N. 36 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 dicembre 1990
N. 36 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 dicembre 1990 (della regione Lombardia) Sanita' pubblica - Polizia mortuaria - Attribuzione al coordinatore sanitario delle uu.ss.ll. di svariate competenze in materia Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di sanita', trattandosi di attribuzioni di natura tecnica non coinvolgenti la prestazione di servizi sanitari, e spettando alle regioni, salve le disposizioni di principio sull'organizzazione del governo delle unita' sanitarie locali, contenute nell'art. 15 della legge n. 833/1978, individuare gli organi e gli uffici delle uu.ss.ll. ai quali specifiche competenze possono venire assegnate - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 559/1987, 273, 274 e 1011 del 1988, 298, 307 e 455 del 1990. (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). (Cost., art. 117).(GU n.2 del 9-1-1991 )
Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, ing. Giuseppe Giovenzana, a cio' autorizzato con deliberazione di giunta regionale n. V/2720 del 30 novembre 1990, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Giovanni Motzo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Angelico n. 38, per conflitto di attribuzioni contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio dei Ministri, a seguito e per effetto: del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990) di approvazione del regolamento di polizia mortuaria. F A T T O Il decreto del Presidente della Repubblica impugnato, in esecuzione dell'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, porta approvazione del regolamento di polizia mortuaria e sostituisce per conseguenza in modo integrale il precedente regolamento, emanato con d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1976, n. 22). Gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96 di tale regolamento esorbitano dalla sfera di competenze riconosciute allo Stato, e invadono indebitamente l'ambito di attribuzioni riservato alla regione. Contro tale atto ricorre la regione Lombardia per i seguenti motivi di: D I R I T T O Violazione degli artt. 117, 118, 97 e 3 della Costituzione, degli artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera" come definito dagli artt. 27 e 34 del d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario nazionale, e' troppo noto perche' debba essere qui ricostruito analiticamente. In sintesi, nell'ambito del complessivo riparto di competenze operato da tali testi normativi, non appare revocabile in dubbio che appartenga alla competenza legislativa regionale, e non a quella regolamentare statale, disciplinare i criteri di organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi (cfr. soprattutto l'art. 15, nono comma, della legge n. 33/1978). Le attribuzioni amministrative statali sono invece puntualmente elencate in forma tassativa dall'art. 6 della stessa legge di riforma sanitaria. Compete alla regione, fatte salve le disposizioni di principio in ordine all'organizzazione del governo delle unita' sanitarie locali contenute nell'art. 15 della legge n. 833/1978, individuare gli organi e gli uffici delle u.s.s.l. ai quali specifiche competenze possano venire assegnate. In particolare, la regione Lombardia ha da tempo provveduto in tale senso con la legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, e con il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2. Le norme regolamentari impugnate, invece, hanno tutte in comune la caratteristica di individuare il coordinatore sanitario delle u.s.s.l. quale titolare di attribuzioni di diversa natura riconducibili a vario titolo ad incombenze di polizia mortuaria. Cosi', l'art. 37, secondo comma, assegna al coordinatore sanitario la competenza al "riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio in caso di morte"; l'art. 39, primo comma, demanda al direttore sanitario dell'ospedale la comunicazione al sindaco dei risultati dei riscontri diagnostici per l'eventuale rettifica della scheda di morte; l'art. 43 assegna al coordinatore sanitario la competenza ad autorizzare la consegna agli istituti universitari di ossa deposte nell'ossario comune; l'art. 45 prevede la comunicazione al coordinatore sanitario dei risultati delle autopsie (secondo comma) e delle cause di morte di tipo infettivo-diffusivo (terzo comma); l'art. 46 affida al coordinatore sanitario il controllo degli interventi di imbalsamazione; l'art. 48 demanda al coordinatore sanitario o ad altro personale tecnico da lui delegato il trattamento antiputrefattivo; l'art. 51 prepone il coordinatore sanitario al controllo del funzionamento dei cimiteri e gli assegna competenze propositive nei confronti del sindaco in ordine a "i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio" (secondo comma); l'art. 83, terzo comma, richiede la presenza del coordinatore sanitario per l'esumazione; l'art. 86, quarto comma, richiede il parere del coordinatore sanitario per la "raccolta dei resti mortali in cassette ossario" in caso di estumulazione; l'art. 88 assegna al coordinatore sanitario la constatazione della tenuta del feretro in caso di estumulazione per il trasporto; l'art. 94 prevede il parere del coordinatore sanitario per l'approvazione da parte del sindaco dei progetti di costruzioni di sepolture private; l'art. 96, secondo comma, richiede il parere del coordinatore sanitario per la soppressione dei cimiteri. E' evidente che tali disposizioni, in complesso ed individualmente considerate, esorbitano dalla potesta' normativa statale, interferendo illegittimamente con la sfera di competenze costituzionalmente garantite alle regioni, dal momento che, senza fondamento in norme legislative statali e anzi in contrasto con esse, si sostituiscono alla legge regionale nell'assegnare specifiche attribuzioni ad organi o uffici dell'u.s.s.l. La Corte costituzionale ha in proposito reiteratamente riconosciuto (cfr. da ultimo la sentenza n. 273/1988 in ordine alla composizione dell'ufficio di direzione) che sussiste la competenza legislativa regionale in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici, pur appartenendo alle norme statali di grande riforma economico-sociale di dettare i principi dell'assetto di governo delle unita' sanitarie (sentenza n. 274/1988). E' pur vero, poi, che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto che il diritto fondamentale alla salute (cfr. da ultimo sentenze nn. 298, 307 e 455 del 1990, 1011/1988 e 559/1987) comporta vincoli estremamente puntuali sul piano dell'accesso alle prestazioni sanitarie in condizioni di parita' di trattamento e per conseguenza fonda la competenza del legislatore statale allorche' sia indispensabile garantire l'uniformita' di erogazione del servizio. Senonche', nella fattispecie, e' contestato l'esercizio della potesta' regolamentare statale con riferimento ad attribuzioni di natura tecnica non coinvolgenti in senso stretto la prestazione di servizi sanitari. Sul piano sostanziale, e' evidente inoltre l'irragionevolezza delle prescrizioni impugnate, le quali gravano il coordinatore sanitario, oltretutto di regola personalmente, salvi specifici casi di delegabilita' delle funzioni, di una serie di incombenze, aventi spesso valenza di funzione pubblica in senso stretto, estremamente onerose per quantita' e specificita' delle competenze tecniche richieste. Non a caso l'art. 5 del regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2, assegna tali attribuzioni al servizio 1 "igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro". In realta', un riscontro pur sommario dei due testi normativi consente di evincere che, in tutti i casi in cui il previgente d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, assegnava una competenza all'ufficiale sanitario, il decreto del Presidente della Repubblica ora impugnato ha semplicemente sostituito il coordinatore sanitario all'ufficiale sanitario, senza alcuno scrupolo di garanzia per le competenze regionali, ne' di razionalita' sostanziale in ordine ai criteri di allocazione delle competenze.
P. Q. M. La regione ricorrente chiede che la Corte costituzionale dichiari che non compete allo Stato individuare con norme regolamentari gli uffici e gli organi delle u.s.s.l. a cui competono attribuzioni di polizia mortuaria, annullando per conseguenza il regolamento impugnato nella parte de qua, previa audizione della difesa dell'amministrazione ricorrente in camera di consiglio. Milano-Roma, addi' 3 dicembre 1990 Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giovanni MOTZO 91C0001