Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima. (Provvedimento n. 25/1991).(GU n.276 del 25-11-1991)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 5 marzo 1986 e n. 4 del 30 gennaio 1991 con i quali il Presidente delegato del CIP e' stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano correlate alle variazioni del prezzo del gasolio; Visto il provvedimento CIP n. 19 del 5 luglio 1991 che ha stabilito, tra l'altro, che entro un anno si provvedera' alla organica e completa formalizzazione della metodologia tariffaria; Vista la delibera CIPE del 30 luglio 1991 che prevede che il CIP provveda ad adeguare il metodo di revisione del costo del metano per usi civili al nuovo regime dei prezzi petroliferi; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) Il punto 2) del provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986 e' modificato come segue: Le tariffe per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda sono determinate dal CIP al 1 luglio di ciascun anno contestualmente alla revisione tariffaria. Le tariffe per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, sono soggette a revisione alle date del 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre di ogni anno. Dette tariffe vengono modificate al verificarsi di variazioni posi- tive o negative del prezzo SIF-SIVA franco consumatore del gasolio per uso riscaldamento di almeno 11 L./kg corrispondenti a 5,89 L./mc in termini di metano. Il prezzo del gasolio e' quello rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e segnalato alla Comunita' economica europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi in Europa. Le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del bimestre di riferimento precedente quello previsto per la revisione ed il prezzo del gasolio assunto per l'ultima revisione. Per ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe finali di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi vengono adeguate di 0,6045 L./mc di metano con PCS 9.200 Kcal, corrispondenti a 0,0657 L./Mcal. Il bimestre di riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio per riscaldamento va conteggiato dal giorno 24 del terzultimo mese al giorno 23 dell'ultimo mese precedente alla data di revisione. Le imprese che erogano metano alle aziende distributrici sono dele- gate ad applicare i suddetti criteri e le relative formule, i cui risultati devono essere comunicati alla segreteria del CIP contestualmente alla loro comunicazione alle aziende distributrici. Le imprese produttrici provvederanno inoltre a dare adeguata pubblicizzazione delle variazioni tariffarie attraverso idonei strumenti d'informazione. Le aziende distributrici devono notificare alla segreteria del CIP i valori aggiornati delle tariffe conseguenti alle variazioni del prezzo del metano, entro dieci giorni dalla loro decorrenza. Contestualmente le aziende distributrici segnaleranno i valori aggiornati delle tariffe ai comitati provinciali prezzi che provvederanno alla pubblicazione sul Foglio annunzi legali delle province interessate. 2) La prima applicazione della procedura di cui al punto 1) verra' effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale utilizzando come differenza tra prezzo del gasolio vigente nel bimestre di riferimento e quello utilizzato per la revisione del 1 maggio 1991 di cui al provvedimento CIP n. 12 del 24 aprile 1991 il valore di 16,62 L./kg. Per la successiva revisione tariffaria la differenza del prezzo medio del gasolio valido nel nuovo bimestre di riferimento dovra' essere calcolata assumendo come valore base 396,59 L./kg. 3) I nuovi criteri per la revisione periodica della componente materia prima definiti al punto 1) del presente provvedimento verranno verificati ed inquadrati nell'ambito dell'organica e completa formalizzazione della metodologia tariffaria prevista dal provvedimento CIP n. 19 del 5 luglio 1991. Roma, 14 novembre 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BODRATO