MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 19 novembre 1991, n. 33 

  Nuova disciplina relativa ai revisori dei conti degli enti locali.
(GU n.285 del 5-12-1991)
 
 Vigente al: 5-12-1991  
 

                                   A    tutte    le   amministrazioni
                                  provinciali e comunali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province  autonome  di  Trento e di
                                  Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Ministro   per   i   problemi
                                  istituzionali
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione generale finanza locale
                                  Al Ministero del tesoro
                                    Ragioneria generale dello Stato -
                                  I.G.B.
                                    Ragioneria generale dello Stato -
                                  I.Ge.S.P.A.
                                    Ragioneria generale dello Stato -
                                  I.G.O.P.
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo  atti Ministero interno -
                                  Sezione enti locali
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli uffici regionali di  riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno presso  le  prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                   Alla        Scuola       superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
  Com'e'  noto  la  legge  8  giugno  1990,  n. 142, di riforma delle
autonomie locali, ha modificato profondamente la figura dei  revisori
dei  conti  degli  enti locali cosi' come risultante dalla precedente
normativa.
  L'introduzione  della  nuova disciplina, dettata dall'art. 57 della
citata legge n. 142 del 1990, ha suscitato  dubbi  interpretativi  di
vario genere che hanno determinato un flusso costante di richieste di
chiarimenti indirizzato presso questo Ministero.
  Per tale ragione, a completamento della circolare n. F.L. 14/91 del
23  aprile  1991,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio
1991,  si  ritiene   opportuno   offrire   con   la   presente   alle
amministrazioni  locali  interessate  un  panorama  dei  quesiti piu'
frequenti e delle  determinazioni  assunte  in  proposito  da  questo
ufficio.
(Paragrafo) 1. Operativita' della nuova disciplina.
  Con  la  circolare  n.  15900/1BIS/L142  del 15 ottobre 1990 questo
Ministero ha evidenziato come la nuova disciplina  sui  revisori  dei
conti   (scelta,   nomina   ed   attribuzioni)  fosse  immediatamente
applicabile sin dall'entrata in vigore della legge n.  142,  in  cio'
confortato  dal  parere  reso  in tal senso dalla sezione enti locali
della Corte dei conti (n. 56 del 23 novembre 1990), secondo la  quale
"  ..  nel nuovo quadro non potrebbe trovare collocazione, neppure in
via  provvisoria,  il  vecchio  organo  di  revisione   che   risulta
assolutamente  incongruo  per  estrazione, durata e compiti, rispetto
alla logica ispiratrice del vigente ordinamento delle autonomie ..".
(Paragrafo) 2. Applicabilita' della nuova disciplina ad  enti  locali
diversi da comuni e province.
  L'art. 57 pare limitare il nuovo assetto dell'organo di revisione a
comuni  e  province:  in tal senso depone l'elemento letterale " .. i
consigli comunali e provinciali eleggono .. ecc.".
  Tuttavia la nuova disciplina  si  ritiene  applicabile  anche  alle
comunita'  montane,  in  ragione del disposto del comma 4 dell'art. 7
del  decreto-legge  1›  luglio  1986,   n.   318,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, secondo il quale "
.. si applicano  alle  comunita'  montane,  per  quanto  riguarda  il
bilancio  e  la  contabilita', le norme stabilite per il comune della
stessa comunita' che conta il maggior numero di abitanti ..".
  Tale assunto e' confermato dall'art. 6-quinquies del  decreto-legge
12  gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 80, nella parte in cui, fissando i  limiti  al  cumulo
degli  incarichi di revisore, cita espressamente le comunita' montane
quali enti destinatari della disciplina  recata  dall'art.  57  della
legge n. 142/1990.
  Per  quanto  attiene,  poi,  ad aziende e consorzi, l'art. 23 della
legge n. 142 del 1990 dispone  che  per  le  aziende  sia  l'emanando
statuto  delle  stesse a prevedere un apposito organo di revisione, e
la medesima disciplina e' richiamata dal successivo art. 25  in  tema
di consorzi.
  Pertanto,  sino  a che non siano deliberati ed approvati i relativi
statuti la revisione di aziende e consorzi verra' effettuata  secondo
la vecchia normativa.
(Paragrafo) 3. Calcolo della popolazione residente.
  La  nuova disciplina sui revisori dei conti prevede la nomina di un
collegio composto da tre membri, con l'eccezione posta per  i  comuni
con  popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali la revisione
economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore.
  Ai fini della nomina del collegio o del singolo  revisore  il  dato
anagrafico  della  popolazione residente da prendere come riferimento
e' quello risultante  dall'ultimo  censimento  ufficiale  disponibile
(attualmente quello del 31 dicembre 1981), con eccezione per i comuni
costituiti  successivamente  al  1981, per i quali vale l'ultimo dato
anagrafico disponibile.
  L'interpretazione tiene conto della piu' ricorrente  giurisprudenza
che  fa  riferimento  al  censimento legale tutte le volte che non e'
fatta diversa menzione nella legge.
(Paragrafo) 4. Nomina dei revisori e sostituzione degli stessi.
  Il nuovo organo di revisione affida  vecchie  e  nuove  funzioni  a
professionisti  che,  in  quanto  tali,  non  devono  piu'  ritenersi
direttamente condizionati dalle vicende del consiglio, componendo gli
stessi un organo  tecnico  non  piu'  legato  alle  forze  politiche.
Appare,  quindi,  incongruo  pensare a particolari "riserve di posti"
per le minoranze consiliari  tali  da  garantire  una  rappresentanza
"politica"  all'interno  del  collegio,  giacche'  nella logica della
riforma delle autonomie la trasparenza e l'efficienza gestionale sono
tutelate dalla professionalita' dei nuovi revisori.
  Seguendo tale "ratio" la  nomina  dei  revisori  e',  pertanto,  da
intendersi   a   scrutinio  segreto,  come  per  tutte  le  votazioni
riguardanti persone.
  In caso si debba provvedere alla sostituzione di uno dei  revisori,
per  dimissioni, decadenza o impossibilita' a svolgere l'incarico, si
procedera'  alla  semplice  integrazione  del  collegio  (con   altro
revisore   avente   i  requisiti  richiesti  al  singolo  sostituito)
conservando piena validita' le altre nomine.
  Al riguardo, si chiarisce che il collegio dei revisori  non  e'  da
intendersi  quale collegio perfetto. Da cio' ne deriva che nelle more
della sostituzione il  collegio  puo'  legittimamente  operare  senza
alcuna  limitazione.  Analogamente  accade  in  caso  di  assenze per
malattia o per  altro  motivo,  purche'  siano  presenti  almeno  due
componenti.
(Paragrafo)  5. Inadempienza del consiglio nella nomina dei revisori;
enti commissariati.
  In caso di inadempienza del consiglio nella nomina dei revisori  la
competenza  sostitutiva  rimane  attribuita  al  competente  Comitato
regionale di controllo, il quale provvedera' alla designazione di  un
apposito  commissario ad acta. Nell'eventualita', poi, che l'ente lo-
cale fosse retto da un commissario straordinario spettera'  a  questi
la nomina dei revisori.
(Paragrafo)  6.  Decorrenza  e  durata  dell'incarico  - Competenza a
svolgere le funzioni.
  L'art. 57, comma 3, dispone che i revisori " ..  durano  in  carica
tre  anni ..". Questo Ministero ritiene che il triennio decorra dalla
data di nomina ed abbia la sua naturale scadenza  al  compimento  del
terzo anno di durata dell'incarico.
  Ove  si  sia  proceduto  a  sostituzione  di  un revisore la durata
dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al  tempo  residuo  sino
alla   scadenza   del   termine   triennale,  calcolata  a  decorrere
dall'avvenuta nomina dell'intero collegio.
  Per il principio della continuita' amministrativa i  revisori  sono
tenuti   a   tutti  gli  adempimenti,  anche  se  originariamente  di
competenza di organi analoghi cessati dalle loro funzioni.  Pertanto,
vanno  stese le relazioni dei conti consuntivi di anni precedenti dai
revisori attuali.
(Paragrafo) 7. Requisiti dei revisori dei conti.
  L'art. 57, comma 2, prevede testualmente che:
  "I  componenti  del  collegio  dei revisori dei conti devono essere
scelti:
    a) uno tra gli iscritti nel  ruolo  dei  revisori  ufficiali  dei
conti, il quale funge da presidente;
    b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
    c) uno iscritto nell'albo dei ragionieri;",
disponendo poi che, nel caso di revisore unico (previsto per i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), lo stesso e' scelto " ..
tra  esperti  iscritti  nel  ruolo  e  negli  albi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c).".
  Tali disposizioni relative ai requisiti personali dei revisori sono
tassative e non prevedono deroghe (ragionieri non iscritti  all'albo,
laureati in economia e commercio, ecc.).
  Si  sottolinea  come  la  legge  esiga  l'iscrizione  al ruolo (dei
revisori dei conti)  e  agli  albi  (dei  ragionieri  e  dei  dottori
commercialisti):  il  dato  testuale  esclude  che  possono  assumere
l'incarico di revisore gli iscritti in  elenchi  speciali  (esistenti
per  i  ragionieri  ed  i  dottori  commercialisti).  La  distinzione
terminologica trova riscontro  nella  differente  disciplina  dettata
dagli  ordinamenti  professionali  per  gli  iscritti rispettivamente
"all'albo" e "all'elenco".
(Paragrafo) 8. Cumulo di incarichi.
  Come evidenziato con la circolare n. F.L. 14/91,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del 21 maggio 1991, l'art. 6-quinquies,
comma 6, della legge 15 marzo 1981, n. 80,  pone  limiti  alternativi
per gli incarichi di revisore dei conti, tali che il singolo:
   se  nominato  revisore per una provincia o una comunita' montana o
un comune con popolazione pari o superiore  ad  80.000  abitanti  non
puo' assumere altri incarichi;
   se  nominato  revisore  per un comune con popolazione compresa tra
30.000 e 79.999 abitanti puo' assumere un ulteriore incarico, purche'
in comune con popolazione sino a 79.999 abitanti;
   se nominato revisore per un comune con  popolazione  compresa  tra
10.000  e  29.999  abitanti  puo'  assumere  sino  ad  ulteriori  due
incarichi, purche' in comuni con popolazione sino a 29.999 abitanti;
   se nominato revisore per un comune con popolazione  sino  a  9.999
abitanti  puo'  assumere sino ad ulteriori quattro incarichi, purche'
in comuni con popolazione sino a 9.999 abitanti.
  A tale proposito, si fa presente che si sta  completando  la  banca
dati dei revisori, con le notizie fornite dagli enti e si provvedera'
ad invitare all'opzione i trasgressori della norma.
(Paragrafo) 9. Revisori dei conti per gli enti "dissestati".
  L'art.  27  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, prevedeva per  gli
enti   locali  c.d.  dissestati,  ossia  quelli  che  in  ragioni  di
particolari difficolta' finanziarie avessero azionato la procedura di
cui all'art. 25 della medesima legge, la nomina di un autonomo organo
di revisore con specifici compiti e poteri.
  Con l'entrata in vigore della legge n. 142,  e  segnatamente  della
disciplina  recata dal piu' volte citato art. 57 della stessa, l'art.
27 e' da ritenersi caducato; da che ne deriva l'applicabilita'  della
disciplina  generale  dettata  dalla  legge n. 142 anche per gli enti
locali in stato di dissesto finanziario.
(Paragrafo) 10. Funzioni dei revisori dei conti e relativi compensi.
  In  ossequio  alle prescrizioni contenute nell'articolo 6-quinquies
del  decreto-legge  12  gennaio   1991,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, questo Ministero ha
emanato un decreto  relativo  ai  compensi  massimi  attribuibili  ai
revisori  dei conti degli enti locali, nominati ai sensi dell'art. 57
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  E' significativo il richiamo, contenuto nelle premesse del decreto,
alla disciplina dei compensi dei sindaci di societa'  commerciali  di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 27 maggio
1985; una variazione dei compensi massimi ivi fissati  riverbererebbe
in   un   secondo   momento  i  suoi  effetti  sui  compensi  massimi
attribuibili ai revisori dei conti.
  Il richiamo al citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
549  del  1985  acquista  maggiore  pertinenza  ove si consideri che,
unitamente all'espletamento di pubbliche  funzioni,  il  revisore  e'
chiamato  a  collaborare  alla  gestione  dell'ente  in  virtu' della
propria specifica professionalita', si' che parte dei compiti ad esso
demandati  sono  riconducibili  ai  modelli   propri   della   libera
professione.
  Appare, inoltre, opportuno che, nel rispetto delle norme in materia
di  finanza  e  contabilita'  contenute nella legge 8 giugno 1990, n.
142, e di quelle contenute nella legge sull'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali di cui all'art. 55, comma 1, della citata
legge, gli enti locali provvedano ad  includere  nei  regolamenti  di
contabilita',   previsti  dall'art.  59,  comma  1,  della  legge  n.
142/1990, l'indicazione dei tempi occorrenti per l'espletamento delle
funzioni assegnate (per legge o statuto) ai revisori dei conti.  Cio'
affinche' eventuali ed ingiustificati ritardi nell'assolvimento degli
incarichi  da  parte  dei  revisori  non siano di freno all'attivita'
gestionale dell'ente.
  Tale  decreto,  allegato  in  copia  alla  presente   circolare   e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del 18 ottobre 1991,
contempera, da un lato, le esigenze degli enti locali a che i bilanci
delle amministrazioni non siano eccessivamente gravati da tale  spesa
e,  dall'altro, le aspettative dei professionisti chiamati a svolgere
un cosi' delicato incarico. Seguendo tale impostazione i compensi dei
revisori sono stati graduati in ragione della dimensione  demografica
dell'ente,  prevedendo, poi, particolari correttivi dell'importo base
in  relazione  alle  mansioni  affidate,  all'ammontare  della  spesa
corrente   dell'ente  ed  al  controllo  su  eventuali  "istituzioni"
dell'ente.
  Si invitano le prefetture in indirizzo, i commissariati del Governo
nelle province autonome di Trento e Bolzano  e  la  presidenza  della
giunta  regionale  della  Valle  d'Aosta  a  voler  dare  la  massima
diffusione della presente circolare presso le amministrazioni  locali
interessate.
                                                  Il Ministro: SCOTTI