DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1991
Individuazione di enti di ricerca a carattere non strumentale.(GU n.296 del 18-12-1991)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare il comma 2, che disciplina il procedimento per l'individuazione degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca a carattere non strumentale; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399, contenente norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste; Considerato che l'art. 8, comma 1, della legge n. 168/1989 riconosce agli enti e istituzioni di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione; Valutate le conclusioni dei lavori della commissione di studio, costituita con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 dicembre 1989 presentate in data 15 ottobre 1990; Ritenuto che l'autonomia degli enti di ricerca a carattere non strumentale, in base alla espressa disposizione della legge, puo' essere riconosciuta esclusivamente a enti e istituzioni di ricerca aventi natura pubblica e dimensione nazionale; Ritenuto che il fondamento di tale autonomia debba essere ravvisato nel prevalente svolgimento di attivita' di ricerca non strumentali all'esercizio di funzioni di competenza di amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, rispetto a ricerche di carattere strumentale o ad attivita' di mero servizio e supporto tecnico e che gli enti, in virtu' di questo carattere, sono da considerarsi soggetti pubblici che concorrono, in via prioritaria, con le universita', allo svolgimento di attivita' di ricerca non strumentale promossa dal Ministero dell'universitta' e della ricerca scientifica e tecnologica; Ritenuto che l'autonomia di cui all'art. 33 della Costituzione debba essere riconosciuta agli enti ed istituzioni pubbliche nazionali di ricerca nei quali sia possibile individuare una comunita' scientifica propria e distinta che, adeguatamente rappresentata negli organi direttivi, sia in grado di concorrere in modo determinante ed autonomo alla definizione dei programmi di ricerca; Considerata l'opportunita' di procedere ad un prima individuazione di enti e istituzioni pubbliche di ricerca, iniziando dagli enti vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per i quali, considerate le particolari funzioni del Ministero medesimo, appare non configurabile un rapporto di strumentalita' delle rispettive attivita' di ricerca; Esaminate le normative istituzionali e le attivita' di tutti gli enti ed istituzioni pubbliche nazionali di ricerca vigilati dal medesimo Ministero, con esclusione di quegli enti che hanno natura di enti privati, nonche' di quegli enti (consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, osservatorio geofisico sperimentale di Trieste) direttamente individuati dalla legge; Considerato che, per l'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi", e' all'esame della Camera dei deputati un provvedimento (A.C. n. 5350), gia' approvato dal Senato della Repubblica, che, oltre a prevederne la riorganizzazione e il potenziamento, lo individua espressamente come ente di ricerca a carattere non strumentale; Udito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia espresso nella seduta del 9 aprile 1991; Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. L'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", l'Istituto nazionale di geofisica, l'Istituto nazionale di ottica, la Stazione zoologica "Anton Dohrn" e l'Istituto papirologico "G. Vitelli" sono enti nazionali di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 5 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1991 Registro n. 14 Universita', foglio n. 106