N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 1990

                                 N. 81
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 28 dicembre 1990 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  -  Previsione  di
 diversi titoli universitari e necessita' del diploma  di  laurea  per
 gli  insegnanti  delle  scuole  materne  e  delle scuole elementari -
 Istituzione  di  corsi  di   formazione   professionale   nell'ambito
 dell'insegnamento  universitario alla cui conclusione viene conferito
 il titolo di studio di "diploma universitario", "diploma di laurea" o
 "diploma  di  specializzazione"  -  Attribuzione alle universita' del
 potere  di  confermare  con  atto  ricognitivo  i  titoli  di  studio
 rilasciati   da  scuola  materna  o  di  addestramento  e  formazione
 professionale  ovvero  da   scuola   media   classica,   scientifica,
 magistrale,  tecnica,  professionale  ed artistica Indebita invasione
 della sfera di competenza provinciale in materia di  addestramento  e
 formazione  professionale  e  di scuola materna, di ordinamento degli
 uffici provinciali e del personale ad essi addetto  e  di  istruzione
 scolastica   -  Mancata  convocazione  del  presidente  della  giunta
 provinciale alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui e'  stato
 deliberato il disegno di legge che ha dato vita alla legge impugnata.
 (Legge  19 novembre 1990, n. 341, artt. 2, 3, secondo e quarto comma,
 4, 6, secondo comma, lettere a)  e  c),  9,  10,  quarto  comma,  16,
 secondo e quarto comma).
 (D.P.R.  31  agosto 1972, n. 670 (statuto Trentino-Alto Adige), artt.
 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo  comma;  19,  primo  ed  ultimo
 comma;  52, ultimo comma; 100 e 107, e relative norme di attuazione).
(GU n.4 del 23-1-1991 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta deliberazione della giunta provinciale n. 7903/90
 del 10 dicembre 1990, rappresentata e difesa - in virtu'  di  procura
 speciale  dell'11 dicembre 1990 - rogata dall'avv. Giovanni Salghetti
 Drioli, ufficiale rogante della giunta, rep. n. 15992, dagli avvocati
 professori  Sergio  Panunzio  e  Roland Riz e presso il primo di essi
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.  3,  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica,  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 degli artt. 2; 3, secondo e quarto comma; 4; 6, secondo, lettere a) e
 c); 9; 10, quarto comma; e 16, secondo e quarto comma, della legge 19
 novembre  1990, n. 341, nonche' di ogni altra norma in essa contenuta
 lesiva delle competenze provinciali, per violazione  degli  artt.  8,
 nn.  1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed ultimo comma;
 52, ultimo comma; 100 nonche' 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670,
 con  le relative norme di attuazione, di cui in particolare il d.P.R.
 1› novembre 1973, n. 689; il d.P.R. 28  marzo  1975,  n.  475  ed  il
 d.P.R.  10  febbraio 1983 del testo unico dei d.P.R. 20 gennaio 1973,
 n. 116 e  d.P.R.  4  dicembre  1981,  n.  761,  che  disciplinano  le
 competenze  provinciali  in  materia  di  addestramento  e formazione
 professionale,  di  scuola  materna,  di  ordinamento  degli   uffici
 provinciali del personale ad essi addetto e di istruzione scolastica.
                               F A T T O
    Con  legge  19  novembre  1990,  n. 341, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  23  novembre  1990,  e'  stato  introdotto   un   profondo
 innovamento nell'ordinamento didattico universitario, con nuove forme
 di formazione universitaria e professionale.
    Si  prevedono  diversi titoli universitari, si richiede il diploma
 di laurea per gli insegnanti delle  scuole  materne  e  delle  scuole
 elementari  e  si  istituiscano  corsi  di  formazione  professionale
 nell'ambito   dell'insegnamento    universitario    che    dovrebbero
 concludersi  con  il  titolo  di  studio  di  "diploma universitario"
 (d.u.), "diploma di laurea" (d.l.) o  "diploma  di  specializzazione"
 (d.s.),  conferendo  particolari  attribuzioni  alle  Universita', al
 Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
 nonche' al Consiglio universitario nazionale (C.U.N.).
    Tale   disciplina   stabilita   dalla   impugnata  risulta  essere
 incostituzionale  e  lesiva   delle   competenze   costituzionalmente
 attribuite  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  nella  parte  che
 riguarda materie affidate alla competenza della provincia stessa  (in
 particolare  la  legge impugnata e' lesiva degli artt. 8, nn. 1, 26 e
 29; n. 2; 16, primo comma; 19, primo  ed  ultimo  comma,  e  100  del
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, di cui
 in particolare al d.P.R. 1› novembre 1973, n. 689; al d.P.R. 28 marzo
 1975, n. 475 ed ai d.P.R. 10 febbraio 1983 del testo unico dei d.P.R.
 20 gennaio 1973, n.  116  e  d.P.R.  4  dicembre  1981,  n.  761,  in
 relazione  anche  agli  artt.  33  e  35  della Costituzione) e delle
 prescrizioni  procedurali  previste  dall'ordinamento  costituzionale
 vigente  (artt. 19, ultimo comma, 52 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1970,
 n. 670, statuto di autonomia).
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione da parte degli artt. 2 e 4 della legge impugnata
 delle competenze provinciali di cui all'art. 8, nn. 1,  26,  e  29  e
 dell'art.  16,  primo  comma,  in  relazione anche all'art. 100 dello
 statuto.
    Con  gli  artt.  2 e 4 dell'impugnata legge vengono introdotti dei
 corsi universitari, che concludendosi con un "diploma  universitario"
 o   con  un  "diploma  di  specializzazione"  sono  preordinati  alla
 finalita'  di  disporre  metodi  di  addestramento  e  di  formazione
 professionale.
    Il  contrasto  con  lo  statuto  di  autonomia  risulta  con tutta
 evidenza dal fatto che l'addestramento e la formazione  professionale
 nella  provincia  autonoma  di Bolzano sono di competenza esclusiva e
 primaria della provincia autonoma di Bolzano (art. 8,  nn.  1  e  29,
 dello statuto).
    Si   noti   che  riguardo  alla  competenza  di  "addestramento  e
 formazione professionale" e' stata emanata  una  specifica  norma  di
 attuazione che ha operato il trasferimento delle competenze, che fino
 allora erano statali, alla provincia  e  precisamente  il  d.P.R.  1›
 novembre  1972,  n.  682,  che  ha  avuto in provincia di Bolzano una
 dettagliata attuazione.
    L'art. 1 di tale norma dispone esplicitamente:
    "1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di
 addestramento,  formazione  professionale  e  relativo   orientamento
 esercitate  sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello
 Stato sia per il tramite di enti ed  istituti  pubblici  a  carattere
 nazionale  o  sovraprovinciale,  sono  esercitate,  per il rispettivo
 territorio, dalle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto
 disposto dagli artt. 6 e 7 del presente decreto".
    Ai  sensi  di tale normativa il trasferimento alla Provincia delle
 competenze in materia e' stato prossoche' integrale. Le eccezioni e i
 limiti  disposti  dagli artt. 6 e 7 di tale d.P.R. riguardano infatti
 solo alcune fattispecie marginali inerenti:
      "  a) ai rapporti o convenzioni internazionali, al coordinamento
 e alla  presentazione  al  fondo  sociale  europeo  dei  progetti  di
 qualificazione  e  riqualificazione  professionale  di lavoratori, ai
 sensi delle disposizioni contenute nella decisione del Consiglio  dei
 Ministri  della C.E.E. del 1› febbraio 1971, n. 71/66, e dei relativi
 regolamenti di attuazione;
       b)   alla  formazione  professionale  dei  lavoratori  italiani
 all'estero;
       c)  alle  attivita' di formazione e addestramento professionale
 svolte  dal  Ministero  della  difesa  e   da   quello   dell'interno
 relativamente ai Corpi armati e ai Corpi di polizia";
 oltre  alle  attivita'  in  ordine  agli  studi,  alla  ricerca, alla
 documentazione e all'informazione  necessari  per  la  programmazione
 nazionale ed il coordinamento del settore (art. 7).
    Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato: "Rientrano tra le funzioni
 esercitate ed attribuite alle province autonome di Trento  e  Bolzano
 anche quelle concernenti:
       a)  l'addestramento  professionale  per i disoccupati, compresa
 l'erogazione dell'assegno agli allievi;
       b)  la  preparazione  e l'aggiornamento del personale impiegato
 nelle attivita' di addestramento e formazione professionale;
       c)  la  vigilanza  tecnica  e  amministrativa sullo svolgimento
 delle attivita' stesse".
    In  particolare  il  citato d.P.R. prevede anche il passaggio alle
 province di  Trento  e  Bolzano  dei  compiti  e  delle  funzioni  di
 addestramento  e  perfezionamento  dei lavoratori dell'industria, dei
 lavoratori del commercio e  dei  lavoratori  del  settore  artigiano,
 disponendo  che  i  compiti  svolti  dallo  Stato o dai relativi enti
 statali a cio' preordinati (I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. e  I.N.I.A.S.A.)
 vengano invece esercitati dalla provincia autonoma (art. 3).
    A  cio'  e'  poi  stato  ricollegato  pure  il  trasferimento  del
 personale statale preordinato all'esercizio di tale  attivita',  alle
 province di Trento e Bolzano (art. 4).
    Va   precisato   a  quento  punto,  che  in  forza  delle  proprie
 attribuzioni  e  competenze  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  ha
 introdotto e creato specifiche scuole professionali e corsi formativi
 e  di  specializzazione  con  il  relativo  corpo  insegnante  e  con
 personale   amministrativo  che  fa  parte  integrante  degli  uffici
 provinciali e del relativo  personale  (in  virtu'  della  competenza
 primaria  che la provincia di Bolzano ha in tema di ordinamento: art.
 8, n. 1, dello  statuto  di  autonomia  della  regione  Trentino-Alto
 Adige),   con   pieno   rispetto  anche  della  proporzionale  e  del
 bilinguismo (art. 100 dello statuto).
    Giustamento  la  provincia  autonoma di Bolzano si duole del fatto
 che gli artt.  2  e  4  dell'impugnata  legge  introducono  corsi  di
 addestramento  e  di  formazione professionale presso le universita',
 ignorando le competenze provinciali, anzi  spodestando  la  provincia
 autonoma dei suoi poteri.
    Certo  e' che la creazione nell'ambito delle universita' dei corsi
 di diploma e dei corsi  di  specializzazione,  la  cui  finalita'  e'
 dichiaratamente   quella  di  curare  il  livello  specialistico  dei
 frequentanti  per  specifiche  aree  professionali  e   in   "settori
 professionali determinati", successivamente all'istruzione secondaria
 o superiore, e propria e tipica della formazione professionale e  del
 relativo addestramento. Tutto cio' avviene in aperta violazione delle
 norme costituzionali sopra citate e priva la  provincia  autonoma  di
 Bolzano    delle   attribuzioni,   del   personale   (insegnante   ed
 amministrativo) e degli uffici, nonche' di un  potere  che  essa  per
 tanti anni ha esercitato con particolare cura e profitto.
    2.  -  Violazione  da  parte  dell'art. 3, secondo e quarto comma,
 della competenza provinciale di cui all'art. 8, nn. 1 e 26;  art.  9,
 n.  2  dello  statuto;  art.  19,  primo comma; nonche' dei d.P.R. 10
 febbraio 1983 del testo unico, d.P.R.  20  gennaio  1973,  n.  116  e
 d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.
     a)  L'art.  3,  secondo  comma,  nella  parte in cui introduce il
 requisito del diploma di  laurea  per  gli  insegnanti  della  scuola
 materna,  viola  la  competenza  provinciale  in  materia  di "scuola
 materna" (che e' esclusiva: art. 8, nn. 1 e 26).
    Tale  ingerenza e' incostituzionale nella parte in cui toglie alle
 due province la  potesta'  di  disciplinare  lo  stato  giuridico,  i
 presupposti e i titoli degli addetti alle scuole materne.
     b)  Inoltre, la legge impugnata contiene categoriche disposizioni
 sulla formazione del personale insegnante delle  "scuole  elementari"
 con  l'individuazione  dei titoli per l'accesso ai relativi concorsi,
 senza tener conto che  l'art.  9,  primo  comma,  n.  2,  attribuisce
 competenza  secondaria  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  nella
 materia  di  istruzione  elementare  e  secondaria  (media  classica,
 scientifica,  magistrale,  tecnica,  professionale e artistica) e che
 l'art. 19, primo comma,  dispone  che  l'insegnamento  "nelle  scuole
 elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna, italiana o
 tedesca, degli alunni,  da  docenti  per  i  quali  tale  lingua  sia
 ugualmente quella materna".
    Si aggiunga che a suo tempo sono state emanate nell'ambito di tali
 competenze le norme di  attuazione  d.P.R.  10  febbraio  1983  testo
 unico,  d.P.R.  4  dicembre 1981, n. 761 e d.P.R. 20 gennaio 1973, n.
 116, che hanno introdotto diversi ruoli,  distinti  a  seconda  delle
 madre lingua dell'insegnante.
    Il  secondo comma dell'art. 3 della legge impugnata prevede invece
 norme riguardanti l'ammissione ai  concorsi  per  gli  insegnanti  di
 scuola  materna,  elementare  e di istitutrici o istitutori, che sono
 impostate in materia del tutto diversa e  tali  da  porsi  in  palese
 contrasto con le norme di attuazione sopracitate e con i principi che
 le regolano.
    3.  - Violazione da parte dell'art. 6, secondo comma, lettere a) e
 c); dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29  dello  statuto  di  autonmia  e  del
 d.P.R.  1›  novembre 1973, n. 689, anche in relazione agli artt. 33 e
 35 della Costituzione).
    L'art.  6,  secondo  comma,  lettere  a) e c), e' incostituzionale
 nella parte in cui prevede che le universita' possono attivare "corsi
 di  preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
 delle  professioni  ed  ai  concorsi  pubblici,  nonche'   corsi   di
 perfezionamento e aggiornamento professionale".
    Nell'ambito  della  regione Trentino-Alto Adige la attivazione dei
 predetti corsi spetta  "esclusivamente"  alle  province  autonome  di
 Trento  e  di Bolzano, con esclusione di ogni ingerenza o concorrenza
 da parte di universita' o di altri istituzioni.
    In  altre  parole,  anche  qui vengono violate le competenze della
 provincia autonoma di Bolzano che  gode  di  competenza  primaria  in
 materia  di  addestramento  professionale  (art.  8, nn. 1 e 29 dello
 statuto) e che ha ragione di insistere  affinche'  i  corsi  previsti
 dalle  lettere  a)  e  c) continuino ad essere instaurati e tenuti su
 iniziativa ed a cura  della  provincia,  con  il  relativo  personale
 provinciale o scelto dalla provincia autonoma. Solo ad essa spetta di
 determinare quali corsi debbano essere svolti  presso  universita'  e
 solo  ad  essa  spetta  (almeno  cosi'  appare  da statuto e norma di
 attuazione) di scegliere quali attivita', quali corsi  si  effettuano
 ed eventualmente in quale universita' essi vanno tenuti. Si tenga poi
 conto che alcuni corsi di preparazione per certe  professioni  e  per
 certi   concorsi   (si  pensi  a  maestri)  dovranno  necessariamente
 garantire la formazione professionale nella propria madre lingua.
    Vi e' ancora di piu': molti corsi sono gia' istituiti in base alle
 norme di attuazione d.P.R. 1›  novembre  1973,  n.  689,  per  quanto
 riguarda  l'addestramento  professionale e dell'art. 18 del d.P.R. 10
 febbraio 1983, n. 89, per il corpo insegnante e sono attuati d'intesa
 tra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia, per cui la
 nuova normativa verrebbe a ledere anche queste norme che  sono  state
 attuate  con  successo  e  con  soddisfazione  di  tutti i tre gruppi
 linguistici conviventi in provincia.
    4.  -  Violazione  da parte dell'art. 9 degli artt. 8, nn. 1 e 29,
 nonche' dell'art. 16, primo  comma,  dello  statuto  di  autonomia  -
 Violazione del principio di legalita'.
    L'art.  9 della legge impugnata e' incostituzionale nella parte in
 cui attribuisce ad emanandi d.P.R. adottati su proposta del  Ministro
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  la
 "definizione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei  corsi
 di  diploma  universitari,  dei  corsi  di  laurea  e delle scuole di
 specializzazione e le rispettive tabelle". La potesta'  di  "definire
 ed  aggiornare  gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi inerenti alle
 scuole di specializzazione spetta alla provincia e non  a  un  d.P.R.
 adottato  su  proposta  del Ministro" (cosi' testualmente l'impugnato
 art. 9, primo comma).
    Parimenti  lesiva  della  succitata  competenza  provinciale e' la
 previsione che i decreti "sono emanati su conforme parere del C.U.N."
 (art.  9, n. 2, della legge impugnata) che si sostituisce quindi alla
 provincia  autonoma  sia  nell'individuazione,  sia  nelle  attivita'
 preparatorie    e    di    parere   inerenti   alla   definizione   e
 all'aggiornamento  degli  ordinamenti  didattici  delle   scuole   di
 specializzazione (e delle relative tabelle).
    Qui il legislatore si e' dimentticato non solo dello statuto della
 regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione,  ma
 anche  della peculiarita' e particolarita' della zona cui l'autonomia
 provinciale di riferisce, che proprio nel campo dell'addestramento  e
 della  formazione professionale richiedeva una particolare attenzione
 e considerazione da parte del legislatore statale.
    Le    stesse    considerazioni   e   denunce   di   illegittimita'
 costituzionale  valgono  anche  per  gli  altri  commi  dell'art.   9
 impugnato.
    Lesiva  delle  succitate  competenze della Provincia ricorrente e'
 anche quella parte della norma impugnata che prevede che il Ministro,
 su  "conforme" parere del C.U.N., definisce i criteri generali per la
 regolamentazione dell'accesso alle scuole di  specializzazione  (art.
 9, terzo comma) e quella che prevede la individuazione con d.P.R. dei
 livelli funzionali del pubblico impiego, subordinata al possesso  dei
 titoli  di  specializzazione,  senza  far  salve  le competenze della
 provincia nelle rispettive materie e in particolare della  competenza
 primaria in tema di addestramento e formazione professionale.
    5.  -  Violazione da parte dell'art. 10, quarto comma, dell'art 8,
 nn. 1, 26 e 29, nonche' dell'art. 9, primo comma, n. 2, dello statuto
 di autonomia Trentino-Alto Adige, anche in relazione all'art. 6 della
 Costituzione.
    L'art.  10  della  legge prevede che e' il Consiglio universitario
 nazionale (C.U.N.) l'organo che esercita funzione consultiva a  tutti
 gli   atti   di   carattere   generale  di  competenza  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
    Secondo  l'impostazione che sta a fondamento della legge impugnata
 il C.U.N., svolge tutte le funzioni consultive fra le quali rientra -
 come  abbiamo  visto  -  anche  il  parere  "per  la regolamentazione
 dell'accesso alle scuole di specializzazione", violando cosi'  l'art.
 8 nn. 1 e 26 dello statuto di autonomia.
    Non  solo,  ma  secondo  la legge impugnata il C.U.N. limita molte
 altre competenze della provincia autonoma di Bolzano, in parte  anche
 secondarie  (art.  9,  primo  comma,  n.  2,  istruzione elementare e
 secondaria,  media,  classica,  scientifica,   magistrale,   tecnica,
 professionale  ed  artistica). Stando cosi' le cose, appare chiara la
 incostituzionalita' della norma che istituisce il C.U.N. quale organo
 elettivo di rappresentanza delle universita' italiane senza prevedere
 e assicurare una rappresentanza delle minoranze  in  seno  all'organo
 stesso.
    Al  riguardo  occorre tener conto del fatto che la legge impugnata
 prevede il diploma di laurea per  i  maestri  di  scuola  elementare,
 cioe' persone che insegnano in lingua tedesca.
    L'inserimento  di  un  rappresentante delle minoranze linguistiche
 sarebbe stato quindi non solo un fatto auspicabile, ma un atto dovuto
 anche  in  ossequio all'art. 6 della Costituzione che non deve essere
 considerato letteralmente.
    6.  -  Violazione  da  parte dell'art. 16, secondo e quarto comma,
 dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29, nonche' dell'art. 16, primo comma, dello
 statuto di autonomia Trentino-Alto Adige.
    Il  secondo comma dell'art. 16 della legge impugnata prevede quale
 fonte di finanziamento dei corsi di diploma universitario, di  laurea
 e  di  specializzazione  fra  l'altro  anche quella attuata "mediante
 convenzioni  con  enti  pubblici  con  particolare  riferimento  alle
 regioni    nell'ambito    delle    competenze   per   la   formazione
 professioinale".
    Tale  norma  e'  non  solo  incostituzionale,  ma  essa  e'  anche
 singolare.
    Da  un  lato infatti si tolgono alla provincia autonoma di Bolzano
 le competenze legislative ed amministrative in materia di ordinamento
 del  personale,  di  scuola  materna, e di addestramento e formazione
 professionale disciplinate da norme statutarie, da  chiare  norme  di
 attuazione  (d.P.R.)  e  da  una consolidata e pregevole legislazione
 provinciale, affindandole alle universita', al C.U.N., al Ministro  e
 ad altri enti ed organi.
    Dall'altro   lato,   in   palese   violazione   con  l'ordinamento
 finanziario  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  (e  della   sua
 autonomia  dal  bilancio e dalle Finanze dello Stato e di altri enti)
 si impone alla provincia autonoma  di  Bolzano  il  finanziamento  di
 universita'  e  di enti statali ai quali vengono affidati i compiti e
 le competenze che statutariamente spettano  alla  provincia  autonoma
 stessa.
    Altrettanto  viziata  da  incostituzionalita' e' poi la previsione
 dell'art. 16, comma quarto,  nella  parte  in  cui  prevede  che  "le
 disposizioni  degli  statuti, che all'atto di entrata in vigore della
 presente legge prevedono scuole che rilasciano titoli  aventi  valore
 di  laurea,  ovvero  scuole che nella loro unitaria costituzione sono
 articolate in piu' corsi,  anche  autonomi,  di  diverso  livello  di
 studio per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere
 confermate dalle universita'  con  atto  ricognitivo  adottato  dagli
 organi competenti... ".
    Quando,  come  nella  specie  lo  statuto e le norme di attuazione
 prevedano competenze primarie  ("scuola  materna",  "addestramento  e
 formazione   professionale"),   ovvero  attribuiscano  in  capo  alla
 provincia autonoma competente secondarie  ("istruzione  elementare  e
 secondaria:   media,   classica,  scientifica,  magistrale,  tecnica,
 professionale e artistica"), non si puo'  ammettere  che  i  relativi
 corsi  e  titoli debbano essere soggetti a un controllo e giudizio di
 idoneita', nonche' ad una "conferma" (o non conferma) da parte  della
 universita'  (cosi' testualmente si esprime, invece, l'art. 16, comma
 quarto, della legge impugnata).
    Queste  forme di controllo estraneo, accompagnate da una singolare
 (e nuova) forma di indirizzo e coordinamento esulano  totalmente  dal
 gia' dibattuto rapporto Stato-regioni e non possono essere accettate.
 In questa materia la singolarita' e specialita' cui ha fatto richiamo
 peralto  la  stessa  Corte  ecc.ma  nella sentenza n. 242/1989 (punto
 8.1.) devono essere in tutti i modi garantite e salvaguardate.
    7)  Violazione  dell'art.  52,  ultimo comma; dell'art. 19, ultimo
 comma; e dell'art. 107 dello statuto di autonomia  del  Trentino-Alto
 Adige,  oltre che dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1› febbraio
 1973, n. 49.
     a)  Da ultimo va denunciata l'inosservanza del disposto dell'art.
 52, ultimo comma, anche in relazione all'art. 19, secondo comma dello
 statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige.
    Alla  deliberazione  di approvazioine del disegno di legge n. 2266
 (presentato alla Camera dei  deputati  il  19  aprile  1990)  non  ha
 partecipato il presidente della giunta provinciale di Bolzano che non
 era stato invitato alla seduta del Consiglio dei Ministri.
    Nel  caso di specie si profila una violazione dell'art. 52, ultimo
 comma, dello Statuto di autonomia della regione  Trentino-Alto  Adige
 (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670), che prescrive che il presidente
 della giunta provinciale "interviene alle sedute  del  Consiglio  dei
 Ministri,  quando si trattano questioni che riguardano la provincia".
    La  norma  statutaria  trova conferma nell'art. 19, comma secondo,
 del d.P.R. 1› febbraio 1973, n. 49 (norma di attuazione dello statuto
 speciale   per   il  Trentino-Alto  Adige),  che  prescrive  che  "il
 presidente della giunta  regionale  ed  il  presidente  della  giunta
 provinciale  di  Bolzano  sono invitati alle sedute del Consiglio dei
 Ministri, quando il Consiglio e' chiamato  ad  approvare  disegni  di
 legge,  atti  aventi  valore  di  legge,  atti  o  provvedimenti  che
 riguardano la sfera di attribuzione della regione o delle  province".
    Che  vi  fosse  un  interesse non solo generale ma specifico della
 provincia autonoma di Bolzano risulta  del  resto  anche  dal  chiaro
 testo  dell'art.  19, ultimo comma dello statuto che dispone che "per
 l'eventuale istituzione di universita' nel  Trentino-Alto  Adige,  lo
 Stato  deve  sentire  preventivamente il parere della regione e della
 provincia interessata".
    Nel  caso  in  esame  il  disegno  di  legge  tenta  di attribuire
 all'universita' regionale (leggi "Universita' di Trento")  una  larga
 fetta  di  competenze  della  provincia autonoma, nonche' controlli e
 conferme sui corsi e sui titoli che la  provincia  sta  attuando  con
 merito  e  profitto.  Qui proprio non puo' esservi scusa per sfuggire
 all'obbligo di audizione del presidente della giunta  provinciale  di
 Bolzano.  Ma anche per quelle parti che non riflettono l'universita',
 il presidente della provincia di Bolzano doveva essere invitato.
    In  realta',  non  puo' esservi alcun ragionevole dubbio sul fatto
 che la legge impugnata attiene non solo a  questioni  attinenti  alle
 regioni  in  generale,  ma  in  larga  parte  anche  a  questioni che
 riguardano solo la "sfera di attribuzioni" della  provincia  autonoma
 di  Bolzano  ed in alcune parti esclusivamente la stessa (ordinamento
 degli uffici provinciali e del personale addetto con proporzionale  e
 bilinguismo,  scuola  materna  ed  elementare  insegnata nella lingua
 degli alunni, tedesca e ladina, e via dicendo).
    L'invito  del  Presidente  della  giunta  provinciale  era  quindi
 obbligatorio,  considerando  peraltro  anche  la  delicatezza   della
 materia   trattata   che  tocca  direttamente  molti  punti  salienti
 dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano e dell'Accordo  di
 Parigi (scuola, lingua, proporzionale).
    Poiche'  il  presidente  della  giunta  non  e' stato convocato in
 occasione della deliberazione del Consiglio dei Ministri  in  cui  e'
 stato discusso e varato il disegno di legge in questione, si perviene
 alla conclusione che e' stato violato  il  combinato  disposto  degli
 artt.  52  e  19, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 19, secondo
 comma, del d.P.R. 1› febbraio 1973, n. 49.
    Infine,  si  denuncia  anche  una  violazione  dell'art. 107 dello
 statuto poiche' si tratta di materia disciplinata dettagliatamente da
 norme d'attuazione e a tale rimedio si sarebbe dovuto fare ricorso.
                                P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale,
 in parte qua, degli artt. 2; 3, secondo e quarto comma, 4; 6, secondo
 comma,  lettere  a) e c); 9; 10, quarto comma; e 16, secondo e quarto
 comma; della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'  di  ogni  altra
 norma  in  essa  contenuta  lesiva  delle competenze provinciali, per
 violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16,  primo  comma;
 19,  primo  ed ultimo comma; 52, ultimo comma; 100 nonche' 107 del d.
 P.R. 31 agosto 1972, 670, con le relative norme di attuazione, di cui
 in  particolare  il  d.P.R.  1›  novembre 1973, n. 689; il d. P.R. 28
 marzo 1975, n. 475 ed il d.P.R. 10 febbraio 1983 del testo unico  dei
 d.P.R.  20 gennaio 1973, n. 116 e d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, che
 disciplinano le competenze provinciali in materia di addestramento  e
 formazione  professionale,  di  scuola  materna, di ordinamento degli
 uffici provinciali del personale ad  essi  addetto  e  di  istruzione
 scolastica.
      Roma, addi' 18 dicembre 1990
           Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO

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