Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi per la valutazione delle richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1992. (Provvedimento n. 28/1991).(GU n.276 del 25-11-1991)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facolta' di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. n. 13; Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attivita' dei comitati provinciali prezzi e' delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo; Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 la quale, tra l'altro, dispone che il C.I.P., al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza; Vista la legge n. 38 del 28 febbraio 1990 in materia di norme urgenti per la finanza locale; Vista la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 4,5% medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1992, che fornisce indicazioni in ordine alla dinamica delle tariffe pubbliche e dei prezzi amministrati che deve essere contenuta entro il 3,5% medio annuo e che per il 1993 indica il 4% come tasso di inflazione nazionale; Considerati i dati di preconsuntivo 1991, relativi al complesso delle tariffe e dei prezzi amministrati e sorvegliati, che recano un trascinamento dell'1,2% sui prezzi dell'anno successivo e che percio', rispetto al tasso massimo del 3,5% determina uno spazio di aumento pari al 2,3% in media d'anno; Considerata l'urgenza; Delibera: Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati provinciali prezzi valuteranno le richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1992 nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri: a) stabilire il complesso degli aumenti di competenza entro il tasso medio ponderato del 3,5% comprensivo degli effetti di "trascinamento" dal 1991, rispetto al valore medio registrato nel 1991; b) provvedere a far decorrere le eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione; c) valutare la percentuale media di trascinamento nel 1993, che verra' determinata a seguito degli aumenti effettuati nel corso del 1992 e che complessivamente dovra' essere inferiore al 4%; d) assumere le relative determinazioni entro tempi tecnici adeguati alle specifiche problematiche relative ai settori interessati; e) trasmettere alla Segreteria generale del CIP, entro cinque giorni dalla loro assunzione, copia dei provvedimenti deliberati. I comitati provinciali prezzi, relativamente alle tariffe di tutti gli acquedotti, in deroga a quanto disposto dal precedente punto a) deliberano gli adeguamenti in osservanza delle specifiche norme di legge vigenti. Con l'occasione si fa presente che a norma dell'art. 1- bis della legge 12 giugno 1984, n. 219, il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della giunta, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, puo' sospendere, in via d'urgenza, i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui ai commi precedenti. Inoltre, per verificare la congruita' di cui al punto a), le amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed i comitati provinciali prezzi sono invitati ad avvalersi del sistema informativo del CIP, che per ogni capoluogo di provincia dispone delle rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi elaborate nel quadro di una visione complessiva locale e nazionale. I commissari di Governo seguiranno il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Roma, 14 novembre 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BODRATO