N. 36 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 dicembre 1990

                                 N. 36
 Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11
 dicembre 1990 (della regione Lombardia)
 Sanita'  pubblica  - Polizia mortuaria - Attribuzione al coordinatore
 sanitario delle uu.ss.ll. di svariate competenze in materia  Indebita
 invasione  della sfera di competenza regionale in materia di sanita',
 trattandosi di attribuzioni di natura  tecnica  non  coinvolgenti  la
 prestazione  di  servizi sanitari, e spettando alle regioni, salve le
 disposizioni  di  principio  sull'organizzazione  del  governo  delle
 unita'  sanitarie  locali,  contenute  nell'art.  15  della  legge n.
 833/1978, individuare gli organi e  gli  uffici  delle  uu.ss.ll.  ai
 quali  specifiche competenze possono venire assegnate - Richiamo alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 559/1987, 273, 274 e 1011 del
 1988, 298, 307 e 455 del 1990.
 (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
 (Cost., art. 117).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
   Ricorso   della   regione  Lombardia,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore della giunta regionale, ing. Giuseppe Giovenzana, a  cio'
 autorizzato  con  deliberazione  di giunta regionale n. V/2720 del 30
 novembre 1990, rappresentata e difesa, come da mandato a margine  del
 presente  atto,  dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Giovanni
 Motzo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di  quest'ultimo
 in  Roma,  viale Angelico n. 38, per conflitto di attribuzioni contro
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona  del  Presidente
 pro-tempore  del Consiglio dei Ministri, a seguito e per effetto: del
 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990)
 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
                               F A T T O
    Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  impugnato,  in
 esecuzione dell'art.  358  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie
 approvato  con  r.d.  27 luglio 1934, n. 1265, porta approvazione del
 regolamento di polizia mortuaria e  sostituisce  per  conseguenza  in
 modo  integrale  il  precedente  regolamento,  emanato  con d.P.R. 21
 ottobre 1975, n. 803 (Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1976, n. 22).
    Gli  artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96 di tale
 regolamento esorbitano dalla sfera di  competenze  riconosciute  allo
 Stato,  e  invadono  indebitamente l'ambito di attribuzioni riservato
 alla regione.
    Contro  tale  atto  ricorre  la  regione  Lombardia per i seguenti
 motivi di:
                             D I R I T T O
    Violazione  degli artt. 117, 118, 97 e 3 della Costituzione, degli
 artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  degli
 artt. 27 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    Il  riparto  di  competenze  tra  Stato  e  regioni  in materia di
 "assistenza sanitaria ed ospedaliera" come definito dagli artt. 27  e
 34  del  d.P.R.  n. 616/1977 e dalla legge n. 833/1978 istitutiva del
 Servizio Sanitario nazionale, e' troppo noto perche' debba essere qui
 ricostruito analiticamente.
    In  sintesi,  nell'ambito  del  complessivo  riparto di competenze
 operato da tali testi normativi, non appare revocabile in dubbio  che
 appartenga  alla  competenza  legislativa  regionale,  e non a quella
 regolamentare statale,  disciplinare  i  criteri  di  organizzazione,
 gestione  e  funzionamento  delle  unita' sanitarie locali e dei loro
 servizi (cfr. soprattutto l'art.  15,  nono  comma,  della  legge  n.
 33/1978).
    Le  attribuzioni  amministrative  statali sono invece puntualmente
 elencate in forma tassativa dall'art. 6 della stessa legge di riforma
 sanitaria.
    Compete  alla regione, fatte salve le disposizioni di principio in
 ordine all'organizzazione del governo delle unita'  sanitarie  locali
 contenute  nell'art.  15  della  legge  n.  833/1978, individuare gli
 organi e gli uffici delle u.s.s.l.  ai  quali  specifiche  competenze
 possano venire assegnate.
    In  particolare,  la  regione  Lombardia ha da tempo provveduto in
 tale senso con la legge regionale 11 aprile 1980, n.  39,  e  con  il
 regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2.
    Le norme regolamentari impugnate, invece, hanno tutte in comune la
 caratteristica  di  individuare  il  coordinatore   sanitario   delle
 u.s.s.l.   quale   titolare   di   attribuzioni   di  diversa  natura
 riconducibili a vario titolo ad incombenze di polizia mortuaria.
    Cosi', l'art. 37, secondo comma, assegna al coordinatore sanitario
 la competenza al "riscontro  diagnostico  anche  sui  cadaveri  delle
 persone  decedute  a  domicilio quando la morte sia dovuta a malattia
 infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico
 curante quando sussista il dubbio in caso di morte";
      l'art.   39,   primo   comma,  demanda  al  direttore  sanitario
 dell'ospedale la comunicazione al sindaco dei risultati dei riscontri
 diagnostici per l'eventuale rettifica della scheda di morte;
      l'art.  43  assegna  al  coordinatore sanitario la competenza ad
 autorizzare la consegna agli istituti universitari  di  ossa  deposte
 nell'ossario comune;
      l'art. 45 prevede la comunicazione al coordinatore sanitario dei
 risultati delle autopsie (secondo comma) e delle cause  di  morte  di
 tipo infettivo-diffusivo (terzo comma);
      l'art.  46  affida  al coordinatore sanitario il controllo degli
 interventi di imbalsamazione;
      l'art. 48 demanda al coordinatore sanitario o ad altro personale
 tecnico da lui delegato il trattamento antiputrefattivo;
      l'art.  51  prepone  il  coordinatore sanitario al controllo del
 funzionamento dei cimiteri e gli assegna competenze  propositive  nei
 confronti  del  sindaco  in  ordine  a "i provvedimenti necessari per
 assicurare il regolare servizio" (secondo comma);
      l'art.  83,  terzo  comma, richiede la presenza del coordinatore
 sanitario per l'esumazione;
      l'art.  86,  quarto  comma,  richiede il parere del coordinatore
 sanitario per la "raccolta dei resti mortali in cassette ossario"  in
 caso di estumulazione;
      l'art.  88  assegna  al  coordinatore sanitario la constatazione
 della tenuta del feretro in caso di estumulazione per il trasporto;
      l'art.  94  prevede  il  parere  del  coordinatore sanitario per
 l'approvazione da parte del sindaco dei progetti  di  costruzioni  di
 sepolture private;
     l'art.  96,  secondo  comma,  richiede il parere del coordinatore
 sanitario per la soppressione dei cimiteri.
    E' evidente che tali disposizioni, in complesso ed individualmente
 considerate,   esorbitano   dalla   potesta'    normativa    statale,
 interferendo    illegittimamente   con   la   sfera   di   competenze
 costituzionalmente garantite alle regioni,  dal  momento  che,  senza
 fondamento in norme legislative statali e anzi in contrasto con esse,
 si  sostituiscono  alla  legge  regionale  nell'assegnare  specifiche
 attribuzioni ad organi o uffici dell'u.s.s.l.
    La   Corte   costituzionale   ha   in   proposito   reiteratamente
 riconosciuto (cfr. da ultimo la sentenza n. 273/1988 in  ordine  alla
 composizione  dell'ufficio  di  direzione) che sussiste la competenza
 legislativa regionale in ordine all'organizzazione e al funzionamento
 degli  uffici,  pur appartenendo alle norme statali di grande riforma
 economico-sociale di dettare i principi dell'assetto di governo delle
 unita' sanitarie (sentenza n. 274/1988).
    E'   pur   vero,  poi,  che  la  Corte  costituzionale  ha  sempre
 riconosciuto che il diritto fondamentale alla salute (cfr. da  ultimo
 sentenze  nn. 298, 307 e 455 del 1990, 1011/1988 e 559/1987) comporta
 vincoli estremamente puntuali sul piano dell'accesso alle prestazioni
 sanitarie  in  condizioni di parita' di trattamento e per conseguenza
 fonda  la  competenza   del   legislatore   statale   allorche'   sia
 indispensabile  garantire  l'uniformita'  di erogazione del servizio.
 Senonche',  nella  fattispecie,  e'  contestato   l'esercizio   della
 potesta'  regolamentare  statale  con  riferimento ad attribuzioni di
 natura tecnica non coinvolgenti in senso stretto  la  prestazione  di
 servizi sanitari.
    Sul  piano  sostanziale,  e'  evidente  inoltre l'irragionevolezza
 delle  prescrizioni  impugnate,  le  quali  gravano  il  coordinatore
 sanitario,  oltretutto  di regola personalmente, salvi specifici casi
 di delegabilita' delle funzioni, di una serie di  incombenze,  aventi
 spesso  valenza  di  funzione pubblica in senso stretto, estremamente
 onerose  per  quantita'  e  specificita'  delle  competenze  tecniche
 richieste.
    Non  a  caso l'art. 5 del regolamento regionale 14 agosto 1981, n.
 2, assegna  tali  attribuzioni  al  servizio  1  "igiene  pubblica  e
 ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro".
    In  realta',  un  riscontro  pur  sommario dei due testi normativi
 consente di evincere che, in tutti i casi in cui il previgente d.P.R.
 21  ottobre  1975,  n.  803,  assegnava  una competenza all'ufficiale
 sanitario, il decreto del Presidente della Repubblica  ora  impugnato
 ha  semplicemente  sostituito il coordinatore sanitario all'ufficiale
 sanitario, senza  alcuno  scrupolo  di  garanzia  per  le  competenze
 regionali,  ne'  di  razionalita' sostanziale in ordine ai criteri di
 allocazione delle competenze.
                                P. Q. M.
    La  regione ricorrente chiede che la Corte costituzionale dichiari
 che non compete allo Stato individuare con  norme  regolamentari  gli
 uffici  e  gli  organi delle u.s.s.l. a cui competono attribuzioni di
 polizia  mortuaria,  annullando  per   conseguenza   il   regolamento
 impugnato   nella   parte  de  qua,  previa  audizione  della  difesa
 dell'amministrazione ricorrente in camera di consiglio.
      Milano-Roma, addi' 3 dicembre 1990
     Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giovanni MOTZO

 91C0001