MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 dicembre 1991 

  Autorizzazione  alla  societa'  Italiana  incendio,  vita  e rischi
diversi S.p.a., con sede  in  Milano,  ad  emettere  contratti  senza
carenza  e senza visita medica in tariffe di assicurazione sulla vita
in vigore, a favore di clienti di banche e di istituti finanziari.
(GU n.297 del 19-12-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la domanda in data 5 dicembre 1989 presentata dalla societa'
Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in  Milano,
intesa  ad ottenere l'autorizzazione ad emettere contratti collettivi
senza carenza e senza visita medica in tariffe in vigore, a favore di
clienti di banche o di istituti finanziari;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera n. 020752 del 6 marzo 1990 con la quale l'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi
alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Italiana incendio, vita e rischi  diversi  S.p.a.,  con
sede in Milano, e' autorizzata ad emettere contratti collettivi senza
carenza  e  senza visita medica nelle forme temporanea per il caso di
morte a capitale decrescente annualmente a premio unico e  temporanea
per  il caso di morte di annualita' certa a premio unico, a favore di
clienti di banche o di istituti finanziari, a condizioni che:
   il capitale inizialmente assicurato non  risulti  superiore  a  L.
25.000.000;
   la durata contrattuale non ecceda i cinque anni;
   l'assicurato compili un apposito questionario sanitario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO