MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1991 

  Determinazione, per il periodo 1  settembre  1991-31  agosto  1992,
della  misura  del  tasso  di  mora  da  applicare ai sensi e per gli
effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per  le  opere
di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
(GU n.271 del 19-11-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 35 del "Capitolato generale d'appalto per le opere  di
competenza  del Ministero dei lavori pubblici", approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che  demanda
ai   Ministri   del   tesoro  e  dei  lavori  pubblici  di  accertare
annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di
mora, da applicarsi ai sensi del primo  e  del  secondo  comma  dello
stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;
  Visto  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e
per la disciplina della funzione creditizia;
  Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1990 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 36  del  12
febbraio  1991),  con  il  quale  la  misura  del  tasso del predetto
interesse di mora e' stata  fissata  al  13,50%  per  il  periodo  1
settembre 1990-31 agosto 1991;
  Considerato  che  occorre  provvedere all'accertamento del tasso di
interesse di mora da applicarsi  nel  periodo  1   settembre  1991-31
agosto 1992;
  Visti i tassi di interesse applicati al 6 agosto 1991 dalle aziende
di  credito  alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati
in conto corrente;
                              Decreta:
  La misura del tasso di mora, da  applicarsi  ai  sensi  e  per  gli
effetti  degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma,
del "Capitolato generale di appalto per le opere  di  competenza  del
Ministero  dei lavori pubblici", approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e' fissata, per il  periodo
1  settembre 1991-31 agosto 1992, al 13%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1991
                                       Il Ministro del tesoro
                                               CARLI
Il Ministro dei lavori pubblici
            PRANDINI