Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.(GU n.270 del 18-11-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 4 agosto 1989, 29 maggio e 18 giugno 1990 e 13 giugno 1991 presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 924253 del 17 novembre 1989, n. 022830 del 6 agosto 1990 e n. 123540 del 29 luglio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste: 1) tariffa 33 EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 2) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 33 EPU di cui al precedente punto 1); 3) tariffa 33C EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premi costanti e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 4) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 33C EPU di cui al precedente punto 3); 5) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 33 EPU e 33C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi; 6) tariffa 33U EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premo unico e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 7) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 33U EPU di cui al precedente punto 6); 8) tariffa 34 EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 9) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 34 EPU di cui al precedente punto 8); 10) tariffa 34C EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione a premi costanti e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 11) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 34C EPU di cui al precedente punto 10); 12) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 34 EPU e 34C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi; 13) tariffa 34U EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premo unico e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 14) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 34U EPU di cui al precedente punto 13); 15) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 30 EPU: assicurazione di rendita vitalizia immediata ad elevata partecipazione agli utili, a premio unico e prestazioni rivalutabili; 16) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 30H EPU: assicurazione di rendita vitalizia immediata ad elevata partecipazione agli utili, a premio unico e prestazioni rivalutabili, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; 17) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 302T EPU: assicurazione di rendita vitalizia immediata ad elevata partecipazione agli utili, a premio unico e prestazioni rivalutabili, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato; 18) tariffa 35 EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 19) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 35 EPU di cui al precedente punto 18); 20) tariffa 35C EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 21) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 35C EPU di cui al precedente punto 20); 22) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 35 EPU e 35C EPU ai fini della determinazione delle rendite aggiuntive; 23) tariffa 35U EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita da elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premio unico e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 24) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 35U EPU di cui al precedente punto 23); 25) tariffa 36 EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 26) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 36 EPU di cui al precedente punto 25); 27) tariffa 36C EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premi costanti e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 28) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 36C EPU di cui al precedente punto 27); 29) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 36 EPU e 36C EPU ai fini della determinazione delle rendite aggiuntive; 30) tariffa 36U EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premio unico e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione; 31) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 36U UPU di cui al precedente punto 30). Le tariffe e le condizioni di cui ai predetti punti sostituiscono quelle approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988 e successivamente modificate parzialmente con decreto ministeriale del 17 luglio 1989; 32) tariffa 20 EPU: assicurazione mista ed elevata partecipazione agli utili, a premio annuo con rivalutazione annua del capitale e del premio, comprese le condizioni di applicazione; 33) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 20 EPU di cui al precedente punto 32); 34) tariffa 20C EPU: assicurazione mista ad elevata partecipazione agli utili, a premio annuo costante e capitale rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione; 35) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 20C EPU di cui al precedente punto 34); 36) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 20 EPU e 20C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi; 37) tariffa 20U EPU: assicurazione mista ad elevata partecipazione agli utili, a premio unico e capitale rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione; 38) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 20U EPU di cui al precedente punto 37). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 1991 Il Ministro: BODRATO