N. 38 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 dicembre 1990

                                 N. 38
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28
          dicembre 1990 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Istruzione  pubblica - Calendario scolastico per il triennio 1990-91,
 1991-92 e 1992-93 - Dichiarata  applicabilita'  di  detto  calendario
 anche  nelle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  -  Indebita
 invasione  della  sfera  di  competenza  provinciale  in  materia  di
 istruzione elementare, secondaria ed artistica.
 (Decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1990).
 (Statuto  regione  Trentino-Alto  Adige,  artt. 8, n. 4; 9, n. 2; 16,
 primo comma, e 19).
(GU n.4 del 23-1-1991 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente della giunta provinciale  dott.  Luis  Durnwalder,  giusta
 deliberazione della Giunta n. 6645 del 29 ottobre 1990, rappresentata
 e difesa - in  virtu'  di  procura  speciale  dell'8  novembre  1990,
 autenticata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,  Vice-Segretario
 della giunta e ufficiale rogante (rep. n. 15963) - dagli avv.  proff.
 Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente
 domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3, contro la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in persona del Presidente del Consiglio in
 carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto  del
 Ministro della Pubblica Istruzione del 29 settembre 1990, concernente
 il calendario scolastico per il  triennio  1990/1992  -  1991/1992  e
 1992/1993.
                               F A T T O
    1. - In base agli artt. 8, n. 4 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670 (statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige)  e'  stata
 attribuita   alla   provincia   autonoma   di  Bolzano,  la  potesta'
 legislativa ed amministrativa esclusiva in materia di usi  e  costumi
 locali  ed  istituzioni  culturali (biblioteche, accademie, istituti,
 musei) aventi carattere provinciale. Gli artt. 9, n. 2, 16 e  19  del
 medesimo   d.P.R.   attribuiscono  poi  alla  Provincia  la  potesta'
 legislativa ed amministrativa concorrente in  materia  di  istruzione
 elementare  e  secondaria.  A  tali ultime disposizioni statutarie e'
 stata data anche attuazione con il d.P.R. 20 gennaio  1973,  n.  116,
 poi ricompreso nel successivo d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, recante
 il testo unificato dei decreti presidenziali nn. 116/1973 e 761/1981,
 concernenti   norme   d'attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
 di  Bolzano; e con il d.P.R. 1› novembre 1973, n. 691. Il citato art.
 9, n. 2, del d.P.R. n. 670/1972 precisa che la competenza provinciale
 in  materia  scolastica  ricomprende  anche l'istruzione artistica; e
 l'art. 1 del d.P.R. n. 89/1983 conferma che le  attribuzioni  statali
 in   materia,   fra   l'altro,  di  istruzione  secondaria  artistica
 "esercitate.........  dagli  organi  centrali  e   periferici   dello
 Stato........  sono  esercitate,  nell'ambito del proprio territorio,
 dalla provincia  di  Bolzano",  ferma  restando  (secondo  comma  del
 medesimo  art.  1)  la  sola  competenza statale "in materia di stato
 giuridico ed economico del personale insegnante-ispettivo,  direttivo
 e docente, di ruolo e non di ruolo".
    La legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13 parzialmente modificata
 con  legge  provinciale  27  novembre  1986,  n.  30,  recante  norme
 sull'ordinamento   scolastico,   ha   infine  provveduto,  anche  nei
 confronti  dell'istruzione  secondaria  artistica,   a   dettare   la
 disciplina  concernente  il calendario scolastico, stabilendo la data
 di inizio e la fine  dell'anno  scolastico,  i  giorni  effettivi  di
 lezione  e  la  suddivisione  in trimestri o quadrimestri, le date di
 inizio e  termine  delle  lezioni  e  degli  esami,  ecc.  (art.  1);
 precisando   (sesto   comma  dell'art.  1)  che  "nel  determinare  i
 calendario scolastico per il conservatorio di  musica  devono  essere
 tenute  in  considerazione  le  particolari esigenze di detto tipo di
 scuola"; ed attribuendo (quarto  comma  dell'art.  1)  al  presidente
 della  giunta  provinciale  di  determinare  con  proprio  decreto il
 calendario scolastico, previa deliberazione della giunta e sentito il
 parere   del   consiglio   scolastico   provinciale.   La  disciplina
 legislativa dettata dalla provincia autonoma di Bolzano  e'  peraltro
 palesemente  ispirata  alla  corrispondente normativa statale, di cui
 all'art. 11, legge 4 agosto 1977, n. 517, come modificato dalla legge
 9  agosto  1986, n. 467. Naturalmente, nel rispetto del riparto delle
 competenze costituzionalmente  definito,  la  legge  della  provincia
 ricorrente  ha  attribuito  ad  un  organo provinciale (la giunta) il
 potere  di  determinare  il   calendario   scolastico,   laddove   la
 legislazione  statale conferisce il medesimo potere al Ministro della
 pubblica istruzione (terzo e settimo  comma  dell'articolo  11  della
 legge n. 517/1977).
    2.   -   Cio'   premesso,   in   base  alla  succitata  normativa,
 costituzionale  e  legislativa,  che  unicamente   ricomprende   ogni
 competenza  concernente  l'istruzione  secondaria  (anche)  artistica
 nella sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla  provincia
 autonoma  di  Bolzano (con la sola eccezione dello stato giuridico ed
 economico del personale insegnante: secondo comma art. 1  del  d.P.R.
 n. 89/1983), ed in particolare attribuisce all'organo esecutivo della
 provincia  ricorrente  il  potere  di  determinare,  nel   territorio
 provinciale, il calendario scolastico per i vari ordini di scuola, la
 giunta provinciale, con propria deliberazione del 25 giugno 1990,  n.
 3831, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto
 Adige del 7 agosto 1990, n. 36, ha approvato il calendario scolastico
 per  il  conservatorio  di  musica "C. Monteverdi" di Bolzano per gli
 anni scolastici ricompresi nel triennio 1990-1991 -  1992/1993.  Tale
 deliberazione  era stata comunicata anche al Ministero della pubblica
 istruzione  con  nota  del  competente   assessore   provinciale   n.
 III/23/SM/314  del  4  luglio  1990  consegnata  a mezzo del servizio
 postale in data 11 luglio 1990.
    Successivamente  e' stato tuttavia emanato il decreto ministeriale
 29 settembre 1990, recante il calendario scolastico per  il  triennio
 1990/1991,  1991/1992  e  1992/1993,  che,  richiamata  la  normativa
 statale, gia' menzionata, di cui all'art. 11 della legge n. 517/1977,
 come  modificato  dall'art.  1 della legge n. 467/1986, espressamente
 stabilisce, all'art. 6, che "le norme  di  cui  al  presente  decreto
 trovano  applicazione  anche  per  le  accademie  ed  i  conservatori
 funzionanti  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano". Il chiaro tenore letterale di tale
 disposizione non lascia dunque adito  a  dubbi  riguardo  la  pretesa
 applicabilita'  delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale
 anche nei riguardi del conservatorio di  musica  "C.  Monteverdi"  di
 Bolzano.
    Tale   decreto,   proprio   nella  parte  in  cui  deve  ritenersi
 applicabile anche alla provincia autonoma di Bolzano,  e'  gravemente
 lesivo  delle attribuzioni costituzionali della medesima che pertanto
 in relazione ad esso propone ricorso per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione delle attribuzione provinciali di cui agli artt.
 8, n. 4; 9, n. 2; 16, primo  e  diciannovesimo  comma  dello  statuto
 speciale  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
 relative norme d'attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89).
    Deve   preliminarmente  rilevarsi  cone  non  sia  in  alcun  modo
 sostenibile che il decreto  impugnato  non  si  applichi  anche  alla
 provincia  di Bolzano. In senso contrario e' la lettera del ricordato
 art. 6 di tale decreto, che espressamente estende  la  sua  sfera  di
 efficacia  alle  regioni a statuto speciale ed alle Province autonome
 di Trento e Bolzano.
    Il  decreto  richiama nel suo preambolo, come s'e' visto l'art. 11
 della legge 4 agosto 1977, n. 517, come modificato dall'art. 1  della
 legge  9  agosto  1986,  n.  467.  Tale disposizione (terzo e settimo
 comma)  in  effetti  stabilisce  che  il  Ministro   della   pubblica
 istruzione   dovra'   determinare   con  suo  decreto  il  calendario
 scolastico per i vari ordini di scuole e che "per i  conservatori  di
 musica........  le norme relative all'anno scolastico e alle prove di
 esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite  con
 decreto del Ministro per la pubblica istruzione".
    L'art.  11  della  legge  n.  517  non puo' tuttavia in alcun modo
 rappresentare il legittimo  fondamento  del  potere  ministeriale  di
 determinare  il  calendario scolastico per il conservatorio di musica
 "Claudio Monteverdi" di Bolzano.
    L'applicabilita'  del  citato  art.  11 per ogni ordine di scuola,
 elementare e secondaria (media,  classica,  scientifico,  magistrale,
 tecnica,  professionale  e  artistica) nel territorio della provincia
 ricorrente e' esclusa dal chiaro tenore dell'articolo 9,  n.  2,  del
 d.P.R.  n.  670/1972  e  dell'art.  1  del  d.P.R.  n.  89  del 1983.
 Quest'ultima disposizione, in particolare, riserva, come s'e'  visto,
 allo  Stato  la  sola  competenza  in  materia  di stato giuridico ed
 economico del  personale  insegnante,  stabilendo  espressamente,  al
 contempo, che le altre "attribuzioni dell'amministrazione dello Stato
 in materia di scuola materna e di istruzione elementare e  secondaria
 (media,  classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed
 artistica)...... sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio,
 dalla provincia di Bolzano". Fra tali attribuzioni rientra anche, con
 tutta evidenza, anche quella di  fissare  il  calendario  scolastico,
 tanto  che, come gia' ricordato, fin dal 1979 la provincia ricorrente
 aveva provveduto, con propria legge (legge  provinciale  n.  13/1979,
 art.  1)  a dettare le relative disposizioni. Codesta ecc.ma Corte ha
 del  resto  piu'  volte  sottolineato  la  spettanza  alla  provincia
 autonoma  di  Bolzano  di  ogni competenza riconnessa all'ordinamento
 scolastico, salva la piu' volte ricordata riserva statale in tema  di
 stato giuridico ed economico del personale insegnante (v. le sentenze
 nn. 279/1984, 630 e 1133/1988 e 3432/1990.
    Lo stesso Ministero della pubblica istruzione, del resto, aveva di
 recente riconosciuto - rispondendo con nota  prot.  n.  5764  del  12
 gennaio 1990 ad un'interrogazione dell'On. Benedikter - la competenza
 provinciale a fissare il calendario scolastico per  il  conservatorio
 di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano.
    Non  solo,  ma  -  come  gia'  si  e' detto - nell'esercizio delle
 proprie competenze costituzionali, ed in attuazione  della  succitata
 disciplina  legislativa, la provincia aveva gia' approvato (prima che
 venisse emanato  l'impugnato  decreto  del  Ministro  della  pubblica
 istruzione)  il  calendario scolastico per il conservatorio di misuca
 Claudio Monterverdi, relativo al medesimo triennio 1990-1993, con  la
 delibera  della  Giunta  provinciale  del  25  giugno  1990,  n. 3851
 (pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
 Adige  7  agosto  1990,  n.  36), Tale decreto non e' stato impugnato
 dallo Stato, che anche in  questa  occasione  ha  mostrato  cosi'  di
 riconoscere  la esclusiva spettanza alla provincia delle attribuzioni
 in materia.
                                P. Q. M.
    Voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale dichiarare che spetta alla
 provincia autonoma di Bolzano approvare il calendario scolastico  per
 il  conservatorio  di  musica "C. Monteverdi" di Bolzano per gli anni
 scolastici del triennio  1990-1991,  1991-1992  e  1992-1993;  e  per
 l'effetto  annullare  in  parte  qua  il  decreto  del Ministro della
 pubblica istruzione 29 settembre 1990.
      Roma addi', 20 dicembre 1990
           Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

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