Ambito di applicabilita' dell'art. 24 della legge n. 50 dell'11 febbraio 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla navigazione da diporto. Parere del Consiglio di Stato.(GU n.284 del 4-12-1991)
Vigente al: 4-12-1991
Alle capitanerie di porto Agli uffici circondariali marittimi Agli uffici locali marittimi e, per conoscenza: All'Ispettorato generale delle capitanerie di porto Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - S.A.N.I. Negli ultimi tempi sono stati e continuano ad essere inoltrati allo scrivente da parte degli uffici periferici numerosi quesiti circa l'ambito attuale di applicabilita' dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto. Si e' ritenuto pertanto opportuno sentire al riguardo il parere del Consiglio di Stato per chiarire quanto finora e' stato oggetto di dubbi interpretativi e predisporre quindi la presente circolare. Com'e' noto l'art. 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prevede ed elenca i casi di non ammissibilita' agli esami di abilitazione per il comando e la condotta di unita' da diporto. Tale articolo, inoltre, richiama una serie di disposizioni legisla- tive che all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 50/71 disciplinavano reati ritenuti rilevanti per l'ammissibilita' agli esami in questione, senza pero' fare riferimento alcuno alle eventuali "successive modificazioni". In particolare si rileva che nell'art. 24 sono richiamate varie leggi e tra queste la legge n. 1041 del 22 ottobre 1954, sulla produzione, il commercio e l'impiego degli stupefacenti, che successivamente all'emanazione della legge n. 50/71 e' stata oggetto di due distinte riforme legislative: la legge del 22 dicembre 1975, n. 685 e la legge del 26 giugno 1990, n. 162. A tale proposito si deve osservare, conformemente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere n. 635/90 del 10 ottobre 1990, che la "ratio" dell'art. 24 e' quella di considerazione non compatibili col possesso di abilitazione alla condotta di unita' da diporto l'aver commesso delitti lesivi di determinati beni pubblici. Pertanto e' da ritenere che le violazioni della stessa natura previste da leggi posteriori debbano determinare analoga incompatibilita'. Cio' vuol dire, come ha evidenziato il Consiglio di Stato, che: "le leggi n. 685 del 1975 e n. 162 del 1990, pur avendo formalmente abrogato la legge n. 1041 del 1954, hanno comportato non una abolitio criminis, bensi' la rinnovazione della scelta del legislatore di considerare quali reati alcune condotte, meritevoli di pene piu' se- vere rispetto a quelle previste dalla legge abrogata". Lo scrivente ha altresi' chiesto al Consiglio di Stato di conoscere se comporti l'esclusione dagli esami anche la condanna per la commissione di contravvenzioni in violazione di alcuni reati previsti dalle leggi sopra citate. In ordine a questo secondo quesito il Consiglio di Stato nel parere in questione ha sottolineato che va senza dubbio alcuno seguita la tesi affermativa, in quanto: "l'art. 24, secondo comma, in esame, ha adoperato una espressione tecnico-giuridica che non puo' essere alterata dall'interprete". Infatti il legislatore nel caso di specie ha usato il termine "reati" che comprende sia i delitti che le contravvenzioni. Lo scrivente ha inoltre richiamato l'attenzione del Consiglio di Stato sul fatto che la citata legge n. 685 del 1975 ha differenziato le varie situazioni possibili (trafficante, piccolo spacciatore, consumatore ecc.) prevedendo pene diverse, non contemplate invece nell'abrogata legge n. 1041 del 1954. A tale riguardo il Consiglio di Stato ha segnalato che: "si deve tenere conto dell'avvenuta depenalizzazione di alcune condotte originariamente previste dalla legge del 1954 come reato: in tal caso, il divieto di cui al secondo comma dell'art. 24 non opera. Basti pensare, al riguardo, al disposto dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975, come modificato dall'art. 15 della legge n. 162 del 1990, per il quale non costituisce reato, bensi' illecito amministrativo, la condotta di chi fa uso personale, importa, acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera". Poiche' pero' il prefetto, nei casi previsti dall'art. 72 della citata legge n. 685 del 1975 puo' comminare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida o di ogni altro documento equipollente ovvero di conseguire tali documenti, ne discende che egli, per il periodo stabilito dalla legge, puo' comminare l'esclusione anche dagli esami di abilitazione di cui all'art. 24 della legge n. 50 del 1971. Infine il Consiglio di Stato ha condiviso l'osservazione fatta dallo scrivente sulla applicabilita' in materia dell'art. 178 del codice penale che disciplina gli effetti della riabilitazione, evidenziando che: "la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti: poiche' nessuna eccezione e' prevista in relazione al disposto dell'art. 24, secondo comma, della lege n. 50 del 1971, i riabilitati non incorrono nel divieto sancito dall'art. 24 medesimo". Il Consiglio di Stato, sempre in tema di riabilitazione, ha anche evidenziato che: "l'art. 15 della legge n. 327 del 1988 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della riabilitazione connesso alle misure di prevenzione. La riabilitazione, in questo caso, comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misura di prevenzione, sicche' si deve tener conto di essa per escludere l'applicabilita' dell'art. 24, primo comma, della legge n. 50 del 1971". In conclusione, dalle considerazioni sopra esposte, si evidenzia che: a) le leggi richiamate nell'art. 24 della legge n. 50/71 sono da considerarsi sostituite da quelle che le hanno seguite nel tempo; b) il citato art. 24 prevede che non devono essere ammessi agli esami coloro che hanno riportato condanne per i reati previsti dalle leggi del 17 luglio 1942, n. 907, del 22 ottobre 1954, n. 1041 e del 25 luglio 1956, n. 786, senza distinguere i delitti dalle contravvenzioni. Pertanto, anche chi ha commesso contravvenzioni non puo' essere ammesso a sostenere gli esami in questione; c) alla materia in esame si applica l'art. 178 c.p. che disciplina gli effetti della riabilitazione. Pertanto i soggetti riabilitati possono essere ammessi a sostenere gli esami e cio' vale anche nel caso in cui la riabilitazione viene concessa a persona sottoposta a misura di prevenzione; d) il divieto di ammissione agli esami previsto dal secondo comma dell'art. 24 non opera per quei comportamenti (importazione, acquisto o comunque detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale) previsti come reati dalla legge n. 1041 del 1954 ed ora considerati solo come illeciti amministrativi dalla legge n. 685 del 1975 successivamente modificata dalla legge n. 162 del 1990. In tal caso pero' il prefetto puo' sottoporre il soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione o della non ammissione agli esami di patente nautica in base all'art. 72 della legge n. 685 del 1975 come modificato dall'art. 15 della legge n. 162 del 1990, e per il solo periodo previsto dallo stesso articolo (da due a quattro mesi o da uno a tre mesi a seconda dei casi). Il Ministro: FACCHIANO