Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.287 del 7-12-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte formulate dalle facolta' di lettere e filosofia (29 giugno 1987, 16 dicembre 1987 e 4 ottobre 1989), architettura (12 dicembre 1989), giurisprudenza (13 dicembre 1989), ingegneria (19 dicembre 1989) e scienze matematiche, fisiche e naturali (15 febbraio 1990) dell'Universita' degli studi di Firenze; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in "agricoltura tropicale e subtropicale", con il conseguente spostamento della numerazione, sotto il titolo "Scuole di specializzazione annesse alla facolta' di lettere e filosofia", sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti la scuola di specializzazione in "archeologia". SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA Scuola di specializzazione in archeologia Art. 198. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Firenze la scuola di specializzazione in "archeologia" per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 199. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: archeologia preistorica e protostorica; archeologia classica; archeologia tardo-antica e medievale; archeologia orientale. L'indirizzo orientale si articola su cinque curricula caratterizzati da sei insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti: a) Egitto; b) Vicino Oriente antico; c) India, Iran e Asia Centrale; d) Estremo Oriente; e) Islam. Art. 200. - La scuola ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso degli studi. Art. 201. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le facolta' di lettere e filosofia, architettura, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, giurisprudenza, e i dipartimenti di scienze dell'antichita', costruzioni, progettazione dell'architettura, scienze della terra, storia dell'architettura e restauro delle strutture architettoniche, storia, linguistica, sistemi e informatica e diritto pubblico. Art. 202. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali; c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovra' dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore. Art. 203. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonche' i laureati in architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Universita' straniere e che siano ritenuti dalle autorita' accademiche equiparabili, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 204. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) archeologia subacquea; 2) archeometria; 3) bioarcheologia; 4) elementi di informatica; 5) esegesi delle fonti letterarie; 6) metodologia e tecnica dello scavo; 7) metrologia antica; 8) museologia e museografia; 9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; 10) teorie e tecniche del restauro; 11) topografia antica; 12) disegno e rilievo; 13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione. B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica: 1) archeologia e antichita' celtiche; 2) archeologia e antichita' egee; 3) archeologia e antichita' sarde; 4) ecologia preistorica; 5) paleontologia del Quaternario; 6) paleontologia umana; 7) paletnologia; 8) preistoria e protostoria dell'Africa; 9) preistoria e protostoria dell'Asia; 10) preistoria e protostoria europea; 11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente; 12) preistoria e protostoria del bacino dell'Egeo; 13) protostoria europea; 14) cultura minoico e micenea; 15) paleontologia. C) Area dell'archeologia classica: 1) archeologia e storia dell'arte greca; 2) archeologia della Magna Grecia e Sicilia; 3) storia greca; 4) epigrafia greca; 5) antichita' greche; 6) topografia della Grecia; 7) archeologia e storia dell'arte romana; 8) storia romana; 9) epigrafia latina; 10) antichita' romane; 11) topografia di Roma; 12) topografia dell'Italia romana; 13) geografia storica del mondo antico; 14) archeologia delle province romane; 15) storia dell'archeologia classica; 16) topografia antica; 17) archeologia tardo romana; 18) archeologia medievale; 19) archeologia fenicia e punica; 20) archeologia dell'Italia preromana; 21) archeologia e antichita' teatrali; 22) etruscologia e antichita' italica; 23) epigrafia italica; 24) topografia dell'Italia preromana; 25) archeologia e storia dell'arte tardo-antica; 26) epigrafia e antichita' greche e romane; 27) etruscologia; 28) numismatica greca e romana; 29) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana. D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale: 1) archeologia tardo-antica e alto-medievale; 2) archeologia e storia dell'arte medievale; 3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina; 4) archeologia e storia dell'arte pratica e sasanide; 5) archeologia e storia dell'arte islamica; 6) epigrafia e antichita' paleocristiana medievali; 7) numismatica e sfragistica medievali; 8) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali; 9) paleografia e diplomatica; 10) storia della citta' e del territorio. E) Area dell'archeologia orientale: a ) Curriculum egittologico-africanistico: antichita' copte; antichita' sudanesi ovv. antichita' nubiane; archeologia e antichita' etiopiche; archeologia egiziana; (**)archeologia e storia dell'arte greca e romana; egittologia; papirologia; preistoria e protostoria dell'Africa. b ) Curriculum vicino-orientale: archeologia del Vicino Oriente ovv. architettura e storia dell'arte del Vicino Oriente Antico; archeologia fenicio-punica; (*) archeologia partico-sasanide; (*) archeologia e storia dell'arte iranica; assirologia; ittitologia; (*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica. c ) Curriculum indo-iranico: (*) archeologia partico-sasanide; (*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia Centrale; (*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale; archeologia e storia dell'arte dell'India; (**)archeologia e storia dell'arte greca e romana; (*) archeologia e storia dell'arte iranica; epigrafia indiana; epigrafia iranica; numismatica indo-iranica; (*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica. d ) Curriculum estremo-orientale: archeologia e storia dell'arte cinese; archeologia e storia dell'arte coreana; (*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale; (*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale; archeologia e storia dell'arte giapponese; numismatica estremo-orientale; (*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica. e ) Curriculum islamico: (**)archeologia medioevale; (*) archeologia pratico-sasanide; archeologia e storia dell'arte musulmana; epigrafia islamica; numismatica islamica; storia dell'arte bizantina; storia dell'arte copta; (*) comune ad altro/i curriculum/a; (**)comune ad altro indirizzo. F) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Art. 205. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dodici insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto: sei fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; tre fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione; una fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per ogni anno 500 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore. I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo e' costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Art. 206. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonche' la partercipazione alle attivita' pratiche sono obbligatorie. Art. 207. - Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. Lo scavo verra' condotto da uno o piu' professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. Art. 208. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attivita' di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 209. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 26 aprile 1990 Il pro-rettore: ZAMPI