DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1991 

  Definizione  dei  flussi  programmati   dei   cittadini   stranieri
extracomunitari per l'anno 1992.
(GU n.302 del 27-12-1991)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA
   PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Sentiti  il  C.N.E.L.,  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni;
  Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n.
39;
  Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati  dal
direttore  generale  dell'emigrazione  e  degli  affari  sociali  del
Ministero degli affari esteri;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  assicurare   prioritariamente
l'occupazione  degli  immigrati extracomunitari muniti di permesso di
soggiorno che risultano tuttora disoccupati;
  Considerata la necessita'  di  continuare  una  politica  di  asilo
coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese;
  Considerata   anche   la   possibilita'  che  si  verifichino,  per
situazioni  di  emergenza,  afflussi  di  sfollati  temporanei  o  di
profughi di guerra;
  Ritenuto  che  vada  proseguita  la  politica  dei ricongiungimenti
familiari che ha dato risultati positivi nel 1991;
  Ritenuto che, in presenza di carenze di manodopera  nazionale,  per
l'impiego   di   cittadini   extracomunitari  occorra  continuare  ad
utilizzare le possibilita' di chiamata  previste  dall'art.  8  della
legge  n.  943/86,  ferma  restando  anche la facolta' di far ricorso
all'art. 10 della stessa legge;
  Ferma restando  l'esigenza  di  incentivare  il  lavoro  stagionale
mediante l'adozione di un apposito provvedimento legislativo;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
aprile 1991 di delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio  per
gli italiani all'estero e l'immigrazione;
  Tutto cio' premesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il 1992 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della  legge  n.  39/1990,  i  cittadini  stranieri   extracomunitari
appartenenti alle seguenti categorie:
    a) richiedenti lo status di rifugiato;
    b) familiari di cittadini extracomunitari legalmente residenti in
Italia  ed  occupati,  che  potranno  ricongiungersi  alle condizioni
previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986;
    c)   cittadini    extracomunitari    chiamati    e    autorizzati
nominativamente  a  soggiornare  per  motivi  di lavoro in Italia, ai
sensi ed alle condizioni stabilite dall'art. 8, della  legge  n.  943
del  1986,  purche' il datore di lavoro offra la disponibilita' di un
alloggio adeguato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 dicembre 1991
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
      Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione
                               BONIVER
                   Il Ministro degli affari esteri
                             DE MICHELIS
                      Il Ministro dell'interno
                               SCOTTI
      Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
                           CIRINO POMICINO
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               MARINI