MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 1991 

  Approvazione  di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle
relative condizioni speciali di  polizza  presentate  dalla  Eurovita
Italcasse assicurazioni S.p.a., in Roma.
(GU n.284 del 4-12-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista la  domanda  in  data  11  settembre  1991  presentata  dalla
Eurovita  Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad
ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita
e delle relative condizioni speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera n. 124478 del  26  settembre  1991  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative  condizioni  speciali  di  polizza  presentate  dalla  Eurovita
Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:
   1) tariffa di assicurazione a vita intera a premio unico  (tariffe
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui
al  precedente  punto  1),  allorquando  il premio corrisposto ecceda
l'importo di L. 5.000.000;
   4)  tariffa  di  assicurazione  a  vita  intera,  a  premio  annuo
temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di cui al precedente punto 4);
   6)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui
al  precedente  punto  4),  allorquando  il premio corrisposto ecceda
l'importo di L. 1.000.000;
   7) tariffa di assicurazione in caso  di  morte  a  vita  intera  a
premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%,
4%).  I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui
al precedente punto 4);
   8) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, delle tariffe di cui al
precedente punto 7);
   9)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio da applicare ai contratti di assicurazione a  vita  intera  di
cui  al  precedente  punto  7),  allorquando  il  premio inizialmente
corrisposto ecceda l'importo di L. 700.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 novembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO