Nuova disciplina relativa ai revisori dei conti degli enti locali.(GU n.285 del 5-12-1991)
Vigente al: 5-12-1991
A tutte le amministrazioni provinciali e comunali A tutte le comunita' montane Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministro per i problemi istituzionali Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.S.P.A. Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica Com'e' noto la legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, ha modificato profondamente la figura dei revisori dei conti degli enti locali cosi' come risultante dalla precedente normativa. L'introduzione della nuova disciplina, dettata dall'art. 57 della citata legge n. 142 del 1990, ha suscitato dubbi interpretativi di vario genere che hanno determinato un flusso costante di richieste di chiarimenti indirizzato presso questo Ministero. Per tale ragione, a completamento della circolare n. F.L. 14/91 del 23 aprile 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1991, si ritiene opportuno offrire con la presente alle amministrazioni locali interessate un panorama dei quesiti piu' frequenti e delle determinazioni assunte in proposito da questo ufficio. (Paragrafo) 1. Operativita' della nuova disciplina. Con la circolare n. 15900/1BIS/L142 del 15 ottobre 1990 questo Ministero ha evidenziato come la nuova disciplina sui revisori dei conti (scelta, nomina ed attribuzioni) fosse immediatamente applicabile sin dall'entrata in vigore della legge n. 142, in cio' confortato dal parere reso in tal senso dalla sezione enti locali della Corte dei conti (n. 56 del 23 novembre 1990), secondo la quale " .. nel nuovo quadro non potrebbe trovare collocazione, neppure in via provvisoria, il vecchio organo di revisione che risulta assolutamente incongruo per estrazione, durata e compiti, rispetto alla logica ispiratrice del vigente ordinamento delle autonomie ..". (Paragrafo) 2. Applicabilita' della nuova disciplina ad enti locali diversi da comuni e province. L'art. 57 pare limitare il nuovo assetto dell'organo di revisione a comuni e province: in tal senso depone l'elemento letterale " .. i consigli comunali e provinciali eleggono .. ecc.". Tuttavia la nuova disciplina si ritiene applicabile anche alle comunita' montane, in ragione del disposto del comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, secondo il quale " .. si applicano alle comunita' montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilita', le norme stabilite per il comune della stessa comunita' che conta il maggior numero di abitanti ..". Tale assunto e' confermato dall'art. 6-quinquies del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui, fissando i limiti al cumulo degli incarichi di revisore, cita espressamente le comunita' montane quali enti destinatari della disciplina recata dall'art. 57 della legge n. 142/1990. Per quanto attiene, poi, ad aziende e consorzi, l'art. 23 della legge n. 142 del 1990 dispone che per le aziende sia l'emanando statuto delle stesse a prevedere un apposito organo di revisione, e la medesima disciplina e' richiamata dal successivo art. 25 in tema di consorzi. Pertanto, sino a che non siano deliberati ed approvati i relativi statuti la revisione di aziende e consorzi verra' effettuata secondo la vecchia normativa. (Paragrafo) 3. Calcolo della popolazione residente. La nuova disciplina sui revisori dei conti prevede la nomina di un collegio composto da tre membri, con l'eccezione posta per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore. Ai fini della nomina del collegio o del singolo revisore il dato anagrafico della popolazione residente da prendere come riferimento e' quello risultante dall'ultimo censimento ufficiale disponibile (attualmente quello del 31 dicembre 1981), con eccezione per i comuni costituiti successivamente al 1981, per i quali vale l'ultimo dato anagrafico disponibile. L'interpretazione tiene conto della piu' ricorrente giurisprudenza che fa riferimento al censimento legale tutte le volte che non e' fatta diversa menzione nella legge. (Paragrafo) 4. Nomina dei revisori e sostituzione degli stessi. Il nuovo organo di revisione affida vecchie e nuove funzioni a professionisti che, in quanto tali, non devono piu' ritenersi direttamente condizionati dalle vicende del consiglio, componendo gli stessi un organo tecnico non piu' legato alle forze politiche. Appare, quindi, incongruo pensare a particolari "riserve di posti" per le minoranze consiliari tali da garantire una rappresentanza "politica" all'interno del collegio, giacche' nella logica della riforma delle autonomie la trasparenza e l'efficienza gestionale sono tutelate dalla professionalita' dei nuovi revisori. Seguendo tale "ratio" la nomina dei revisori e', pertanto, da intendersi a scrutinio segreto, come per tutte le votazioni riguardanti persone. In caso si debba provvedere alla sostituzione di uno dei revisori, per dimissioni, decadenza o impossibilita' a svolgere l'incarico, si procedera' alla semplice integrazione del collegio (con altro revisore avente i requisiti richiesti al singolo sostituito) conservando piena validita' le altre nomine. Al riguardo, si chiarisce che il collegio dei revisori non e' da intendersi quale collegio perfetto. Da cio' ne deriva che nelle more della sostituzione il collegio puo' legittimamente operare senza alcuna limitazione. Analogamente accade in caso di assenze per malattia o per altro motivo, purche' siano presenti almeno due componenti. (Paragrafo) 5. Inadempienza del consiglio nella nomina dei revisori; enti commissariati. In caso di inadempienza del consiglio nella nomina dei revisori la competenza sostitutiva rimane attribuita al competente Comitato regionale di controllo, il quale provvedera' alla designazione di un apposito commissario ad acta. Nell'eventualita', poi, che l'ente lo- cale fosse retto da un commissario straordinario spettera' a questi la nomina dei revisori. (Paragrafo) 6. Decorrenza e durata dell'incarico - Competenza a svolgere le funzioni. L'art. 57, comma 3, dispone che i revisori " .. durano in carica tre anni ..". Questo Ministero ritiene che il triennio decorra dalla data di nomina ed abbia la sua naturale scadenza al compimento del terzo anno di durata dell'incarico. Ove si sia proceduto a sostituzione di un revisore la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dall'avvenuta nomina dell'intero collegio. Per il principio della continuita' amministrativa i revisori sono tenuti a tutti gli adempimenti, anche se originariamente di competenza di organi analoghi cessati dalle loro funzioni. Pertanto, vanno stese le relazioni dei conti consuntivi di anni precedenti dai revisori attuali. (Paragrafo) 7. Requisiti dei revisori dei conti. L'art. 57, comma 2, prevede testualmente che: "I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno iscritto nell'albo dei ragionieri;", disponendo poi che, nel caso di revisore unico (previsto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), lo stesso e' scelto " .. tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).". Tali disposizioni relative ai requisiti personali dei revisori sono tassative e non prevedono deroghe (ragionieri non iscritti all'albo, laureati in economia e commercio, ecc.). Si sottolinea come la legge esiga l'iscrizione al ruolo (dei revisori dei conti) e agli albi (dei ragionieri e dei dottori commercialisti): il dato testuale esclude che possono assumere l'incarico di revisore gli iscritti in elenchi speciali (esistenti per i ragionieri ed i dottori commercialisti). La distinzione terminologica trova riscontro nella differente disciplina dettata dagli ordinamenti professionali per gli iscritti rispettivamente "all'albo" e "all'elenco". (Paragrafo) 8. Cumulo di incarichi. Come evidenziato con la circolare n. F.L. 14/91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1991, l'art. 6-quinquies, comma 6, della legge 15 marzo 1981, n. 80, pone limiti alternativi per gli incarichi di revisore dei conti, tali che il singolo: se nominato revisore per una provincia o una comunita' montana o un comune con popolazione pari o superiore ad 80.000 abitanti non puo' assumere altri incarichi; se nominato revisore per un comune con popolazione compresa tra 30.000 e 79.999 abitanti puo' assumere un ulteriore incarico, purche' in comune con popolazione sino a 79.999 abitanti; se nominato revisore per un comune con popolazione compresa tra 10.000 e 29.999 abitanti puo' assumere sino ad ulteriori due incarichi, purche' in comuni con popolazione sino a 29.999 abitanti; se nominato revisore per un comune con popolazione sino a 9.999 abitanti puo' assumere sino ad ulteriori quattro incarichi, purche' in comuni con popolazione sino a 9.999 abitanti. A tale proposito, si fa presente che si sta completando la banca dati dei revisori, con le notizie fornite dagli enti e si provvedera' ad invitare all'opzione i trasgressori della norma. (Paragrafo) 9. Revisori dei conti per gli enti "dissestati". L'art. 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, prevedeva per gli enti locali c.d. dissestati, ossia quelli che in ragioni di particolari difficolta' finanziarie avessero azionato la procedura di cui all'art. 25 della medesima legge, la nomina di un autonomo organo di revisore con specifici compiti e poteri. Con l'entrata in vigore della legge n. 142, e segnatamente della disciplina recata dal piu' volte citato art. 57 della stessa, l'art. 27 e' da ritenersi caducato; da che ne deriva l'applicabilita' della disciplina generale dettata dalla legge n. 142 anche per gli enti locali in stato di dissesto finanziario. (Paragrafo) 10. Funzioni dei revisori dei conti e relativi compensi. In ossequio alle prescrizioni contenute nell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, questo Ministero ha emanato un decreto relativo ai compensi massimi attribuibili ai revisori dei conti degli enti locali, nominati ai sensi dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142. E' significativo il richiamo, contenuto nelle premesse del decreto, alla disciplina dei compensi dei sindaci di societa' commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 27 maggio 1985; una variazione dei compensi massimi ivi fissati riverbererebbe in un secondo momento i suoi effetti sui compensi massimi attribuibili ai revisori dei conti. Il richiamo al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 1985 acquista maggiore pertinenza ove si consideri che, unitamente all'espletamento di pubbliche funzioni, il revisore e' chiamato a collaborare alla gestione dell'ente in virtu' della propria specifica professionalita', si' che parte dei compiti ad esso demandati sono riconducibili ai modelli propri della libera professione. Appare, inoltre, opportuno che, nel rispetto delle norme in materia di finanza e contabilita' contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e di quelle contenute nella legge sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui all'art. 55, comma 1, della citata legge, gli enti locali provvedano ad includere nei regolamenti di contabilita', previsti dall'art. 59, comma 1, della legge n. 142/1990, l'indicazione dei tempi occorrenti per l'espletamento delle funzioni assegnate (per legge o statuto) ai revisori dei conti. Cio' affinche' eventuali ed ingiustificati ritardi nell'assolvimento degli incarichi da parte dei revisori non siano di freno all'attivita' gestionale dell'ente. Tale decreto, allegato in copia alla presente circolare e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 1991, contempera, da un lato, le esigenze degli enti locali a che i bilanci delle amministrazioni non siano eccessivamente gravati da tale spesa e, dall'altro, le aspettative dei professionisti chiamati a svolgere un cosi' delicato incarico. Seguendo tale impostazione i compensi dei revisori sono stati graduati in ragione della dimensione demografica dell'ente, prevedendo, poi, particolari correttivi dell'importo base in relazione alle mansioni affidate, all'ammontare della spesa corrente dell'ente ed al controllo su eventuali "istituzioni" dell'ente. Si invitano le prefetture in indirizzo, i commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta a voler dare la massima diffusione della presente circolare presso le amministrazioni locali interessate. Il Ministro: SCOTTI