MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 novembre 1991 

  Determinazione per l'anno 1992 del contributo dovuto  al  Fondo  di
garanzia   per  l'attivita'  dei  mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione.
(GU n.287 del 7-12-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione
ed al funzionamento dell'albo dei mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  dell'11  maggio  1985,  con  il  quale  e'  stato
costituito  il  Fondo  di  garanzia  per l'attivita' dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art.  4,  lettera  f),
della  citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite,
altresi', le  disposizioni  necessarie  al  funzionamento  del  fondo
stesso;
  Considerato,  in  particolare,  che  il  citato art. 4, lettera f),
della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro che  il
Fondo  di  garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che
la misura dei contributi stessi, la quale deve  essere  comunque  non
inferiore   allo   0,50%   delle  provvigioni  annualmente  acquisite
rispettivamente dai mediatori di assicurazione  e  dai  mediatori  di
riassicurazione,  e'  fissata  annualmente  con  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  tenendo  conto
dell'anzianita'  di  esercizio  dell'attivita' e del volume di affari
dei mediatori stessi;
  Visto il decreto ministeriale 14 novembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'11  dicembre  1990,  con  il quale e' stata
determinata la misura del contributo da versare al Fondo di  garanzia
per l'anno 1991;
  Considerato  che occorre procedere alla determinazione della misura
del contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di  garanzia
per l'anno 1992;
  Ritenuto  opportuno  - sentita anche la commissione di cui all'art.
12 della legge 28 novembre  1984,  n.  792,  nella  riunione  del  14
ottobre  1991  - di confermare per l'anno 1992 la misura gia' fissata
per  l'anno  1991  con  decreto   ministeriale   14   novembre   1990
sopracitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
di  cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792,
per  l'anno  1992,  e'  fissato  nella  misura  dello   0,50%   delle
provvigioni  acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione
e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1991.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 novembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO