Autorizzazione alla societa' Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, ad emettere contratti senza carenza e senza visita medica in tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, a favore di clienti di banche e di istituti finanziari.(GU n.297 del 19-12-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 5 dicembre 1989 presentata dalla societa' Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere contratti collettivi senza carenza e senza visita medica in tariffe in vigore, a favore di clienti di banche o di istituti finanziari; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 020752 del 6 marzo 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. La societa' Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad emettere contratti collettivi senza carenza e senza visita medica nelle forme temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente a premio unico e temporanea per il caso di morte di annualita' certa a premio unico, a favore di clienti di banche o di istituti finanziari, a condizioni che: il capitale inizialmente assicurato non risulti superiore a L. 25.000.000; la durata contrattuale non ecceda i cinque anni; l'assicurato compili un apposito questionario sanitario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 1991 Il Ministro: BODRATO