MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.276 del 25-11-1991)

   Con  decreto  ministeriale  8  agosto  1991  la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stella industriale, con
sede  in Bologna e stabilimento di Conselice (Ravenna), e' prolungata
al 19 maggio 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al  pagamento  diretto  del  trattamento  d'integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 25 ottobre 1991 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dall'unita'  produttiva operante nell'ambito del cantiere
della ex Centrale elettronucleare di Montalto  di  Castro  (Viterbo),
della  ditta  Metalprotect S.r.l., in forza alla data dell'8 febbraio
1988, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario  di
integrazione  salariale  per  il  periodo 1  luglio 1990-30 settembre
1990.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 26  ottobre  1991  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art. 2, comma 1, della legge 1  giugno 1991, n. 169, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende  operanti   nella
provincia  di Brindisi e impegnate nella realizzazione della Centrale
termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente
al 1  gennaio 1990 e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  26  ottobre  1991  in favore di sedici
lavoratori dipendenti dalla Mea  -  Middle  East  Airlines  Pirliban,
occupati  presso  lo  stabilimento  di  Roma e Milano, quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 27,5 ore medie settimanali,
e' disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del  decreto-legge
30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge
29 febbraio 1988, n. 48, dal 13 maggio 1991 al 10 maggio 1992.