265 del 12-11-1991)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3z859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497,  presentata  dal  comune  di  Bema  (Sondrio)  per  la
realizzazione di ripristino opere di presa su area ubicata nel comune
di  Bema  (Sondrio),  mappali  60, 74, foglio 7, sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto
1985, n. 431, nonche' gravata  da  vincolo  di  immodificabilita'  ed
inedificabilita'  temporanea  di  cui  all'art. 1- ter legge 8 agosto
1985, n. 431, in quanto ricompresa  nell'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione
del luogo;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione del fatto
che le opere sono quasi totalmente interrate;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che  urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Bema  (Sondrio),  mappali  60,  74,  foglio  7,
dall'ambito  territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Bema (Sondrio) copia  della
Gazzetta  Ufficiale,  contenente la presente deliberazione, affinche'
provveda ad affiggerla all'albo comunale;  il  comune  stesso  dovra'
tenere   a   disposizione  degli  interessati  copia  della  Gazzetta
Ufficiale con la relativa planimetria, ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 16 luglio 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO