MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1991 

  Variazione  automatica,  per  il  semestre gennaio-giugno 1992, del
tasso massimo di riferimento da applicare ai  finanziamenti  previsti
dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge
25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).
(GU n.2 del 3-1-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Viste  le  leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto il decreto ministeriale in data  2  aprile  1979,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 145 del 29
maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali  numeri
281777,  647067  e  648040  rispettivamente  del 5 giugno 1981, del 6
novembre 1986, e  del  23  dicembre  1986,  con  il  quale  ai  sensi
dell'art.  2,  della  predetta  legge  n.  234,  sono stati fissati i
criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da  applicarsi
ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  612630  del  28  giugno 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1991, con  il
quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito
navale  per  il  semestre  luglio-dicembre  1991 e' stato determinato
nella misura del 14,50%;
  Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il  quale  e'
stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per
l'anno  1992  da  riconoscere  agli istituti di credito per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta
legge n. 234;
  Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso  noto
che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, e'
pari al 12,50%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  di provvista dei fondi per le operazioni previste
dalle norme indicate in premessa e' pari al 12,50%  per  il  semestre
gennaio-giugno 1992.
  Tenuto   conto  della  commissione  onnicomprensiva,  il  tasso  di
riferimento per il semestre gennaio-giugno  1992  da  applicare  alle
operazioni  di  finanziamento  contemplate dalle leggi sopracitate e'
pari al 13,50%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI