DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1991 

  Individuazione di enti di ricerca a carattere non strumentale.
(GU n.296 del 18-12-1991)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare
il comma 2, che disciplina il procedimento per l'individuazione degli
enti e istituzioni pubbliche di ricerca a carattere non strumentale;
  Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399, contenente  norme  per  il
riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
  Considerato  che  l'art.  8,  comma  1,  della  legge  n.  168/1989
riconosce  agli  enti  e  istituzioni  di  ricerca  a  carattere  non
strumentale   autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e
contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;
  Valutate le conclusioni dei lavori  della  commissione  di  studio,
costituita  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 28 dicembre 1989 presentate in data  15
ottobre 1990;
  Ritenuto  che  l'autonomia  degli  enti  di ricerca a carattere non
strumentale, in base alla espressa  disposizione  della  legge,  puo'
essere  riconosciuta  esclusivamente  a enti e istituzioni di ricerca
aventi natura pubblica e dimensione nazionale;
  Ritenuto che il fondamento di tale autonomia debba essere ravvisato
nel prevalente svolgimento di attivita' di  ricerca  non  strumentali
all'esercizio  di  funzioni  di  competenza  di amministrazioni dello
Stato o di altri enti pubblici,  rispetto  a  ricerche  di  carattere
strumentale  o ad attivita' di mero servizio e supporto tecnico e che
gli enti,  in  virtu'  di  questo  carattere,  sono  da  considerarsi
soggetti   pubblici  che  concorrono,  in  via  prioritaria,  con  le
universita', allo svolgimento di attivita' di ricerca non strumentale
promossa dal Ministero dell'universitta' e della ricerca  scientifica
e tecnologica;
  Ritenuto  che  l'autonomia  di  cui  all'art. 33 della Costituzione
debba  essere  riconosciuta  agli  enti  ed   istituzioni   pubbliche
nazionali   di  ricerca  nei  quali  sia  possibile  individuare  una
comunita'  scientifica  propria   e   distinta   che,   adeguatamente
rappresentata  negli  organi direttivi, sia in grado di concorrere in
modo determinante ed  autonomo  alla  definizione  dei  programmi  di
ricerca;
  Considerata  l'opportunita' di procedere ad un prima individuazione
di enti e istituzioni pubbliche  di  ricerca,  iniziando  dagli  enti
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  per  i  quali,  considerate le particolari funzioni del
Ministero  medesimo,  appare  non  configurabile   un   rapporto   di
strumentalita' delle rispettive attivita' di ricerca;
  Esaminate  le  normative  istituzionali e le attivita' di tutti gli
enti ed istituzioni  pubbliche  nazionali  di  ricerca  vigilati  dal
medesimo Ministero, con esclusione di quegli enti che hanno natura di
enti  privati,  nonche'  di  quegli  enti  (consiglio nazionale delle
ricerche,  Istituto  nazionale  di   fisica   nucleare,   osservatori
astronomici,   astrofisici   e   vesuviano,   osservatorio  geofisico
sperimentale di Trieste) direttamente individuati dalla legge;
  Considerato che, per l'Istituto nazionale di  alta  matematica  "F.
Severi",  e'  all'esame  della  Camera  dei deputati un provvedimento
(A.C. n. 5350), gia' approvato  dal  Senato  della  Repubblica,  che,
oltre  a  prevederne  la  riorganizzazione  e  il  potenziamento,  lo
individua  espressamente  come  ente  di  ricerca  a  carattere   non
strumentale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  nazionale  della scienza e della
tecnologia espresso nella seduta del 9 aprile 1991;
  Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", l'Istituto
nazionale di geofisica, l'Istituto nazionale di ottica,  la  Stazione
zoologica  "Anton  Dohrn" e l'Istituto papirologico "G. Vitelli" sono
enti nazionali di ricerca  a  carattere  non  strumentale,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 5 agosto 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  RUBERTI,  Ministro dell'universita'
                                  e  della  ricerca   scientifica   e
                                  tecnologica
 Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1991
Registro n. 14 Universita', foglio n. 106