MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 novembre 1991 

  Integrazione al decreto ministeriale  26  marzo  1988  relativo  ai
criteri  di  calcolo  dei  benefici  pubblici  pregressi usufruiti da
societa' cooperative e  loro  consorzi  di  rilevanza  nazionale  per
l'acquisizione,  realizzazione e ampliamento di impianti di raccolta,
lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione  dei
prodotti agricoli e zootecnici.
(GU n.290 del 11-12-1991)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  21978  del  26   marzo   1988
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 10
dicembre  1991),  con  il  quale  sono  state dettate disposizioni in
merito ai criteri  di  calcolo  dei  benefici  pubblici  pregressi  a
qualsiasi  titolo  usufruiti  da societa' cooperative agricole e loro
consorzi di rilevanza nazionale per l'acquisizione,  realizzazione  e
ampliamento  di  impianti  di  raccolta,  lavorazione, conservazione,
trasformazione  e  commercializzazione   di   prodotti   agricoli   e
zootecnici,  nonche' di impianti di produzione integrata, da detrarre
dalle provvidenze pubbliche concesse ai sensi dell'art. 5 della legge
1› luglio 1977, n. 403, dell'art.  3,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre  1977,  n. 984 e dell'art. 12 della legge 1› agosto 1981, n.
423;
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in particolare l'art. 4,
comma 3, lettera c);
  Vista la legge 10 luglio 1991, n.  201,  di  rifinanziamento  della
citata legge n. 752/1986;
  Ritenuto,   in   relazione  alle  esperienze  acquisite  in  ordine
all'applicazionedel citato decreto ministeriale n. 21978 del 26 marzo
1988, di integrare i  suddetti  criteri  per  la  determinazione  dei
benefici pubblici pregressi;
                              Decreta:
  Al  decreto  ministeriale  n. 21978 del 26 marzo 1988 relativo alla
determinazione dei criteri di calcolo dei benefici pubblici pregressi
a qualsiasi titolo usufruiti da societa' cooperative agricole e  loro
consorzi  di  rilevanza nazionale per l'acquisizione, realizzazione e
ampliamento di  impianti  di  raccolta,  lavorazione,  conservazione,
trasformazione   e   commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  e
zootecnici, nonche' di impianti di produzione integrata, e'  aggiunto
il seguente art. 3:
  "Su  documentata  istanza dell'organismo cooperativo interessato, i
termini di cui all'art. 2, lettera a), possono essere abbreviati fino
ad un terzo della loro durata nei casi di  comprovata  necessita'  di
smobilizzo  del  patrimonio realizzato o acquisito con le provvidenze
pubbliche di cui al precedente art. 1".
   Roma, 11 novembre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA