UNIVERSITA' DI SIENA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.301 del 24-12-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1989
concernente le modificazioni all'ordinamento didattico  universitario
relativamente al corso di laurea in scienze naturali;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  di  questa  Universita'  con  le quali veniva
chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente della  Repubblica  12
dicembre 1989;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 17 settembre 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art. 87 relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche
e  naturali,  la  parte  riguardante  il  corso  di laurea in scienze
naturali e' soppressa ed e' sostituita dai seguenti  nuovi  articoli,
relativi  al  riordinamento  del  suddetto  corso  di  laurea, con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
                 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI
  Art. 88. - Il corso di laurea in scienze naturali ha la  durata  di
quattro  anni,  con  ventitre  insegnamenti  annuali complessivi, dei
quali sedici, che  costituiscono  l'area  comune,  sono  insegnamenti
obbligatori  di  base,  e  sette  insegnamenti d'indirizzo: di questi
ultimi,  tre  sono  obbligatori  sul  piano   nazionale,   due   sono
obbligatori  in  sede  locale  a  scelta  della facolta' e due sono a
scelta dello studente.
  La facolta' scegliera' i  due  insegnamenti  d'indirizzo,  uno  per
ciascuno  dei  due  blocchi  di discipline appositamente indicate per
ogni indirizzo sulla base di insegnamenti effettivamente  attivati  o
attivabili.
  La   scelta   dello   studente   deve  riguardare  i  restanti  due
insegnamenti fra tutte le discipline attivate dalla facolta', purche'
in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento di cui al proprio pi-
ano di studio.
  La  facolta'  puo'  decidere  la  suddivisione  di  non piu' di due
insegnamenti   annuali   in    insegnamenti    semestrali,    nonche'
l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti.
  Tale  suddivisione  comunque  deve essere realizzata in modo da non
comportare aumento del numero dei docenti.
  I corsi d'insegnamento annuale devono disporre di non meno di 70  e
non   piu'   di   90  ore,  comprensive  di  lezioni,  esercitazioni,
sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali  di  non
meno di 45 ore.
  Gli   insegnamenti   obbligatori   di   base  sono  da  distribuire
principalmente nel primo biennio e in numero minore nel terzo  e  nel
quarto  anno  di  corso  nei  quali  prevalgono  gli  insegnamenti di
indirizzo.
  La  facolta'  deve  provvedere  all'organizzazione  di  due   corsi
integrati  introduttivi,  di  cui  uno  di biologia ed uno di scienze
della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di
esercitazione ciascuno, secondo  lo  schema  riportato.  Detti  corsi
integrati   introduttivi   hanno   il   fine  di  superare  l'attuale
frammentarieta' e additivita' dell'insegnamento nelle diverse  disci-
pline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione
che  devono  essere  specifici e caratterizzanti della formazione del
naturalista. I corsi sono attuati con il  concorso  di  piu'  docenti
delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarieta'.
  Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:
   1) basi molecolari;
   2) citologia;
   3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
   4) funzioni generali;
   5) genetica;
   6) specie, tassonomia, evoluzione;
   7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
   8) ecologia;
   9) etologia.
  Detto  corso  prevede  indicativamente  l'utilizzazione dei docenti
delle seguenti discipline: genetica,  anatomia  comparata,  zoologia,
botanica,  fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non
piu' di sei docenti designati dal consiglio di corso  di  laurea  tra
quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.
  Articolazione  del  corso  introduttivo  integrato di scienze della
terra:
   1) erosione, morfogenesi, cartografia;
   2) sedimentazione, ambienti e facies;
   3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
   4) magmatismo e metamorfismo;
   5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
   6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
   7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;
   8) elementi di geologia regionale.
  Detto corso prevede  indicativamente  l'utilizzazione  dei  docenti
delle   seguenti   discipline:  geografia,  geologia,  paleontologia,
mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e  non  piu'
di  sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli
delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.
  La  facolta'  nell'organizzare  detti corsi indica anno per anno un
coordinatore per ciascuno di essi scelto  ovviamente  tra  i  docenti
impegnati nei cicli di lezione.
  Parte delle ore destinate alle esercitazioni puo' essere utilizzata
per  analisi,  in  laboratorio  e/o  sul  terreno,  di  "casi" che si
prestino ad  un  approccio  interdisciplinare,  in  coerenza  con  il
significato dei corsi integrati.
  La facolta', inoltre, stabilisce le modalita' di accertamento della
frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.
  Nei quattro anni di corso, ed in particolare nei primi due anni, il
consiglio   di  corso  di  laurea  deve  organizzare  escursioni  per
attivita' di studio sul campo.
  Il  numero  complessivo  delle  ore  di  insegnamento  deve  essere
contenuto  in  1800,  escluse  quelle destinate ai corsi introduttivi
integrati.
  Ai fini degli esami di  profitto,  piu'  insegnamenti  disciplinari
possono  essere  accorpati  secondo  un  criterio  di  affinita',  su
deliberazione del consiglio del corso di laurea e della facolta',  in
modo  che  lo  studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il
preside  costituisce  le  commissioni  di  esami  con   docenti   dei
rispettivi  corsi,  secondo  le norme dettate dall'art. 160 del testo
unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592  e  dall'art. 42 del regolamento
studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  La facolta' organizza corsi di lingua inglese che si concludono con
un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della  tesi
di laurea.
  Art. 89.
                  Insegnamenti obbligatori di base
   1) istituzioni di matematiche (1), (2);
   2) fisica (1), (2);
   3) chimica generale e inorganica (1);
   4) chimica organica (3);
   5) anatomia comparata (4), (9);
   6) botanica;
   7) sistematica e filogenesi animale o botanica sistematica (10);
   8) ecologia;
   9) fisiologia generale;
  10) antropologia (9);
  11) genetica;
  12) geografia (5);
  13) geologia (6);
  14) mineralogia (7);
  15) paleontologia;
  16) zoologia (8).
  Art.  90.  -  Sono  previsti due indirizzi: un indirizzo generale e
didattico con un orientamento generale ed un orientamento  didattico,
un   indirizzo  conservazione  della  natura  e  delle  sue  risorse.
Limitatamente  all'orientamento  didattico,  e  a  seguito   di   una
sperimentazione   triennale,   la   facolta'   potra'   chiederne  la
trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle  vigenti
disposizioni sull'orientamento didattico.
                   INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO
                      Insegnamenti obbligatori
   1) fisiologia vegetale;
   2) geografia fisica;
   3) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale.
                        Orientamento generale
  Insegnamenti  a  scelta  da  parte della facolta', uno per blocco e
obbligatori per lo studente:
  Blocco A:
   1) biogeografia;
   2) biologia cellulare;
   3) chimica biologica;
   4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
   5) ecologia microbica;
  Blocco B:
   6) geochimica;
   7) geologia stratigrafica;
   8) petrografia;
   9) geofisica;
  10) vulcanologia.
                       Orientamento didattico
  Insegnamenti a scelta da parte della facolta',  uno  per  blocco  e
obbligatori per lo studente:
  Blocco A:
   1) analisi degli ecosistemi;
   2) anatomia umana;
   3) fitosociologia;
   4) geologia storica;
   5) etologia;
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   (1) Ciascuno dei corsi 1, 2, 3 deve prevedere un congruo numero di
lezioni  introduttive  di  allineamento  destinate  a  facilitare  la
comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a  giovani
provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.
   (2)  I  corsi  1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i
contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.
   (3) Comprende anche elementi di biorganica.
   (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.
   (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.
   (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.
   (7) Comprende anche elementi di petrografia.
   (8)  Comprende  anche  elementi  di  etologia  e  di   sistematica
zoologica.
   (9)  I  docenti  degli  insegnamenti  di  anatomia  comparata e di
antropologia coordineranno tra loro su indicazione del  consiglio  di
corso di laurea, lo svolgimento di "elementi di anatomia umana".
  (10)  La  scelta  delle  due  discipline e' decisa dal consiglio di
facolta' che deve inserire tra gli insegnamenti obbligatori  dei  due
indirizzi  quella  delle  due che non risultera' tra gli insegnamenti
obbligatori di base.
  Blocco B:
   6) didattica delle scienze naturali;
   7) educazione ambientale;
   8) metodologia didattica;
   9) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
  10) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra.
                INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
                         E DELLE SUE RISORSE
                      Insegnamenti obbligatori
   1) conservazione della natura e delle sue risorse;
   2) geologia ambientale;
   3) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale.
  Insegnamenti  a  scelta  da  parte della facolta', uno per blocco e
obbligatori per lo studente:
  Blocco A:
   1) ecologia delle acque interne;
   2) geobotanica;
   3) zoocenosi e protezione della fauna;
   4) igiene ambientale;
   5) museologia naturalistica;
  Blocco B:
   6) idrogeologia;
   7) geologia del quaternario;
   8) geologia regionale;
   9) sedimentologia a regime dei litorali;
  10) telerilevamento delle risorse ambientali.
 Elenco delle discipline facoltative:
   analisi degli ecosistemi;
   analisi mineralogica;
   anatomia umana;
   biofisica;
   biogeografia;
   biologia cellulare;
   biologia dello sviluppo;
   biologia generale;
   biologia marina;
   biometria;
   chimica analitica;
   chimica biologica;
   chimica bioinorganica;
   chimica fisica;
   chimica fisica ambientale;
   citologia;
   citologia ed embriologia vegetale;
   cristallochimica;
   didattica delle scienze naturali;
   ecologia animale;
   ecologia applicata;
   ecologia delle acque interne;
   ecologia microbica;
   ecologia preistorica;
   ecologia umana;
   educazione ambientale;
   embriologia comparata;
   endocrinologia comparata;
   endocrinologia generale;
   entomologia;
   etologia;
   evoluzione biologica;
   fisiologia cellulare;
   fisiologia comparata;
   fisiologia degli animali marini;
   fitogeografia;
   fitosociologia;
   fotochimica;
   geochimica;
   geobotanica;
   geofisica;
   geologia applicata;
   geologia del quaternario;
   geologia e paleontologia del quaternario;
   geologia marina;
   geologia regionale;
   geologia storica;
   geologia stratigrafica;
   giacimenti minerari;
   idrobiologia;
   idrogeologia;
   igiene;
   igiene ambientale;
   istologia ed embriologia;
   istituzioni di matematiche II;
   laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
   laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
   legislazione ambientale;
   metodi fisici in chimica organica;
   metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
   metodologia didattica;
   micologia;
   microbiologia;
   micropaleontologia;
   mineralogia applicata;
   mineralogia sistematica;
   museologia naturalistica;
   neurologia comparata;
   oceanografia;
   ornitologia;
   paleoecologia;
   paleogeografia;
   paleontologia dei vertebrati;
   paleontologia stratigrafica;
   paleontologia umana e paletnologia;
   paleopatologia;
   palinologia;
   pedologia;
   petrografia;
   protozoologia;
   rilevamento geologico;
   scienza dell'alimentazione;
   sedimentologia;
   sedimentologia e regime dei litorali;
   storia della scienza;
   tecniche d'indagine fisiologica;
   telerilevamento delle risorse ambientali;
   vulcanologia;
   zoocenosi e protezione della fauna;
   zoogeografia;
   zoologia dei vertebrati.
  Sono  inoltre  utilizzabili,  come insegnamenti non obbligatori, le
discipline irrinunciabili di indirizzi diversi  da  quello  prescelto
dallo studente.
  Ai  fini dell'esame di laurea e' obbligatoria l'elaborazione di una
tesi sperimentale.
  Il diploma di laurea riporta  il  titolo  di  laureato  in  scienze
naturali,  mentre  il  relativo  certificato, rilasciato al laureato,
fara' menzione dell'indirizzo seguito.
  Le norme di cui al presente ordinamento didattico saranno  riviste,
ove  necessario,  ai  fini  di  un  adeguamento alle direttive CEE in
materia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 12 ottobre 1991
                                                           Il rettore