N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 1990
N. 81 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 1990 (della provincia autonoma di Bolzano) Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Previsione di diversi titoli universitari e necessita' del diploma di laurea per gli insegnanti delle scuole materne e delle scuole elementari - Istituzione di corsi di formazione professionale nell'ambito dell'insegnamento universitario alla cui conclusione viene conferito il titolo di studio di "diploma universitario", "diploma di laurea" o "diploma di specializzazione" - Attribuzione alle universita' del potere di confermare con atto ricognitivo i titoli di studio rilasciati da scuola materna o di addestramento e formazione professionale ovvero da scuola media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di addestramento e formazione professionale e di scuola materna, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto e di istruzione scolastica - Mancata convocazione del presidente della giunta provinciale alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui e' stato deliberato il disegno di legge che ha dato vita alla legge impugnata. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 2, 3, secondo e quarto comma, 4, 6, secondo comma, lettere a) e c), 9, 10, quarto comma, 16, secondo e quarto comma). (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto Trentino-Alto Adige), artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed ultimo comma; 52, ultimo comma; 100 e 107, e relative norme di attuazione).(GU n.4 del 23-1-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 7903/90 del 10 dicembre 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale dell'11 dicembre 1990 - rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante della giunta, rep. n. 15992, dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 2; 3, secondo e quarto comma; 4; 6, secondo, lettere a) e c); 9; 10, quarto comma; e 16, secondo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' di ogni altra norma in essa contenuta lesiva delle competenze provinciali, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed ultimo comma; 52, ultimo comma; 100 nonche' 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con le relative norme di attuazione, di cui in particolare il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 ed il d.P.R. 10 febbraio 1983 del testo unico dei d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, che disciplinano le competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli uffici provinciali del personale ad essi addetto e di istruzione scolastica. F A T T O Con legge 19 novembre 1990, n. 341, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, e' stato introdotto un profondo innovamento nell'ordinamento didattico universitario, con nuove forme di formazione universitaria e professionale. Si prevedono diversi titoli universitari, si richiede il diploma di laurea per gli insegnanti delle scuole materne e delle scuole elementari e si istituiscano corsi di formazione professionale nell'ambito dell'insegnamento universitario che dovrebbero concludersi con il titolo di studio di "diploma universitario" (d.u.), "diploma di laurea" (d.l.) o "diploma di specializzazione" (d.s.), conferendo particolari attribuzioni alle Universita', al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' al Consiglio universitario nazionale (C.U.N.). Tale disciplina stabilita dalla impugnata risulta essere incostituzionale e lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Bolzano nella parte che riguarda materie affidate alla competenza della provincia stessa (in particolare la legge impugnata e' lesiva degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed ultimo comma, e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, di cui in particolare al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 ed ai d.P.R. 10 febbraio 1983 del testo unico dei d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, in relazione anche agli artt. 33 e 35 della Costituzione) e delle prescrizioni procedurali previste dall'ordinamento costituzionale vigente (artt. 19, ultimo comma, 52 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1970, n. 670, statuto di autonomia). D I R I T T O 1. - Violazione da parte degli artt. 2 e 4 della legge impugnata delle competenze provinciali di cui all'art. 8, nn. 1, 26, e 29 e dell'art. 16, primo comma, in relazione anche all'art. 100 dello statuto. Con gli artt. 2 e 4 dell'impugnata legge vengono introdotti dei corsi universitari, che concludendosi con un "diploma universitario" o con un "diploma di specializzazione" sono preordinati alla finalita' di disporre metodi di addestramento e di formazione professionale. Il contrasto con lo statuto di autonomia risulta con tutta evidenza dal fatto che l'addestramento e la formazione professionale nella provincia autonoma di Bolzano sono di competenza esclusiva e primaria della provincia autonoma di Bolzano (art. 8, nn. 1 e 29, dello statuto). Si noti che riguardo alla competenza di "addestramento e formazione professionale" e' stata emanata una specifica norma di attuazione che ha operato il trasferimento delle competenze, che fino allora erano statali, alla provincia e precisamente il d.P.R. 1 novembre 1972, n. 682, che ha avuto in provincia di Bolzano una dettagliata attuazione. L'art. 1 di tale norma dispone esplicitamente: "1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del presente decreto". Ai sensi di tale normativa il trasferimento alla Provincia delle competenze in materia e' stato prossoche' integrale. Le eccezioni e i limiti disposti dagli artt. 6 e 7 di tale d.P.R. riguardano infatti solo alcune fattispecie marginali inerenti: " a) ai rapporti o convenzioni internazionali, al coordinamento e alla presentazione al fondo sociale europeo dei progetti di qualificazione e riqualificazione professionale di lavoratori, ai sensi delle disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. del 1 febbraio 1971, n. 71/66, e dei relativi regolamenti di attuazione; b) alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero; c) alle attivita' di formazione e addestramento professionale svolte dal Ministero della difesa e da quello dell'interno relativamente ai Corpi armati e ai Corpi di polizia"; oltre alle attivita' in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore (art. 7). Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato: "Rientrano tra le funzioni esercitate ed attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano anche quelle concernenti: a) l'addestramento professionale per i disoccupati, compresa l'erogazione dell'assegno agli allievi; b) la preparazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di addestramento e formazione professionale; c) la vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attivita' stesse". In particolare il citato d.P.R. prevede anche il passaggio alle province di Trento e Bolzano dei compiti e delle funzioni di addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dei lavoratori del commercio e dei lavoratori del settore artigiano, disponendo che i compiti svolti dallo Stato o dai relativi enti statali a cio' preordinati (I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. e I.N.I.A.S.A.) vengano invece esercitati dalla provincia autonoma (art. 3). A cio' e' poi stato ricollegato pure il trasferimento del personale statale preordinato all'esercizio di tale attivita', alle province di Trento e Bolzano (art. 4). Va precisato a quento punto, che in forza delle proprie attribuzioni e competenze la provincia autonoma di Bolzano ha introdotto e creato specifiche scuole professionali e corsi formativi e di specializzazione con il relativo corpo insegnante e con personale amministrativo che fa parte integrante degli uffici provinciali e del relativo personale (in virtu' della competenza primaria che la provincia di Bolzano ha in tema di ordinamento: art. 8, n. 1, dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige), con pieno rispetto anche della proporzionale e del bilinguismo (art. 100 dello statuto). Giustamento la provincia autonoma di Bolzano si duole del fatto che gli artt. 2 e 4 dell'impugnata legge introducono corsi di addestramento e di formazione professionale presso le universita', ignorando le competenze provinciali, anzi spodestando la provincia autonoma dei suoi poteri. Certo e' che la creazione nell'ambito delle universita' dei corsi di diploma e dei corsi di specializzazione, la cui finalita' e' dichiaratamente quella di curare il livello specialistico dei frequentanti per specifiche aree professionali e in "settori professionali determinati", successivamente all'istruzione secondaria o superiore, e propria e tipica della formazione professionale e del relativo addestramento. Tutto cio' avviene in aperta violazione delle norme costituzionali sopra citate e priva la provincia autonoma di Bolzano delle attribuzioni, del personale (insegnante ed amministrativo) e degli uffici, nonche' di un potere che essa per tanti anni ha esercitato con particolare cura e profitto. 2. - Violazione da parte dell'art. 3, secondo e quarto comma, della competenza provinciale di cui all'art. 8, nn. 1 e 26; art. 9, n. 2 dello statuto; art. 19, primo comma; nonche' dei d.P.R. 10 febbraio 1983 del testo unico, d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761. a) L'art. 3, secondo comma, nella parte in cui introduce il requisito del diploma di laurea per gli insegnanti della scuola materna, viola la competenza provinciale in materia di "scuola materna" (che e' esclusiva: art. 8, nn. 1 e 26). Tale ingerenza e' incostituzionale nella parte in cui toglie alle due province la potesta' di disciplinare lo stato giuridico, i presupposti e i titoli degli addetti alle scuole materne. b) Inoltre, la legge impugnata contiene categoriche disposizioni sulla formazione del personale insegnante delle "scuole elementari" con l'individuazione dei titoli per l'accesso ai relativi concorsi, senza tener conto che l'art. 9, primo comma, n. 2, attribuisce competenza secondaria alla provincia autonoma di Bolzano nella materia di istruzione elementare e secondaria (media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) e che l'art. 19, primo comma, dispone che l'insegnamento "nelle scuole elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna, italiana o tedesca, degli alunni, da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna". Si aggiunga che a suo tempo sono state emanate nell'ambito di tali competenze le norme di attuazione d.P.R. 10 febbraio 1983 testo unico, d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761 e d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, che hanno introdotto diversi ruoli, distinti a seconda delle madre lingua dell'insegnante. Il secondo comma dell'art. 3 della legge impugnata prevede invece norme riguardanti l'ammissione ai concorsi per gli insegnanti di scuola materna, elementare e di istitutrici o istitutori, che sono impostate in materia del tutto diversa e tali da porsi in palese contrasto con le norme di attuazione sopracitate e con i principi che le regolano. 3. - Violazione da parte dell'art. 6, secondo comma, lettere a) e c); dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29 dello statuto di autonmia e del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, anche in relazione agli artt. 33 e 35 della Costituzione). L'art. 6, secondo comma, lettere a) e c), e' incostituzionale nella parte in cui prevede che le universita' possono attivare "corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nonche' corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale". Nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige la attivazione dei predetti corsi spetta "esclusivamente" alle province autonome di Trento e di Bolzano, con esclusione di ogni ingerenza o concorrenza da parte di universita' o di altri istituzioni. In altre parole, anche qui vengono violate le competenze della provincia autonoma di Bolzano che gode di competenza primaria in materia di addestramento professionale (art. 8, nn. 1 e 29 dello statuto) e che ha ragione di insistere affinche' i corsi previsti dalle lettere a) e c) continuino ad essere instaurati e tenuti su iniziativa ed a cura della provincia, con il relativo personale provinciale o scelto dalla provincia autonoma. Solo ad essa spetta di determinare quali corsi debbano essere svolti presso universita' e solo ad essa spetta (almeno cosi' appare da statuto e norma di attuazione) di scegliere quali attivita', quali corsi si effettuano ed eventualmente in quale universita' essi vanno tenuti. Si tenga poi conto che alcuni corsi di preparazione per certe professioni e per certi concorsi (si pensi a maestri) dovranno necessariamente garantire la formazione professionale nella propria madre lingua. Vi e' ancora di piu': molti corsi sono gia' istituiti in base alle norme di attuazione d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, per quanto riguarda l'addestramento professionale e dell'art. 18 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per il corpo insegnante e sono attuati d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia, per cui la nuova normativa verrebbe a ledere anche queste norme che sono state attuate con successo e con soddisfazione di tutti i tre gruppi linguistici conviventi in provincia. 4. - Violazione da parte dell'art. 9 degli artt. 8, nn. 1 e 29, nonche' dell'art. 16, primo comma, dello statuto di autonomia - Violazione del principio di legalita'. L'art. 9 della legge impugnata e' incostituzionale nella parte in cui attribuisce ad emanandi d.P.R. adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la "definizione e l'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle". La potesta' di "definire ed aggiornare gli ordinamenti didattici dei corsi inerenti alle scuole di specializzazione spetta alla provincia e non a un d.P.R. adottato su proposta del Ministro" (cosi' testualmente l'impugnato art. 9, primo comma). Parimenti lesiva della succitata competenza provinciale e' la previsione che i decreti "sono emanati su conforme parere del C.U.N." (art. 9, n. 2, della legge impugnata) che si sostituisce quindi alla provincia autonoma sia nell'individuazione, sia nelle attivita' preparatorie e di parere inerenti alla definizione e all'aggiornamento degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione (e delle relative tabelle). Qui il legislatore si e' dimentticato non solo dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, ma anche della peculiarita' e particolarita' della zona cui l'autonomia provinciale di riferisce, che proprio nel campo dell'addestramento e della formazione professionale richiedeva una particolare attenzione e considerazione da parte del legislatore statale. Le stesse considerazioni e denunce di illegittimita' costituzionale valgono anche per gli altri commi dell'art. 9 impugnato. Lesiva delle succitate competenze della Provincia ricorrente e' anche quella parte della norma impugnata che prevede che il Ministro, su "conforme" parere del C.U.N., definisce i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione (art. 9, terzo comma) e quella che prevede la individuazione con d.P.R. dei livelli funzionali del pubblico impiego, subordinata al possesso dei titoli di specializzazione, senza far salve le competenze della provincia nelle rispettive materie e in particolare della competenza primaria in tema di addestramento e formazione professionale. 5. - Violazione da parte dell'art. 10, quarto comma, dell'art 8, nn. 1, 26 e 29, nonche' dell'art. 9, primo comma, n. 2, dello statuto di autonomia Trentino-Alto Adige, anche in relazione all'art. 6 della Costituzione. L'art. 10 della legge prevede che e' il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) l'organo che esercita funzione consultiva a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Secondo l'impostazione che sta a fondamento della legge impugnata il C.U.N., svolge tutte le funzioni consultive fra le quali rientra - come abbiamo visto - anche il parere "per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione", violando cosi' l'art. 8 nn. 1 e 26 dello statuto di autonomia. Non solo, ma secondo la legge impugnata il C.U.N. limita molte altre competenze della provincia autonoma di Bolzano, in parte anche secondarie (art. 9, primo comma, n. 2, istruzione elementare e secondaria, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica). Stando cosi' le cose, appare chiara la incostituzionalita' della norma che istituisce il C.U.N. quale organo elettivo di rappresentanza delle universita' italiane senza prevedere e assicurare una rappresentanza delle minoranze in seno all'organo stesso. Al riguardo occorre tener conto del fatto che la legge impugnata prevede il diploma di laurea per i maestri di scuola elementare, cioe' persone che insegnano in lingua tedesca. L'inserimento di un rappresentante delle minoranze linguistiche sarebbe stato quindi non solo un fatto auspicabile, ma un atto dovuto anche in ossequio all'art. 6 della Costituzione che non deve essere considerato letteralmente. 6. - Violazione da parte dell'art. 16, secondo e quarto comma, dell'art. 8, nn. 1, 26 e 29, nonche' dell'art. 16, primo comma, dello statuto di autonomia Trentino-Alto Adige. Il secondo comma dell'art. 16 della legge impugnata prevede quale fonte di finanziamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione fra l'altro anche quella attuata "mediante convenzioni con enti pubblici con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professioinale". Tale norma e' non solo incostituzionale, ma essa e' anche singolare. Da un lato infatti si tolgono alla provincia autonoma di Bolzano le competenze legislative ed amministrative in materia di ordinamento del personale, di scuola materna, e di addestramento e formazione professionale disciplinate da norme statutarie, da chiare norme di attuazione (d.P.R.) e da una consolidata e pregevole legislazione provinciale, affindandole alle universita', al C.U.N., al Ministro e ad altri enti ed organi. Dall'altro lato, in palese violazione con l'ordinamento finanziario della provincia autonoma di Bolzano (e della sua autonomia dal bilancio e dalle Finanze dello Stato e di altri enti) si impone alla provincia autonoma di Bolzano il finanziamento di universita' e di enti statali ai quali vengono affidati i compiti e le competenze che statutariamente spettano alla provincia autonoma stessa. Altrettanto viziata da incostituzionalita' e' poi la previsione dell'art. 16, comma quarto, nella parte in cui prevede che "le disposizioni degli statuti, che all'atto di entrata in vigore della presente legge prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di diverso livello di studio per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle universita' con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti... ". Quando, come nella specie lo statuto e le norme di attuazione prevedano competenze primarie ("scuola materna", "addestramento e formazione professionale"), ovvero attribuiscano in capo alla provincia autonoma competente secondarie ("istruzione elementare e secondaria: media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica"), non si puo' ammettere che i relativi corsi e titoli debbano essere soggetti a un controllo e giudizio di idoneita', nonche' ad una "conferma" (o non conferma) da parte della universita' (cosi' testualmente si esprime, invece, l'art. 16, comma quarto, della legge impugnata). Queste forme di controllo estraneo, accompagnate da una singolare (e nuova) forma di indirizzo e coordinamento esulano totalmente dal gia' dibattuto rapporto Stato-regioni e non possono essere accettate. In questa materia la singolarita' e specialita' cui ha fatto richiamo peralto la stessa Corte ecc.ma nella sentenza n. 242/1989 (punto 8.1.) devono essere in tutti i modi garantite e salvaguardate. 7) Violazione dell'art. 52, ultimo comma; dell'art. 19, ultimo comma; e dell'art. 107 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, oltre che dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49. a) Da ultimo va denunciata l'inosservanza del disposto dell'art. 52, ultimo comma, anche in relazione all'art. 19, secondo comma dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige. Alla deliberazione di approvazioine del disegno di legge n. 2266 (presentato alla Camera dei deputati il 19 aprile 1990) non ha partecipato il presidente della giunta provinciale di Bolzano che non era stato invitato alla seduta del Consiglio dei Ministri. Nel caso di specie si profila una violazione dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che prescrive che il presidente della giunta provinciale "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia". La norma statutaria trova conferma nell'art. 19, comma secondo, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 (norma di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che prescrive che "il presidente della giunta regionale ed il presidente della giunta provinciale di Bolzano sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzione della regione o delle province". Che vi fosse un interesse non solo generale ma specifico della provincia autonoma di Bolzano risulta del resto anche dal chiaro testo dell'art. 19, ultimo comma dello statuto che dispone che "per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata". Nel caso in esame il disegno di legge tenta di attribuire all'universita' regionale (leggi "Universita' di Trento") una larga fetta di competenze della provincia autonoma, nonche' controlli e conferme sui corsi e sui titoli che la provincia sta attuando con merito e profitto. Qui proprio non puo' esservi scusa per sfuggire all'obbligo di audizione del presidente della giunta provinciale di Bolzano. Ma anche per quelle parti che non riflettono l'universita', il presidente della provincia di Bolzano doveva essere invitato. In realta', non puo' esservi alcun ragionevole dubbio sul fatto che la legge impugnata attiene non solo a questioni attinenti alle regioni in generale, ma in larga parte anche a questioni che riguardano solo la "sfera di attribuzioni" della provincia autonoma di Bolzano ed in alcune parti esclusivamente la stessa (ordinamento degli uffici provinciali e del personale addetto con proporzionale e bilinguismo, scuola materna ed elementare insegnata nella lingua degli alunni, tedesca e ladina, e via dicendo). L'invito del Presidente della giunta provinciale era quindi obbligatorio, considerando peraltro anche la delicatezza della materia trattata che tocca direttamente molti punti salienti dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano e dell'Accordo di Parigi (scuola, lingua, proporzionale). Poiche' il presidente della giunta non e' stato convocato in occasione della deliberazione del Consiglio dei Ministri in cui e' stato discusso e varato il disegno di legge in questione, si perviene alla conclusione che e' stato violato il combinato disposto degli artt. 52 e 19, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49. Infine, si denuncia anche una violazione dell'art. 107 dello statuto poiche' si tratta di materia disciplinata dettagliatamente da norme d'attuazione e a tale rimedio si sarebbe dovuto fare ricorso.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale, in parte qua, degli artt. 2; 3, secondo e quarto comma, 4; 6, secondo comma, lettere a) e c); 9; 10, quarto comma; e 16, secondo e quarto comma; della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' di ogni altra norma in essa contenuta lesiva delle competenze provinciali, per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo ed ultimo comma; 52, ultimo comma; 100 nonche' 107 del d. P.R. 31 agosto 1972, 670, con le relative norme di attuazione, di cui in particolare il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; il d. P.R. 28 marzo 1975, n. 475 ed il d.P.R. 10 febbraio 1983 del testo unico dei d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, che disciplinano le competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale, di scuola materna, di ordinamento degli uffici provinciali del personale ad essi addetto e di istruzione scolastica. Roma, addi' 18 dicembre 1990 Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO 91C0020