DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1991 

  Proroga del termine  per  il  completamento  delle  opere  previste
dall'art.  1,  comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante
misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate
dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi  nell'anno
1989 nel mare Adriatico.
(GU n.298 del 20-12-1991)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno
per  le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali
fenomeni di eutrofizzazione  verificatisi  nell'anno  1989  nel  mare
Adriatico;
  Visto  l'art.  1 della predetta legge n. 424 del 1989 il quale reca
al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle
attivita' nel settore turistico nei  comuni  costieri  delle  regioni
Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Emilia-Romagna,  Marche,  Abruzzo e
Molise;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
febbraio  1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorita',
parametri, modalita' procedure e termini per le  misure  di  sostegno
previste  dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa
agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;
  Visto l'art. 15, comma 1, della  legge  20  maggio  1991,  n.  158,
recante   la   proroga  al  31  dicembre  1991  del  termine  per  il
completamento delle opere, previste dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 424 del 1989;
  Considerato che da parte di alcune regioni e' stato  segnalato  che
la  necessita'  di garantire il normale funzionamento delle strutture
ricettive, durante la stagione estiva, ha provocato dei ritardi nella
esecuzione delle opere finanziate, rendendo difficoltoso il  rispetto
del predetto termine;
  Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  aderire  alle richieste formulate da
parte delle regioni;
  Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;
                              Decreta:
  Il termine per il completamento delle  opere  finanziate  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  1,  della  legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14  febbraio  1990,
gia'  prorogato  al  31  dicembre  1991, dall'art. 15, comma 1, della
legge 20 maggio 1991,  n.  158,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 dicembre 1991
                       Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                      ANDREOTTI
Il Ministro del turismo e dello spettacolo
                TOGNOLI