COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 14 novembre 1991 

  Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali  ed
ai  comitati provinciali prezzi per la valutazione delle richieste di
aumento  di  tariffe  e  prezzi  da   deliberarsi   nell'anno   1992.
(Provvedimento n. 28/1991).
(GU n.276 del 25-11-1991)

                       LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19  ottobre  1944,  n.
347  ed  in  particolare  l'art.  4, ultimo comma, che attribuisce al
Comitato interministeriale dei prezzi la  facolta'  di  impartire  ai
comitati  provinciali  prezzi  direttive  per  il  coordinamento e la
disciplina dei prezzi provinciali e locali;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  23  aprile  1946,  n.
363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896,  ed  in  particolare
l'ultimo comma dell'art. n. 13;
  Visto  l'art.  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  con  il  quale  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  relative  alle  attivita'  dei  comitati  provinciali
prezzi  e'  delegato  alle  regioni  nel   quadro   degli   indirizzi
determinati dal Governo;
  Vista  la  disposizione  dell'art.  17,  punto  1,  della  legge 28
febbraio 1986, n. 41 la quale, tra l'altro, dispone che il C.I.P., al
fine del contenimento, nel complesso,  della  media  ponderata  degli
incrementi  delle  tariffe  e  dei prezzi amministrati dei beni e dei
servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per  l'intera
collettivita' nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato
per  ciascun  anno  nella  relazione previsionale e programmatica del
Governo, ovvero aggiornato in sede di  approvazione  della  relazione
previsionale  e  programmatica  per l'anno successivo, emani apposite
direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e  comunali  ed
ai  comitati  provinciali  prezzi  per  i  provvedimenti da adottarsi
nell'ambito territoriale di loro competenza;
  Vista la legge n. 38 del 28  febbraio  1990  in  materia  di  norme
urgenti per la finanza locale;
  Vista  la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 4,5%
medio il tasso massimo di inflazione  previsto  dal  Governo  per  il
1992,  che fornisce indicazioni in ordine alla dinamica delle tariffe
pubbliche e dei prezzi amministrati che deve essere  contenuta  entro
il  3,5%  medio  annuo  e  che per il 1993 indica il 4% come tasso di
inflazione nazionale;
  Considerati i dati di preconsuntivo  1991,  relativi  al  complesso
delle  tariffe e dei prezzi amministrati e sorvegliati, che recano un
trascinamento  dell'1,2%  sui  prezzi  dell'anno  successivo  e   che
percio',  rispetto  al tasso massimo del 3,5% determina uno spazio di
aumento pari al 2,3% in media d'anno;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i  comitati
provinciali  prezzi  valuteranno le richieste di aumento di tariffe e
prezzi da deliberarsi nell'anno 1992 nell'ambito territoriale di loro
competenza, attenendosi ai seguenti criteri:
    a) stabilire il complesso degli aumenti di  competenza  entro  il
tasso   medio   ponderato  del  3,5%  comprensivo  degli  effetti  di
"trascinamento" dal 1991, rispetto al  valore  medio  registrato  nel
1991;
    b) provvedere a far decorrere le eventuali revisioni di tariffe e
prezzi  non  prima  che  sia  decorso  un  periodo  di  un anno dalla
precedente revisione;
    c) valutare la percentuale media di trascinamento nel  1993,  che
verra'  determinata  a seguito degli aumenti effettuati nel corso del
1992 e che complessivamente dovra' essere inferiore al 4%;
    d)  assumere  le  relative  determinazioni  entro  tempi  tecnici
adeguati   alle   specifiche   problematiche   relative   ai  settori
interessati;
    e) trasmettere alla Segreteria generale  del  CIP,  entro  cinque
giorni dalla loro assunzione, copia dei provvedimenti deliberati.
  I  comitati provinciali prezzi, relativamente alle tariffe di tutti
gli acquedotti, in deroga a quanto disposto dal precedente  punto  a)
deliberano  gli  adeguamenti  in osservanza delle specifiche norme di
legge vigenti.
  Con l'occasione si fa presente che a norma dell'art. 1-  bis  della
legge   12   giugno   1984,   n.  219,  il  Presidente  del  Comitato
interministeriale dei prezzi, o  il  Ministro  da  lui  delegato,  su
conforme  parere  del  Comitato  stesso  o  della  giunta,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
15  settembre  1947,  n.  896,  puo'  sospendere, in via d'urgenza, i
provvedimenti  adottati  dai  Comitati  provinciali  dei  prezzi   in
violazione  delle  disposizioni  o  delle  direttive  di cui ai commi
precedenti.
  Inoltre, per verificare la  congruita'  di  cui  al  punto  a),  le
amministrazioni   regionali,  provinciali,  comunali  ed  i  comitati
provinciali prezzi sono invitati ad avvalersi del sistema informativo
del  CIP,  che  per  ogni  capoluogo  di  provincia   dispone   delle
rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi elaborate nel quadro di una
visione complessiva locale e nazionale.
  I  commissari  di  Governo seguiranno il puntuale adempimento delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento.
   Roma, 14 novembre 1991
              Il Ministro dell'industria, del commercio
            e dell'artigianato - Presidente della giunta
                               BODRATO