Determinazione, per l'anno 1992, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.(GU n.304 del 30-12-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalita' per la determinazione del tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi; Attesa la necessita' di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1992; Decreta: La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI