MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 novembre 1991 

  Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
speciali  di  polizza  presentate  dalla  Lloyd  Adriatico S.p.a., in
Trieste.
(GU n.270 del 18-11-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le domande in data 4 agosto 1989, 29 maggio e 18 giugno 1990
e 13 giugno 1991 presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in
Trieste,  intese   ad   ottenere   l'approvazione   di   tariffe   di
assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere  n. 924253 del 17 novembre 1989, n. 022830 del 6
agosto 1990 e n. 123540 del 29 luglio 1991 con  le  quali  l'Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi  ostativi
alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni speciali  di  polizza  presentate  dalla  Lloyd  Adriatico
S.p.a., con sede in Trieste:
   1)  tariffa 33 EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata
partecipazione agli  utili,  senza  controassicurazione,  a  premi  e
prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;
   2)  condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 33 EPU di cui al precedente punto 1);
   3) tariffa 33C EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata
partecipazione  agli  utili,  senza  controassicurazione,   a   premi
costanti  e  prestazioni  rivalutabili,  comprese  le  condizioni  di
applicazione;
   4) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione,  da
applicare alla tariffa 33C EPU di cui al precedente punto 3);
   5)  premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 33 EPU e
33C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi;
   6) tariffa 33U EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata
partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premo unico e
prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;
   7)  condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 33U EPU di cui al precedente punto 6);
   8) tariffa 34 EPU: assicurazione di capitale differito ad  elevata
partecipazione   agli  utili,  con  controassicurazione,  a  premi  e
prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;
   9) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione,  da
applicare alla tariffa 34 EPU di cui al precedente punto 8);
   10)  tariffa  34C  EPU:  assicurazione  di  capitale  differito ad
elevata partecipazione agli utili, con  controassicurazione  a  premi
costanti  e  prestazioni  rivalutabili,  comprese  le  condizioni  di
applicazione;
   11) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 34C EPU di cui al precedente punto 10);
   12) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 34 EPU e
34C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi;
   13) tariffa  34U  EPU:  assicurazione  di  capitale  differito  ad
elevata  partecipazione  agli utili, con controassicurazione, a premo
unico  e  prestazioni  rivalutabili,  comprese   le   condizioni   di
applicazione;
   14) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 34U EPU di cui al precedente punto 13);
   15) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare  alla  tariffa  30  EPU: assicurazione di rendita vitalizia
immediata ad elevata partecipazione agli  utili,  a  premio  unico  e
prestazioni rivalutabili;
   16) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare  alla  tariffa  30H EPU: assicurazione di rendita vitalizia
immediata ad elevata partecipazione agli  utili,  a  premio  unico  e
prestazioni  rivalutabili,  pagabile in modo certo per i primi 5 o 10
anni;
   17) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 302T EPU: assicurazione di  rendita  vitalizia
immediata  ad  elevata  partecipazione  agli  utili, a premio unico e
prestazioni rivalutabili, reversibile  totalmente  o  parzialmente  a
favore del sopravvivente designato;
   18)  tariffa  35 EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita
ad elevata partecipazione agli  utili,  senza  controassicurazione  a
premi   e   prestazioni   rivalutabili,  comprese  le  condizioni  di
applicazione;
   19) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 35 EPU di cui al precedente punto 18);
   20) tariffa 35C EPU: assicurazione di rendita vitalizia  differita
ad  elevata  partecipazione  agli utili, senza controassicurazione, a
premi  e  prestazioni  rivalutabili,  comprese   le   condizioni   di
applicazione;
   21) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 35C EPU di cui al precedente punto 20);
   22) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 35 EPU e
35C EPU ai fini della determinazione delle rendite aggiuntive;
   23)  tariffa 35U EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita
da elevata partecipazione agli utili,  senza  controassicurazione,  a
premio  unico  e  prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di
applicazione;
   24) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 35U EPU di cui al precedente punto 23);
   25)  tariffa  36 EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita
ad elevata partecipazione  agli  utili,  con  controassicurazione,  a
premi   e   prestazioni   rivalutabili,  comprese  le  condizioni  di
applicazione;
   26) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 36 EPU di cui al precedente punto 25);
   27) tariffa 36C EPU: assicurazione di rendita vitalizia  differita
ad  elevata  partecipazione  agli  utili,  con controassicurazione, a
premi costanti e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni  di
applicazione;
   28) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 36C EPU di cui al precedente punto 27);
   29) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 36 EPU e
36C EPU ai fini della determinazione delle rendite aggiuntive;
   30)  tariffa 36U EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita
ad elevata partecipazione  agli  utili,  con  controassicurazione,  a
premio  unico  e  prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di
applicazione;
   31) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 36U UPU di cui al precedente punto 30).
  Le tariffe e le condizioni di cui ai predetti  punti  sostituiscono
quelle  approvate  con  decreto  ministeriale  del  28  aprile 1988 e
successivamente modificate parzialmente con decreto ministeriale  del
17 luglio 1989;
   32)  tariffa 20 EPU: assicurazione mista ed elevata partecipazione
agli utili, a premio annuo con rivalutazione annua del capitale e del
premio, comprese le condizioni di applicazione;
   33) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 20 EPU di cui al precedente punto 32);
   34) tariffa 20C EPU: assicurazione mista ad elevata partecipazione
agli utili, a premio annuo costante e capitale rivalutabile, comprese
le condizioni di applicazione;
   35) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 20C EPU di cui al precedente punto 34);
   36) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 20 EPU e
20C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi;
   37) tariffa 20U EPU: assicurazione mista ad elevata partecipazione
agli utili, a premio  unico  e  capitale  rivalutabile,  comprese  le
condizioni di applicazione;
   38) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
applicare alla tariffa 20U EPU di cui al precedente punto 37).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 novembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO