Variazione dell'importo dei diritti e delle indennita' di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.(GU n.304 del 30-12-1991)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989; Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 11 dicembre 1991, dalla quale si desume che nel biennio novembre 1989-novembre 1991 l'indice del costo della vita ha subi'to la maggiorazione del 13%; Ritenuto che il detto adeguamento e' stato sollecitato dalle categorie ad esso interessate; Decreta: Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono fissati secondo i seguenti importi: 1) diritto di protesto: minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.200 massimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 54.200 2) indennita' di accesso: a) fino a 3 chilometri . . . . . . . . . . . . . . L. 2.100 b) fino a 5 chilometri . . . . . . . . . . . . . . . " 2.600 c) fino a 10 chilometri . . . . . . . . . . . . . . " 4.800 d) fino a 15 chilometri . . . . . . . . . . . . . . " 6.800 e) fino a 20 chilometri . . . . . . . . . . . . . . " 8.400 Oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista dalla lettera e) aumentata di L. 2.100. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1991 Il Ministro: MARTELLI