Corresponsione dell'aiuto per l'estensivizzazione della produzione agricola - decreti ministeriali n. 34 dell'8 febbraio 1990 e n. 64 del 19 febbraio 1991.(GU n.286 del 6-12-1991)
Vigente al: 6-12-1991
Il regolamento CEE n. 2328/91, che ha codificato il regolamento CEE n. 797/85 unificando in un unico testo legislativo tutte le modifiche normative intervenute posteriormente alla sua promulgazione, prevede, al titolo II, il regime di aiuti per l'estensivizzazione della produzione. Il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, da ultimo modificato dal regolamento CEE n. 708/91, ha stabilito le condizioni di applicazione del regime di estensivizzazione. Con il decreto ministeriale n. 34/90, attualmente in vigore con le modifiche di cui al decreto ministeriale n. 64/91, sono state emanate le disposizioni di adattamento alla realta' nazionale della misura comunitaria. Cio' premesso, in vista della campagna 1991-92, si comunica quanto segue: 1. Come gia' previsto all'art. 1 del decreto ministeriale n. 64/91, l'introduzione del metodo delle tecniche di produzione, di cui all'art. 4, commi primo e quarto, del decreto ministeriale n. 34/90, rimane sospesa a tempo indeterminato, in attesa delle future modifiche della politica agraria comunitaria. Pertanto, salvo eventuali futuri provvedimenti in materia, l'estensivizzazione puo' essere effettuata unicamente col metodo quantitativo. 2. Ai sensi del decreto ministeriale n. 64/91, art. 2, secondo comma, anche per la campagna 1991-92 le domande di aiuto devono essere compilate in duplice copia sui moduli appositamente predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disponibili presso gli assessorati regionali a partire dagli inizi di dicembre; tali domande devono essere inviate agli uffici indicati all'art. 2 di cui sopra entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, in conformita' al citato decreto ministeriale. Roma, 4 dicembre 1991 Il Ministro: GORIA