Produzione, commercializzazione ed etichettatura dei mangimi composti.(GU n.302 del 27-12-1991)
Vigente al: 27-12-1991
Alle camere di commercio Agli uffici provinciali industria, commercio ed artigianato Alle prefetture Alla regione autonoma Friuli- Venezia Giulia - Presidenza della giunta - Segreteria generale - Servizio di vigilanza enti Alla regione Trentino-Alto Adige - Ufficio vigilanza delle camere di commercio Alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria e del commercio All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura All'ASSALZOO e, per conoscenza: Al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Direzione generale tutela dei prodotti agricoli Ispettorato centrale repressione frodi Alla Confindustria Alla Federalimentare Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti Alla regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca Con la direttiva n. 90/44/CEE approvata il 22 gennaio 1990, e' stata realizzata l'armonizzazione delle legislazioni dei vari Stati membri della Comunita' relativa alla commercializzazione dei mangimi composti (completi e complementari). In attuazione della direttiva predetta sono state emanate la direttiva della Commissione n. 91/357/CEE che stabilisce le categorie degli ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione dei mangimi composti destinati ad animali diversi da quelli familiari e la decisione della Commissione n. 91/516/CEE che fissa l'elenco delle sostanze non consentite per la fabbricazione dei mangimi composti. Un'altra direttiva anch'essa prevista dalla citata direttiva di base, la cui messa a punto e' quasi ultimata, riguardera' un elenco non esauriente dei principali ingredienti normalmente commercializzati ed utilizzati per la produzione e per la preparazione dei mangimi composti. Si tratta di un elenco di "ingredienti (o materie prime)" molto simile a quello dei "mangimi semplici" riportato nell'allegato II, parte A, della vigente normativa (legge n. 281/63). Con l'applicazione di dette direttive le regole di etichettatura dei mangimi subiscono alcune modifiche sostanziali. Contemporaneamente vengono fornite alcune precisazioni che servono a rendere uniforme il modo di presentazione di talune indicazioni gia' previste e che, attualmente, e' affidato all'iniziativa dell'operatore. Per alcune di queste indicazioni le modalita' prescritte dalla direttiva comunitaria possono essere adottate fin d'ora. Si ritiene pertanto opportuno fornire, attraverso questa circolare, alcune informazioni inerenti, appunto, le innovazioni che stanno per essere introdotte, la data prevista e' quella del 22 gennaio 1992, onde dar modo agli operatori di predisporre in tal senso sia la produzione sia il sistema di etichettatura. Mangimi semplici e materie prime o ingredienti. In primo luogo si ritiene opportuno sottolineare che spesso le norme CEE e di conseguenza quelle nazionali fanno riferimento ora alle "materie prime e ingredienti", ora ai "mangimi semplici". E' bene chiarire che la Comunita' ha voluto distinguere in questo modo prodotti differenti anche se commercialmente possono presentarsi con la stessa denominazione merceologica. Questa distinzione risulta chiara leggendo le definizioni dei due termini riportati nelle specifiche direttive comunitarie e nel decreto ministeriale 16 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991: sono "materie prime o ingredienti" i prodotti che possono essere messi in circolazione come mangimi semplici, se posseggono i requisiti quali-quantitativi previsti per i mangimi semplici o se possono raggiungere tali requisiti attraverso appropriati tagli o trattamenti. Appartengono alla categoria degli "ingredienti o materie prime" anche quei prodotti utilizzabili come ingredienti di "mangimi composti" o come "supporto delle premiscele" o "integratori" anche se non sono in possesso di tutti i requisiti per poter essere destinati, nello stato in cui si trovano, all'alimentazione diretta degli animali. Sono "mangimi semplici" i prodotti che, come gia' detto, sono, come tali, utilizzabili per l'alimentazione degli animali. In altri termini le materie prime, o ingredienti per mangimi composti, sono quei prodotti che, se in possesso dei requisiti previsti per essere destinati come tali all'alimentazione del bestiame, possono essere designati subito "mangimi semplici" e possono essere acquistati ed utilizzati direttamente dagli allevatori. In caso contrario, nel rispetto delle norme specifiche riguardanti le sostanze indesiderabili e comunque delle altre prescrizioni riportate nella normativa vigente, tali prodotti, possono essere utilizzati per la preparazione di mangimi semplici, se sottoposti ad idonee miscelazioni o lavorazioni, o per la produzione di mangimi composti e di premiscele presso le aziende autorizzate. In questo secondo caso il legislatore ha voluto tener conto della possibilita' di poter destinare all'alimentazione zootecnica anche quei prodotti che, sottoposti ad idonee lavorazioni o opportunamente miscelati con altri mangimi semplici o con altre materie prime, sono idonei a produrre mangimi composti aventi caratteristiche conformi a quelle stabilite per questa categoria di alimenti. Indicazione degli ingredienti. Come per gli animali familiari anche per gli animali da reddito, sara' possibile indicare gli ingredienti oltre che con il loro nome specifico anche per mezzo delle categorie di appartenenza, definite qui di seguito. Dovranno comunque essere indicati con il loro nome specifico e dovranno essere citati nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie, gli ingredienti che non appartengono ad alcuna delle categorie previste. La designazione della categoria, cosi' come riportata nella colonna di sinistra, dovra' essere citata per intero. Per esempio, dovra' essere riportata la categoria "prodotti e sottoprodotti di cereali in grani", anche se in effetti viene utilizzata solo la farina di un cereale e non i relativi sottoprodotti. CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI. ================================================================== | Categoria | D e f i n i z i o n e | _________________________|________________________________________ 1. Cereali in grani I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno) indipendente dalla forma di presentazione da cui non sia stato asportato altro che il tegumento e la pula. 2. Prodotti e sotto- prodotti di cereali in grani I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli comprese nella categoria 15. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 3. Semi oleosi I semi e frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, ma da cui non sia stato asportato altro che il tegumento o la buccia. 4. Prodotti e sotto- prodotti di semi oleosi I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 15. Tali prodotti debbono contenere non piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, a meno che contengano piu' del 5% dei grassi greggi sulla sostanza secca o piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. 5. Prodotti e sotto- prodotti di semi di leguminose Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 3 e 4. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 6. Prodotti e sotto- prodotti di tuberi e radici I prodotti e sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 7. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 7. Prodotti e sotto- prodotti della fabbricazione dello zucchero I prodotti e sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 8. Prodotti e sotto- prodotti della lavorazione della frutta I prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, a meno che contengano piu' del 5% dei grassi greggi sulla sostanza secca o piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. 9. Foraggi essiccati Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde ed essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti debbono contenere non piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca a meno che contengano piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. 10. Prodotti cellulosici Gli ingredienti degli alimenti contenenti piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 4, 8 e 9. 11. Prodotti lattiero- caseari I prodotti derivati dalla lavorazione del latte diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 15. 12. Prodotti derivati da animali terrestri Prodotti derivati dalla trasformazione di scarti di animali terrestri a sangue caldo definiti nell'art. 2 della direttiva del Consiglio 90/667/CEE eccettuato il grasso estratto compreso nella categoria 15 e che sono praticamente esenti da zoccoli, corna, pelle, pelo, setole, contenuto del tratto digerente e penne non idrolizzate, nonche' i prodotti contenenti piu' del 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 14. 13. Prodotti di pesci Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla lavorazione, diversi dall'olio di pesce separato e derivati, compresi nella categoria 15, eccettuati i prodotti contenenti piu' del 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 14. 14. Minerali Sostanze organiche o inorganiche contenenti piu' del 50% di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti piu' del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico. 15. Oli e grassi Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati. 16. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione di paste alimentari. Per i mangimi per animali familiari l'indicazione degli ingredienti rimarra' obbligatoria solo per i cani ed i gatti e diverra' facoltativa per le altre categorie. Tale indicazione potra' essere attuata oltre che con il nome specifico degli ingredienti o con il nome delle categorie di appartenenza, riportati in ordine decrescente rispetto alla quantita' presente, anche precisando il loro tenore (formula aperta). Resta naturalmente in vigore per questi mangimi, la possibilita' di porre in rilievo, sull'etichetta, la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti. Data di conservazione minima. L'indicazione della data di conservazione minima ossia "la data fino alla quale un mangime in condizioni di conservazione appropri- ate, mantiene tutte le sue proprieta' specifiche", diverra' obbligatoria. Questa indicazione, che oggi e' facoltativa, ma che deve essere fornita quando il mangime composto e' stato addizionato con sostanze soggette ad alterazione con il tempo, diverra' comunque obbligatoria per tutti i mangimi composti. Il modo di indicare questa data, che puo' essere utilizzato fin d'ora dal momento che gli operatori attualmente sono liberi di individuare la forma ritenuta piu' appropriata, e' identico a quello in applicazione per gli alimenti destinati all'uomo: "da consumarsi entro .." seguita dalla data (giorno, mese ed anno), per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico, come per esempio quelli molto umidi non sterilizzati o privi di conservanti; "da consumarsi preferibilmente entro .." seguito dalla data (mese ed anno) per gli altri mangimi. Quando viene indicato solamente il mese e l'anno si deve intendere che il giorno effettivo di scadenza e' l'ultimo del mese citato. Nel sottolineare che la data di conservazione minima e' quella entro la quale il prodotto, in condizioni di conservazione appropri- ate, conserva tutte le sue proprieta' specifiche, si fa presente che quando viene utilizzata l'espressione "da consumarsi preferibilmente entro .." e la data risulta superata, il mangime, anche se puo' essere ancora utilizzato, non puo' piu' essere commercializzato. Infatti e' da presumere che superata la data, il mangime, benche' ancora idoneo al consumo, stia per perdere alcune delle sue proprieta' specifiche iniziali (tenore in additivi, modificazioni della natura di talune sostanze naturali, ecc.). Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivono di indicare una data di conservazione minima, si dovra' indicarne una sola: quella a scadenza piu' vicina. Pertanto, quando il mangime composto contiene vitamine o altri principi attivi per i quali e' prevista l'indicazione di una data di durabilita', la data di conservazione minima espressa nei modi ora descritti, sara' l'unica da riportare e dovra' tener conto del componente (ingrediente o additivo) che per primo va incontro ad alterazione con il tempo. Numero di riferimento della partita e data di fabbricazione. L'indicazione della data di fabbricazione, che potra' essere fornita a titolo facoltativo, quando verra' riportata in etichetta potra' sostituire quella relativa al numero di riferimento della partita che, in base alle nuove disposizioni, costituira' un'indicazione obbligatoria. Mentre la direttiva comunitaria non fornisce alcuna precisazione in merito alle modalita' da seguire per indicare il numero di riferimento della partita, la stessa direttiva precisa che la data di produzione, quando viene apposta, deve essere indicata con la seguente espressione: "prodotto .. (n. di giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata". Anche per la data di produzione, attualmente prevista a titolo facoltativo, puo' fin d'ora essere utilizzato il sistema di etichettatura appena descritto. E' stato accennato che l'indicazione, che diverra' obbligatoria, del numero di riferimento della partita, potra' essere omessa se verra' fornita quella della data di produzione. Questa possibilita' dovra' comunque consentire, in caso di necessita', di poter identificare ugualmente la partita. Perche' questa esigenza possa essere soddisfatta attraverso il sistema della datazione e si possa individuare il prodotto preparato in un determinato giorno lavorativo, appare evidente che la data di conservazione minima dovra' essere espressa indicando il giorno, oltre al mese e l'anno anche se si tratta di un mangime non molto deperibile. "La partita" che dovra' essere identificabile attraverso un numero o comunque per mezzo di un'indicazione appropriata, e' quella "quantita' di prodotto costituente un'unita' ed avente caratteristiche presunte uniformi" (norme per il prelevamento dei campioni: decreto ministeriale 20 aprile 1978). Il numero di identificazione della partita e' richiesto sia per i mangimi allo stato sfuso che per quelli confezionati, e rappresenta uno strumento di rilevante importanza specialmente per la soluzione di problemi connessi ai controlli. I sistemi di identificazione in codice (codice a barre o altri analoghi) benche' utilizzabili, non consentono l'identificazione immediata della partita da parte degli organi di vigilanza e, pertanto, non potranno essere considerati idonei e comunque tali da poter essere utilizzati al posto del numero espresso in chiaro o dell'indicazione della data di produzione. Indicazioni analitiche. Risulterebbe alquanto complesso riportare in questa circolare tutte le variazioni apportate dalla direttiva n. 90/44/CEE per quanto riguarda le indicazioni analitiche. Si ricordano le piu' importanti che possono essere cosi' evidenziate: l'umidita' dovra' essere dichiarata quando supera il 14% oppure il 7% nei mangimi d'allattamento o contenenti piu' del 40% di prodotti lattieri, ovvero quando supera il 5% o il 10% nei mangimi minerali rispettivamente non contenenti o contenenti sostanze organiche; negli altri casi l'indicazione dell'umidita' potra' essere riportata a titolo facoltativo; l'indicazione dei titoli in proteina, grassi, cellulosa e ceneri resta obbligatoria per tutti i mangimi composti all'infuori di quelli per animali familiari diversi dai cani e dai gatti per i quali tali indicazioni potranno essere riportate facoltativamente; per alcuni mangimi complementari destinati agli animali da reddito dovranno essere indicati i contenuti in calcio, fosforo e magnesio se uguali o superiori rispettivamente al 5%, 2% e 0,5%; tali elementi, unitamente al sodio, dovranno essere dichiarati comunque per i mangimi minerali. Anche le indicazioni dei titoli analitici che potranno essere indicati a titolo facoltativo sono numerose e molto diversificate tra i diversi tipi di mangime. Queste indicazioni, benche' facoltative, se riportate in etichetta dovranno essere trascritte unitamente alle analoghe indicazioni analitiche obbligatorie e la loro corrispondenza ai titoli effettivamente presenti nel mangime verra' controllata come se si trattasse di indicazioni obbligatorie. Tutte le indicazioni di tipo analitico previste dalla direttiva come pure quelle riguardanti gli additivi, nonche' ogni altra indicazione obbligatoria o facoltativa, dovranno essere riportate in una zona "ufficiale" dell'etichetta che sara' opportuno delimitare graficamente con un riquadro perche' risultino nettamente separate dalle altre indicazioni che potranno essere riportate sull'etichetta o sulle confezioni, come avviene attualmente, a norma del terzo comma dell'art. 11 della legge n. 281/63. Quest'ultime indicazioni dovranno riguardare elementi oggettivi o misurabili e non potranno far riferimento alla presenza o al tenore di componenti analitici diversi da quelli esplicitamente consentiti, non dovranno essere tali da indurre in errore l'acquirente attribuendo al mangime effetti e proprieta' che non possiede o particolari caratteristiche comuni a tutti i mangimi di quel tipo o vantare proprieta' terapeutiche. Sostanze non consentite. La Commissione con decisione del 9 settembre 1991, che dovra' essere recepita il 22 gennaio 1992, ha individuato le sostanze non utilizzabili nella produzione dei mangimi composti che vengono di seguito elencate: 1) feci, urine nonche' il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento e dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta; 2) cuoi e pelli e loro cascami; 3) sementi e altri materiali di moltiplicazione di vegetali, che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitosanitari in rapporto alla loro destinazione, e relativi sottoprodotti; 4) legno, segatura e altri materiali derivati dal legno, qualora siano stati trattati con prodotti protettivi; 5) residui fangosi di impianti di depurazione delle acque usate. Si pregano codesti enti di voler dare la massima diffusione alla presente circolare. Il Ministro: BODRATO