Modalita' di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 86/663 e n. 89/240 relative ai carrelli semoventi per movimentazione.(GU n.296 del 18-12-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio CEE n. 86/663 e n. 89/240 relative ai carrelli semoventi per movimentazione; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, relativo all'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE ed in particolare l'art. 6, comma 1; Decreta: Articolo unico L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive n. 86/663 e n. 89/240 deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - Roma. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti in bollo: 1) certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto privato; 2) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico; 3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative; 4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni; 5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei "requisiti minimi" di cui all'allegato II della direttiva n. 84/532; 6) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale non inferiore a lire due miliardi. L'eventuale accreditamento da parte di un ente specializzato sara' considerato valido elemento di valutazione. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, anche per esami e o prove particolari, dovra' essere documentato mediante copia dell'accordo. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di procedere al controllo periodico della sussistenza di detto accordo. Roma, 13 dicembre 1991 Il Ministro: BODRATO