MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 16 dicembre 1991, n. 144 

  Produzione,   commercializzazione   ed  etichettatura  dei  mangimi
composti.
(GU n.302 del 27-12-1991)
 
 Vigente al: 27-12-1991  
 

                                  Alle camere di commercio
                                  Agli uffici provinciali  industria,
                                  commercio ed artigianato
                                  Alle prefetture
                                  Alla   regione   autonoma   Friuli-
                                  Venezia Giulia -  Presidenza  della
                                  giunta   -  Segreteria  generale  -
                                  Servizio di vigilanza enti
                                  Alla regione Trentino-Alto Adige  -
                                  Ufficio  vigilanza  delle camere di
                                  commercio
                                  Alla   regione    autonoma    della
                                  Sardegna        -       Assessorato
                                  dell'industria e del commercio
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                  commercio, industria, artigianato e
                                  agricoltura
                                  All'ASSALZOO
   e, per conoscenza:
                                   Al  Ministero  della   sanita'   -
                                  Direzione      generale     servizi
                                  veterinari
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle foreste:
                                    Direzione   generale  tutela  dei
                                  prodotti
                                     agricoli
                                    Ispettorato centrale  repressione
                                  frodi
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Federalimentare
                                  Alla  regione  autonoma della Valle
                                  d'Aosta        -        Assessorato
                                  dell'industria,   del  commercio  e
                                  dell'artigianato e dei trasporti
                                  Alla    regione     siciliana     -
                                  Assessorato della cooperazione, del
                                  commercio, dell'artigianato e della
                                  pesca
  Con  la  direttiva  n.  90/44/CEE  approvata il 22 gennaio 1990, e'
stata realizzata l'armonizzazione delle legislazioni dei  vari  Stati
membri  della Comunita' relativa alla commercializzazione dei mangimi
composti (completi e complementari).
  In attuazione  della  direttiva  predetta  sono  state  emanate  la
direttiva della Commissione n. 91/357/CEE che stabilisce le categorie
degli  ingredienti  che  possono  essere utilizzate per l'indicazione
della composizione dei mangimi composti destinati ad animali  diversi
da  quelli  familiari  e la decisione della Commissione n. 91/516/CEE
che fissa l'elenco delle sostanze non consentite per la fabbricazione
dei mangimi composti. Un'altra  direttiva  anch'essa  prevista  dalla
citata  direttiva  di  base,  la cui messa a punto e' quasi ultimata,
riguardera' un  elenco  non  esauriente  dei  principali  ingredienti
normalmente commercializzati ed utilizzati per la produzione e per la
preparazione  dei  mangimi  composti.  Si  tratta  di  un  elenco  di
"ingredienti (o materie prime)" molto simile a  quello  dei  "mangimi
semplici"   riportato   nell'allegato  II,  parte  A,  della  vigente
normativa (legge n. 281/63).
  Con l'applicazione di dette direttive le  regole  di  etichettatura
dei     mangimi     subiscono     alcune    modifiche    sostanziali.
Contemporaneamente vengono fornite alcune precisazioni che servono  a
rendere  uniforme il modo di presentazione di talune indicazioni gia'
previste   e   che,   attualmente,   e'    affidato    all'iniziativa
dell'operatore.   Per  alcune  di  queste  indicazioni  le  modalita'
prescritte dalla direttiva comunitaria possono  essere  adottate  fin
d'ora.
  Si ritiene pertanto opportuno fornire, attraverso questa circolare,
alcune  informazioni inerenti, appunto, le innovazioni che stanno per
essere introdotte, la data prevista e' quella del  22  gennaio  1992,
onde  dar  modo  agli  operatori  di  predisporre in tal senso sia la
produzione sia il sistema di etichettatura.
Mangimi semplici e materie prime o ingredienti.
  In primo luogo si ritiene  opportuno  sottolineare  che  spesso  le
norme  CEE  e  di  conseguenza quelle nazionali fanno riferimento ora
alle "materie prime e ingredienti", ora  ai  "mangimi  semplici".  E'
bene  chiarire  che la Comunita' ha voluto distinguere in questo modo
prodotti differenti anche se commercialmente possono presentarsi  con
la stessa denominazione merceologica.
 Questa  distinzione  risulta  chiara leggendo le definizioni dei due
termini  riportati  nelle  specifiche  direttive  comunitarie  e  nel
decreto  ministeriale  16  ottobre  1991  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  25  ottobre  1991:  sono  "materie  prime  o
ingredienti" i prodotti che possono essere messi in circolazione come
mangimi   semplici,  se  posseggono  i  requisiti  quali-quantitativi
previsti per  i  mangimi  semplici  o  se  possono  raggiungere  tali
requisiti attraverso appropriati tagli o trattamenti.
  Appartengono  alla  categoria  degli  "ingredienti o materie prime"
anche  quei  prodotti  utilizzabili  come  ingredienti  di   "mangimi
composti" o come "supporto delle premiscele" o "integratori" anche se
non sono in possesso di tutti i requisiti per poter essere destinati,
nello  stato  in  cui  si  trovano,  all'alimentazione  diretta degli
animali.
  Sono "mangimi semplici" i prodotti che, come gia' detto, sono, come
tali, utilizzabili per l'alimentazione degli animali.
  In altri termini  le  materie  prime,  o  ingredienti  per  mangimi
composti,  sono  quei  prodotti  che,  se  in  possesso dei requisiti
previsti  per  essere  destinati  come  tali  all'alimentazione   del
bestiame,  possono  essere  designati  subito  "mangimi  semplici"  e
possono  essere   acquistati   ed   utilizzati   direttamente   dagli
allevatori.  In  caso  contrario, nel rispetto delle norme specifiche
riguardanti  le  sostanze  indesiderabili  e  comunque  delle   altre
prescrizioni   riportate  nella  normativa  vigente,  tali  prodotti,
possono essere utilizzati per la preparazione di mangimi semplici, se
sottoposti ad idonee miscelazioni o lavorazioni, o per la  produzione
di mangimi composti e di premiscele presso le aziende autorizzate.
  In  questo  secondo caso il legislatore ha voluto tener conto della
possibilita' di poter destinare  all'alimentazione  zootecnica  anche
quei  prodotti che, sottoposti ad idonee lavorazioni o opportunamente
miscelati con altri mangimi semplici o con altre materie prime,  sono
idonei  a produrre mangimi composti aventi caratteristiche conformi a
quelle stabilite per questa categoria di alimenti.
Indicazione degli ingredienti.
  Come per gli animali familiari anche per gli  animali  da  reddito,
sara'  possibile  indicare gli ingredienti oltre che con il loro nome
specifico anche per mezzo delle categorie di  appartenenza,  definite
qui  di  seguito.  Dovranno comunque essere indicati con il loro nome
specifico  e  dovranno  essere  citati  nell'ordine   di   importanza
ponderale   rispetto   alle   categorie,   gli  ingredienti  che  non
appartengono ad alcuna delle categorie previste.
  La designazione della categoria, cosi' come riportata nella colonna
di sinistra, dovra' essere citata per  intero.  Per  esempio,  dovra'
essere riportata la categoria "prodotti e sottoprodotti di cereali in
grani",  anche  se  in  effetti viene utilizzata solo la farina di un
cereale e non i relativi sottoprodotti.
CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL
   NOME SPECIFICO DEL SINGOLO  INGREDIENTE  NELLA  ETICHETTATURA  DEI
   MANGIMI   COMPOSTI   DESTINATI  AGLI  ANIMALI  DIVERSI  DA  QUELLI
   FAMILIARI.
   ==================================================================
                            |
          Categoria         |        D e f i n i z i o n e
                            |
   _________________________|________________________________________
  1. Cereali in grani
                            I  grani  interi  di  qualunque  tipo  di
                            cereale   (compreso  il  grano  saraceno)
                            indipendente dalla forma di presentazione
                            da cui non sia stato asportato altro  che
                            il tegumento e la pula.
  2. Prodotti e sotto-
     prodotti di cereali
     in grani
                            I   prodotti   e   i   sottoprodotti  del
                            frazionamento  dei   grani   di   cereali
                            diversi    dagli   oli   comprese   nella
                            categoria 15.
                            Tali  prodotti  e  sottoprodotti  debbono
                            contenere  non  piu' del 25% di cellulosa
                            greggia sulla sostanza secca.
  3. Semi oleosi
                            I   semi   e   frutti   oleosi    interi,
                            indipendentemente    dalla    forma    di
                            presentazione, ma da cui  non  sia  stato
                            asportato  altro  che  il  tegumento o la
                            buccia.
  4. Prodotti e sotto-
     prodotti di semi
     oleosi
                            I  prodotti   e   i   sottoprodotti   del
                            frazionamento   dei  semi  e  dei  frutti
                            oleosi  diversi  dagli   oli   e   grassi
                            compresi nella categoria 15.
                            Tali  prodotti debbono contenere non piu'
                            del  25%  di  cellulosa   greggia   sulla
                            sostanza  secca,  a  meno  che contengano
                            piu'  del  5%  dei  grassi  greggi  sulla
                            sostanza secca o piu' del 15% di proteine
                            gregge sulla sostanza secca.
  5. Prodotti e sotto-
     prodotti di semi
     di leguminose
                            Semi di leguminose interi e loro prodotti
                            e  sottoprodotti  diversi dai semi oleosi
                            di leguminose compresi nelle categorie  3
                            e 4.
                            Tali  prodotti  e  sottoprodotti  debbono
                            contenere non piu' del 25%  di  cellulosa
                            greggia sulla sostanza secca.
  6. Prodotti e sotto-
     prodotti di tuberi
     e radici
                            I  prodotti  e  sottoprodotti derivati da
                            tuberi    e    radici    diversi    dalla
                            barbabietola  da  zucchero compresa nella
                            categoria 7.
                            Tali  prodotti  e  sottoprodotti  debbono
                            contenere  non  piu' del 25% di cellulosa
                            greggia sulla sostanza secca.
  7. Prodotti e sotto-
     prodotti della
     fabbricazione
     dello zucchero
                            I   prodotti   e   sottoprodotti    della
                            barbabietola e della canna da zucchero.
                            Tali  prodotti  e  sottoprodotti  debbono
                            contenere non piu' del 25%  di  cellulosa
                            greggia sulla sostanza secca.
  8. Prodotti e sotto-
     prodotti della
     lavorazione della
     frutta
                            I    prodotti   e   sottoprodotti   della
                            lavorazione della frutta.
                            Tali  prodotti  e  sottoprodotti  debbono
                            contenere  non  piu' del 25% di cellulosa
                            greggia sulla sostanza secca, a meno  che
                            contengano  piu' del 5% dei grassi greggi
                            sulla sostanza secca o piu'  del  15%  di
                            proteine gregge sulla sostanza secca.
  9. Foraggi essiccati
                            Parte   aerea   delle   piante  foraggere
                            raccolte allo stato  verde  ed  essiccate
                            artificialmente o naturalmente.
                            Tali  prodotti debbono contenere non piu'
                            del  25%  di  cellulosa   greggia   sulla
                            sostanza secca a meno che contengano piu'
                            del 15% di proteine gregge sulla sostanza
                            secca.
10. Prodotti cellulosici
                            Gli ingredienti degli alimenti contenenti
                            piu'  del  25% di cellulosa greggia sulla
                            sostanza secca, come paglie, tegumenti  e
                            pula, diversi dai prodotti compresi nelle
                            categorie 4, 8 e 9.
11. Prodotti lattiero-
    caseari
                            I prodotti derivati dalla lavorazione del
                            latte  diversi  dai  grassi  separati del
                            latte compresi nella categoria 15.
12. Prodotti derivati
    da animali terrestri
                            Prodotti derivati dalla trasformazione di
                            scarti  di  animali  terrestri  a  sangue
                            caldo    definiti   nell'art.   2   della
                            direttiva   del   Consiglio    90/667/CEE
                            eccettuato  il  grasso  estratto compreso
                            nella   categoria   15   e    che    sono
                            praticamente  esenti  da  zoccoli, corna,
                            pelle, pelo, setole, contenuto del tratto
                            digerente  e   penne   non   idrolizzate,
                            nonche'  i  prodotti  contenenti piu' del
                            50%  di  ceneri  sulla   sostanza   secca
                            compresi nella categoria 14.
13. Prodotti di pesci
                            Pesci  e  altri  animali  marini a sangue
                            freddo  o  parti  di  essi,  compresi   i
                            prodotti   derivati   dalla  lavorazione,
                            diversi dall'olio  di  pesce  separato  e
                            derivati,  compresi  nella  categoria 15,
                            eccettuati i prodotti contenenti piu' del
                            50%  di  ceneri  sulla   sostanza   secca
                            compresi nella categoria 14.
14. Minerali
                            Sostanze    organiche    o    inorganiche
                            contenenti piu' del 50% di  ceneri  sulla
                            sostanza  secca,  diverse  dalle sostanze
                            contenenti piu'  del  5%  sulla  sostanza
                            secca  di  ceneri  insolubili  nell'acido
                            cloridrico.
15. Oli e grassi
                            Oli  e  grassi  di  origine   animale   o
                            vegetale e loro derivati.
16. Prodotti della panetteria
    e della produzione di
    paste alimentari
                            Scarti  ed  eccedenze  della panetteria e
                            della produzione di paste alimentari.
  Per i mangimi per animali familiari l'indicazione degli ingredienti
rimarra'  obbligatoria  solo  per  i  cani  ed  i  gatti  e  diverra'
facoltativa per le altre categorie.
  Tale  indicazione  potra'  essere  attuata  oltre  che  con il nome
specifico  degli  ingredienti  o  con  il  nome  delle  categorie  di
appartenenza, riportati in ordine decrescente rispetto alla quantita'
presente, anche precisando il loro tenore (formula aperta).
  Resta naturalmente in vigore per questi mangimi, la possibilita' di
porre  in  rilievo, sull'etichetta, la presenza o lo scarso tenore di
uno o piu' ingredienti.
Data di conservazione minima.
  L'indicazione della data di conservazione  minima  ossia  "la  data
fino  alla  quale un mangime in condizioni di conservazione appropri-
ate,  mantiene  tutte  le  sue   proprieta'   specifiche",   diverra'
obbligatoria.  Questa  indicazione,  che  oggi e' facoltativa, ma che
deve essere fornita quando il mangime composto e'  stato  addizionato
con  sostanze soggette ad alterazione con il tempo, diverra' comunque
obbligatoria per tutti i mangimi composti.
  Il modo di indicare questa data, che  puo'  essere  utilizzato  fin
d'ora  dal  momento  che  gli  operatori  attualmente  sono liberi di
individuare la forma ritenuta piu' appropriata, e' identico a  quello
in applicazione per gli alimenti destinati all'uomo:
   "da  consumarsi  entro  .."  seguita  dalla  data (giorno, mese ed
anno),  per  i  mangimi  molto  deperibili   dal   punto   di   vista
microbiologico,  come per esempio quelli molto umidi non sterilizzati
o privi di conservanti;
   "da consumarsi preferibilmente entro .." seguito dalla data  (mese
ed anno) per gli altri mangimi.
  Quando  viene indicato solamente il mese e l'anno si deve intendere
che il giorno effettivo di scadenza e' l'ultimo del mese citato.
  Nel sottolineare che la data  di  conservazione  minima  e'  quella
entro  la quale il prodotto, in condizioni di conservazione appropri-
ate, conserva tutte le sue proprieta' specifiche, si fa presente  che
quando  viene utilizzata l'espressione "da consumarsi preferibilmente
entro .." e la data risulta  superata,  il  mangime,  anche  se  puo'
essere  ancora  utilizzato,  non  puo'  piu' essere commercializzato.
Infatti e' da presumere che superata la  data,  il  mangime,  benche'
ancora   idoneo  al  consumo,  stia  per  perdere  alcune  delle  sue
proprieta' specifiche iniziali  (tenore  in  additivi,  modificazioni
della natura di talune sostanze naturali, ecc.).
  Qualora   altre   disposizioni   concernenti   i  mangimi  composti
prescrivono di indicare una data di conservazione minima,  si  dovra'
indicarne una sola: quella a scadenza piu' vicina.
  Pertanto,  quando  il  mangime  composto  contiene vitamine o altri
principi attivi per i quali e' prevista l'indicazione di una data  di
durabilita',  la  data  di conservazione minima espressa nei modi ora
descritti, sara' l'unica  da  riportare  e  dovra'  tener  conto  del
componente  (ingrediente  o  additivo)  che  per primo va incontro ad
alterazione con il tempo.
 Numero di riferimento della partita e data di fabbricazione.
  L'indicazione  della  data  di  fabbricazione,  che  potra'  essere
fornita  a  titolo  facoltativo, quando verra' riportata in etichetta
potra' sostituire quella relativa  al  numero  di  riferimento  della
partita   che,   in   base   alle   nuove  disposizioni,  costituira'
un'indicazione obbligatoria.
  Mentre la direttiva comunitaria non fornisce alcuna precisazione in
merito   alle   modalita'  da  seguire  per  indicare  il  numero  di
riferimento della partita, la stessa direttiva precisa che la data di
produzione,  quando  viene  apposta,  deve  essere  indicata  con  la
seguente  espressione: "prodotto .. (n. di giorni, mesi o anni) prima
della data di conservazione minima indicata".
  Anche per la data di  produzione,  attualmente  prevista  a  titolo
facoltativo,   puo'   fin  d'ora  essere  utilizzato  il  sistema  di
etichettatura appena descritto.
  E' stato accennato che l'indicazione,  che  diverra'  obbligatoria,
del  numero  di  riferimento  della  partita, potra' essere omessa se
verra' fornita quella della data di produzione.
  Questa  possibilita'  dovra'  comunque  consentire,  in   caso   di
necessita', di poter identificare ugualmente la partita.
  Perche'  questa  esigenza  possa  essere  soddisfatta attraverso il
sistema della datazione e si possa individuare il prodotto  preparato
in  un  determinato giorno lavorativo, appare evidente che la data di
conservazione minima dovra'  essere  espressa  indicando  il  giorno,
oltre  al  mese  e  l'anno anche se si tratta di un mangime non molto
deperibile.
  "La partita" che dovra' essere identificabile attraverso un  numero
o  comunque  per  mezzo  di  un'indicazione  appropriata,  e'  quella
"quantita'   di   prodotto   costituente    un'unita'    ed    avente
caratteristiche  presunte  uniformi"  (norme  per il prelevamento dei
campioni: decreto ministeriale 20 aprile 1978).
  Il numero di identificazione della partita e' richiesto sia  per  i
mangimi  allo  stato sfuso che per quelli confezionati, e rappresenta
uno strumento di rilevante importanza specialmente per  la  soluzione
di problemi connessi ai controlli.
  I  sistemi  di  identificazione  in  codice (codice a barre o altri
analoghi)  benche'  utilizzabili,  non  consentono  l'identificazione
immediata  della  partita  da  parte  degli  organi  di  vigilanza e,
pertanto, non potranno essere considerati idonei e comunque  tali  da
poter  essere  utilizzati  al  posto  del numero espresso in chiaro o
dell'indicazione della data di produzione.
Indicazioni analitiche.
  Risulterebbe alquanto complesso riportare in questa circolare tutte
le variazioni apportate  dalla  direttiva  n.  90/44/CEE  per  quanto
riguarda  le  indicazioni analitiche. Si ricordano le piu' importanti
che possono essere cosi' evidenziate:
   l'umidita' dovra' essere dichiarata quando supera il 14% oppure il
7% nei mangimi d'allattamento o contenenti piu' del 40%  di  prodotti
lattieri,  ovvero  quando  supera il 5% o il 10% nei mangimi minerali
rispettivamente non contenenti o contenenti sostanze organiche; negli
altri casi l'indicazione  dell'umidita'  potra'  essere  riportata  a
titolo facoltativo;
   l'indicazione  dei  titoli in proteina, grassi, cellulosa e ceneri
resta obbligatoria per tutti i mangimi composti all'infuori di quelli
per animali familiari diversi dai cani e dai gatti per i  quali  tali
indicazioni potranno essere riportate facoltativamente;
   per alcuni mangimi complementari destinati agli animali da reddito
dovranno essere indicati i contenuti in calcio, fosforo e magnesio se
uguali  o  superiori rispettivamente al 5%, 2% e 0,5%; tali elementi,
unitamente al  sodio,  dovranno  essere  dichiarati  comunque  per  i
mangimi minerali.
  Anche  le  indicazioni  dei  titoli  analitici  che potranno essere
indicati a titolo facoltativo sono numerose e molto diversificate tra
i diversi tipi di mangime.
  Queste indicazioni, benche' facoltative, se riportate in  etichetta
dovranno  essere  trascritte  unitamente  alle  analoghe  indicazioni
analitiche  obbligatorie  e  la   loro   corrispondenza   ai   titoli
effettivamente  presenti  nel  mangime  verra' controllata come se si
trattasse di indicazioni obbligatorie.
  Tutte le indicazioni di tipo  analitico  previste  dalla  direttiva
come  pure  quelle  riguardanti  gli  additivi,  nonche'  ogni  altra
indicazione obbligatoria o facoltativa, dovranno essere riportate  in
una  zona  "ufficiale"  dell'etichetta che sara' opportuno delimitare
graficamente con un riquadro perche'  risultino  nettamente  separate
dalle  altre indicazioni che potranno essere riportate sull'etichetta
o sulle confezioni, come avviene attualmente, a norma del terzo comma
dell'art. 11 della legge n. 281/63.
  Quest'ultime indicazioni dovranno riguardare elementi  oggettivi  o
misurabili  e  non potranno far riferimento alla presenza o al tenore
di componenti analitici diversi da quelli esplicitamente  consentiti,
non   dovranno   essere   tali  da  indurre  in  errore  l'acquirente
attribuendo al mangime  effetti  e  proprieta'  che  non  possiede  o
particolari  caratteristiche  comuni a tutti i mangimi di quel tipo o
vantare proprieta' terapeutiche.
Sostanze non consentite.
  La Commissione con decisione  del  9  settembre  1991,  che  dovra'
essere  recepita  il  22 gennaio 1992, ha individuato le sostanze non
utilizzabili nella produzione dei mangimi  composti  che  vengono  di
seguito elencate:
   1)  feci,  urine  nonche' il contenuto separato del tubo digerente
ottenuto  dallo  svuotamento  e  dall'asportazione  del  medesimo,  a
prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta;
   2) cuoi e pelli e loro cascami;
   3)  sementi e altri materiali di moltiplicazione di vegetali, che,
dopo  la  raccolta,  hanno  subito  un  trattamento  particolare  con
prodotti  fitosanitari in rapporto alla loro destinazione, e relativi
sottoprodotti;
   4) legno, segatura e altri materiali derivati dal  legno,  qualora
siano stati trattati con prodotti protettivi;
   5) residui fangosi di impianti di depurazione delle acque usate.
  Si  pregano  codesti  enti di voler dare la massima diffusione alla
presente circolare.
                                                 Il Ministro: BODRATO