COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991 

  Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e
distribuiti a mezzo  rete  urbana  conseguente  alle  variazioni  del
prezzo della materia prima. (Provvedimento n. 25/1991).
(GU n.276 del 25-11-1991)

                       LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 5 marzo 1986  e  n.  4  del  30
gennaio  1991  con  i  quali  il Presidente delegato del CIP e' stato
delegato ad emanare  i  provvedimenti  recanti  le  variazioni  delle
tariffe  del  gas  distribuito  a  mezzo rete urbana conseguenti alle
modifiche dei prezzi di cessione del metano correlate alle variazioni
del prezzo del gasolio;
  Visto il  provvedimento  CIP  n.  19  del  5  luglio  1991  che  ha
stabilito,  tra  l'altro,  che  entro  un  anno  si  provvedera' alla
organica e completa formalizzazione della metodologia tariffaria;
  Vista la delibera CIPE del 30 luglio 1991 che prevede  che  il  CIP
provveda  ad adeguare il metodo di revisione del costo del metano per
usi civili al nuovo regime dei prezzi petroliferi;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1) Il punto 2) del provvedimento CIP n. 15  del  5  marzo  1986  e'
modificato come segue:
  Le  tariffe per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua
calda  sono  determinate  dal  CIP  al  1   luglio  di  ciascun  anno
contestualmente alla revisione tariffaria.
  Le  tariffe  per  uso  riscaldamento  individuale  con  o senza uso
promiscuo, e per tutti gli altri usi, sono soggette a revisione  alle
date  del  1  gennaio, 1  marzo, 1  maggio, 1  luglio, 1  settembre e
1  novembre di ogni anno.
  Dette tariffe vengono modificate al verificarsi di variazioni posi-
tive o negative del prezzo SIF-SIVA franco  consumatore  del  gasolio
per  uso riscaldamento di almeno 11 L./kg corrispondenti a 5,89 L./mc
in termini di metano.
  Il  prezzo  del  gasolio   e'   quello   rilevato   dal   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e segnalato alla
Comunita'  economica  europea  in  osservanza   delle   norme   sulla
trasparenza dei prezzi in Europa.
  Le  variazioni  sono  calcolate  come  differenza  tra la media dei
prezzi  del  gasolio  vigenti  in  ciascun  giorno  del  bimestre  di
riferimento  precedente quello previsto per la revisione ed il prezzo
del gasolio assunto per l'ultima revisione.
  Per ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe  finali
di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi
vengono  adeguate  di  0,6045  L./mc  di  metano  con PCS 9.200 Kcal,
corrispondenti a 0,0657 L./Mcal.
  Il bimestre di riferimento per il calcolo del  prezzo  del  gasolio
per riscaldamento va conteggiato dal giorno 24 del terzultimo mese al
giorno 23 dell'ultimo mese precedente alla data di revisione.
  Le imprese che erogano metano alle aziende distributrici sono dele-
gate  ad  applicare  i  suddetti criteri e le relative formule, i cui
risultati  devono  essere  comunicati   alla   segreteria   del   CIP
contestualmente alla loro comunicazione alle aziende distributrici.
  Le  imprese  produttrici  provvederanno  inoltre  a  dare  adeguata
pubblicizzazione  delle  variazioni  tariffarie   attraverso   idonei
strumenti d'informazione.
  Le  aziende distributrici devono notificare alla segreteria del CIP
i valori aggiornati delle tariffe  conseguenti  alle  variazioni  del
prezzo   del  metano,  entro  dieci  giorni  dalla  loro  decorrenza.
Contestualmente  le  aziende  distributrici  segnaleranno  i   valori
aggiornati   delle   tariffe   ai  comitati  provinciali  prezzi  che
provvederanno alla pubblicazione  sul  Foglio  annunzi  legali  delle
province interessate.
  2)  La prima applicazione della procedura di cui al punto 1) verra'
effettuata alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale utilizzando come differenza tra prezzo del gasolio
vigente  nel  bimestre  di  riferimento  e  quello  utilizzato per la
revisione del 1  maggio 1991 di cui al provvedimento CIP n. 12 del 24
aprile 1991 il valore di 16,62 L./kg.  Per  la  successiva  revisione
tariffaria  la  differenza  del  prezzo  medio del gasolio valido nel
nuovo bimestre di riferimento dovra' essere calcolata assumendo  come
valore base 396,59 L./kg.
  3)  I  nuovi  criteri  per  la revisione periodica della componente
materia  prima  definiti  al  punto  1)  del  presente  provvedimento
verranno   verificati   ed  inquadrati  nell'ambito  dell'organica  e
completa formalizzazione della metodologia  tariffaria  prevista  dal
provvedimento CIP n. 19 del 5 luglio 1991.
   Roma, 14 novembre 1991
              Il Ministro dell'industria, del commercio
            e dell'artigianato - Presidente della giunta
                               BODRATO