Cessazione dell'obbligo delle comunicazioni trimestrali di vendita dei presidi sanitari contenenti sostanze attive ad azione diserbante.(GU n.304 del 30-12-1991)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Vista l'ordinanza del 25 giugno 1986 ed, in particolare, l'art. 4 della stessa, relativo all'obbligo delle dichiarazioni trimestrali di vendita dei presidi sanitari ad attivita' diserbante; Visto il decreto interministeriale del 25 gennaio 1991, n. 217, recante il regolamento per la rilevazione dei dati di vendita, acquisto ed utilizzazione dei presidi sanitari; Considerato che il sistema di rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed utilizzazione dei presidi sanitari, di cui al citato decreto interministeriale n. 217 del 1991, assorbe l'obbligo di cui all'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 25 giugno 1986; Ordina: Articolo unico Il sistema di rilevazione dei dati di vendita dei presidi sanitari contenenti sostanze attive ad azione diserbante, di cui all'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 25 giugno 1986, deve ritenersi inglobato nel nuovo sistema di rilevazione dei dati previsto dal decreto interministeriale n. 217 del 1991, secondo le nuove prescrizioni in esso contenute, con decorrenza 1 gennaio 1992. La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1991 Il Ministro: DE LORENZO