N. 38 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 dicembre 1990
N. 38 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 dicembre 1990 (della provincia autonoma di Bolzano) Istruzione pubblica - Calendario scolastico per il triennio 1990-91, 1991-92 e 1992-93 - Dichiarata applicabilita' di detto calendario anche nelle province autonome di Trento e Bolzano - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di istruzione elementare, secondaria ed artistica. (Decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1990). (Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, primo comma, e 19).(GU n.4 del 23-1-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta n. 6645 del 29 ottobre 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale dell'8 novembre 1990, autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, Vice-Segretario della giunta e ufficiale rogante (rep. n. 15963) - dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 29 settembre 1990, concernente il calendario scolastico per il triennio 1990/1992 - 1991/1992 e 1992/1993. F A T T O 1. - In base agli artt. 8, n. 4 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige) e' stata attribuita alla provincia autonoma di Bolzano, la potesta' legislativa ed amministrativa esclusiva in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale. Gli artt. 9, n. 2, 16 e 19 del medesimo d.P.R. attribuiscono poi alla Provincia la potesta' legislativa ed amministrativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria. A tali ultime disposizioni statutarie e' stata data anche attuazione con il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, poi ricompreso nel successivo d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, recante il testo unificato dei decreti presidenziali nn. 116/1973 e 761/1981, concernenti norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano; e con il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691. Il citato art. 9, n. 2, del d.P.R. n. 670/1972 precisa che la competenza provinciale in materia scolastica ricomprende anche l'istruzione artistica; e l'art. 1 del d.P.R. n. 89/1983 conferma che le attribuzioni statali in materia, fra l'altro, di istruzione secondaria artistica "esercitate......... dagli organi centrali e periferici dello Stato........ sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano", ferma restando (secondo comma del medesimo art. 1) la sola competenza statale "in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante-ispettivo, direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo". La legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13 parzialmente modificata con legge provinciale 27 novembre 1986, n. 30, recante norme sull'ordinamento scolastico, ha infine provveduto, anche nei confronti dell'istruzione secondaria artistica, a dettare la disciplina concernente il calendario scolastico, stabilendo la data di inizio e la fine dell'anno scolastico, i giorni effettivi di lezione e la suddivisione in trimestri o quadrimestri, le date di inizio e termine delle lezioni e degli esami, ecc. (art. 1); precisando (sesto comma dell'art. 1) che "nel determinare i calendario scolastico per il conservatorio di musica devono essere tenute in considerazione le particolari esigenze di detto tipo di scuola"; ed attribuendo (quarto comma dell'art. 1) al presidente della giunta provinciale di determinare con proprio decreto il calendario scolastico, previa deliberazione della giunta e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. La disciplina legislativa dettata dalla provincia autonoma di Bolzano e' peraltro palesemente ispirata alla corrispondente normativa statale, di cui all'art. 11, legge 4 agosto 1977, n. 517, come modificato dalla legge 9 agosto 1986, n. 467. Naturalmente, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente definito, la legge della provincia ricorrente ha attribuito ad un organo provinciale (la giunta) il potere di determinare il calendario scolastico, laddove la legislazione statale conferisce il medesimo potere al Ministro della pubblica istruzione (terzo e settimo comma dell'articolo 11 della legge n. 517/1977). 2. - Cio' premesso, in base alla succitata normativa, costituzionale e legislativa, che unicamente ricomprende ogni competenza concernente l'istruzione secondaria (anche) artistica nella sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla provincia autonoma di Bolzano (con la sola eccezione dello stato giuridico ed economico del personale insegnante: secondo comma art. 1 del d.P.R. n. 89/1983), ed in particolare attribuisce all'organo esecutivo della provincia ricorrente il potere di determinare, nel territorio provinciale, il calendario scolastico per i vari ordini di scuola, la giunta provinciale, con propria deliberazione del 25 giugno 1990, n. 3831, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 7 agosto 1990, n. 36, ha approvato il calendario scolastico per il conservatorio di musica "C. Monteverdi" di Bolzano per gli anni scolastici ricompresi nel triennio 1990-1991 - 1992/1993. Tale deliberazione era stata comunicata anche al Ministero della pubblica istruzione con nota del competente assessore provinciale n. III/23/SM/314 del 4 luglio 1990 consegnata a mezzo del servizio postale in data 11 luglio 1990. Successivamente e' stato tuttavia emanato il decreto ministeriale 29 settembre 1990, recante il calendario scolastico per il triennio 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, che, richiamata la normativa statale, gia' menzionata, di cui all'art. 11 della legge n. 517/1977, come modificato dall'art. 1 della legge n. 467/1986, espressamente stabilisce, all'art. 6, che "le norme di cui al presente decreto trovano applicazione anche per le accademie ed i conservatori funzionanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano". Il chiaro tenore letterale di tale disposizione non lascia dunque adito a dubbi riguardo la pretesa applicabilita' delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale anche nei riguardi del conservatorio di musica "C. Monteverdi" di Bolzano. Tale decreto, proprio nella parte in cui deve ritenersi applicabile anche alla provincia autonoma di Bolzano, e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della medesima che pertanto in relazione ad esso propone ricorso per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle attribuzione provinciali di cui agli artt. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, primo e diciannovesimo comma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme d'attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89). Deve preliminarmente rilevarsi cone non sia in alcun modo sostenibile che il decreto impugnato non si applichi anche alla provincia di Bolzano. In senso contrario e' la lettera del ricordato art. 6 di tale decreto, che espressamente estende la sua sfera di efficacia alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto richiama nel suo preambolo, come s'e' visto l'art. 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, come modificato dall'art. 1 della legge 9 agosto 1986, n. 467. Tale disposizione (terzo e settimo comma) in effetti stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione dovra' determinare con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuole e che "per i conservatori di musica........ le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione". L'art. 11 della legge n. 517 non puo' tuttavia in alcun modo rappresentare il legittimo fondamento del potere ministeriale di determinare il calendario scolastico per il conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano. L'applicabilita' del citato art. 11 per ogni ordine di scuola, elementare e secondaria (media, classica, scientifico, magistrale, tecnica, professionale e artistica) nel territorio della provincia ricorrente e' esclusa dal chiaro tenore dell'articolo 9, n. 2, del d.P.R. n. 670/1972 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 89 del 1983. Quest'ultima disposizione, in particolare, riserva, come s'e' visto, allo Stato la sola competenza in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante, stabilendo espressamente, al contempo, che le altre "attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica)...... sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano". Fra tali attribuzioni rientra anche, con tutta evidenza, anche quella di fissare il calendario scolastico, tanto che, come gia' ricordato, fin dal 1979 la provincia ricorrente aveva provveduto, con propria legge (legge provinciale n. 13/1979, art. 1) a dettare le relative disposizioni. Codesta ecc.ma Corte ha del resto piu' volte sottolineato la spettanza alla provincia autonoma di Bolzano di ogni competenza riconnessa all'ordinamento scolastico, salva la piu' volte ricordata riserva statale in tema di stato giuridico ed economico del personale insegnante (v. le sentenze nn. 279/1984, 630 e 1133/1988 e 3432/1990. Lo stesso Ministero della pubblica istruzione, del resto, aveva di recente riconosciuto - rispondendo con nota prot. n. 5764 del 12 gennaio 1990 ad un'interrogazione dell'On. Benedikter - la competenza provinciale a fissare il calendario scolastico per il conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano. Non solo, ma - come gia' si e' detto - nell'esercizio delle proprie competenze costituzionali, ed in attuazione della succitata disciplina legislativa, la provincia aveva gia' approvato (prima che venisse emanato l'impugnato decreto del Ministro della pubblica istruzione) il calendario scolastico per il conservatorio di misuca Claudio Monterverdi, relativo al medesimo triennio 1990-1993, con la delibera della Giunta provinciale del 25 giugno 1990, n. 3851 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige 7 agosto 1990, n. 36), Tale decreto non e' stato impugnato dallo Stato, che anche in questa occasione ha mostrato cosi' di riconoscere la esclusiva spettanza alla provincia delle attribuzioni in materia.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che spetta alla provincia autonoma di Bolzano approvare il calendario scolastico per il conservatorio di musica "C. Monteverdi" di Bolzano per gli anni scolastici del triennio 1990-1991, 1991-1992 e 1992-1993; e per l'effetto annullare in parte qua il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1990. Roma addi', 20 dicembre 1990 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 91C0022