Modificazione dell'art. 18, commi 1 e 2, del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.(GU n.291 del 12-12-1991)
IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1991), con il quale sono stati sostituiti i primi due commi dell'art. 22 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, in materia di procedura per il conferimento degli uffici direttivi; Rilevato che i primi due commi dell'art. 18 del regolamento interno di questo Consiglio, approvato con deliberazione del 13 gennaio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1990) riproducono sostanzialmente i primi due commi dell'art. 22 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, nel testo antecedente alla modificazione sopra indicata; Ritenuta la necessita' di adeguare la procedura per il conferimento degli uffici direttivi a quella cosi' come ora prevista per il Consiglio superiore della magistratura, avuto riguardo al disposto degli articoli 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, e 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158; Delibera: I primi due commi dell'art. 18 del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare sono sostituiti dai seguenti: "1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro della difesa l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto. 2. All'esito riferisce al Consiglio che delibera". Manda al presidente ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 1991 Il presidente: BRANCACCIO