N. 5 ORDINANZA 8 - 10 gennaio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - P.M. -
 Possibilita' di richiesta al giudice del giudizio abbreviato Mancata
 previsione - Censura di norma non direttamente applicabile nel
 giudizio  a quo - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 438 e segg.; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art.  247).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 16-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del testo
 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
 di  procedura  penale  (testo approvato con il decreto legislativo 28
 luglio 1989, n. 271) e degli artt.  438  e  seguenti  del  codice  di
 procedura  penale,  promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1990
 dal Tribunale di Asti nel processo penale a carico di Rocca  Fiorenzo
 ed altri, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  33,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che,  prima  che  venissero  compiute  le  formalita' di
 apertura di un dibattimento in corso alla data di entrata  in  vigore
 del  codice  di procedura penale, il Tribunale di Asti, con ordinanza
 del 12 febbraio 1990,  rilevato  che  -  mentre,  per  un  verso,  il
 processo  sarebbe  definibile  allo  stato  degli  atti, per un altro
 verso,  la  difesa  non  risulta  aver  "formulato  istanza  per   la
 celebrazione  di  riti  alternativi" - ha sollevato, su eccezione del
 pubblico  ministero,  questione  di   legittimita'   del   "disposto"
 dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale (testo  approvato  con  il
 decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271) e degli artt. 438 e
 seguenti del codice di procedura penale,  "nella  parte  in  cui  non
 prevede  la  possibilita'  per il Pubblico ministero di richiedere al
 Giudice la celebrazione del giudizio abbreviato";
      e  che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato,  quanto  alla  denuncia della disciplina codicistica,
 che l'ordinanza  e'  stata  pronunciata  prima  delle  formalita'  di
 apertura del dibattimento di primo grado relativamente ad un processo
 gia' in corso alla data di entrata in  vigore  del  nuovo  codice  di
 procedura penale e che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a
 tale data, la possibilita' di far  luogo  a  giudizio  abbreviato  e'
 appositamente  disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
 penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271);
      che,  quindi,  gli  artt. 438 e seguenti del codice di procedura
 penale non potrebbero ricevere diretta applicazione  nel  giudizio  a
 quo, data la diversita' e l'autonomia della disciplina transitoria in
 materia  di  giudizio   abbreviato   rispetto   alla   corrispondente
 disciplina  codicistica  (cfr.  sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n.
 173 del 1990, n. 174 del 1990, n. 208 del 1990, n. 210 del  1990,  n.
 253  del  1990,  n. 289 del 1990, n. 301 de 1990, n. 335 del 1990, n.
 373 del 1990 e n. 385 del 1990);
      che, quanto alla denuncia dell'art. 247 del testo delle norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
 penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271), senz'altro riferibile al  caso  di  specie,  l'attribuzione  al
 pubblico  ministero  del  potere  di  formulare richiesta di giudizio
 abbreviato comporterebbe la necessita' di intervenire nell'ambito  di
 un   sistema  normativo  complesso  ed  articolato,  con  inevitabili
 riverberi sulle modalita' e sulle sequenze di tale tipo di  giudizio,
 anche  perche' un intervento del genere non potrebbe non coinvolgere,
 anzitutto, l'art. 2, n. 53, della legge di  delegazione  16  febbraio
 1987,  n. 81, il quale attribuisce al solo imputato la legittimazione
 a chiedere il giudizio abbreviato;
      che,   di  conseguenza,  le  questioni  proposte  devono  essere
 dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 438 e seguenti del codice  di
 procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione,
 di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  (testo
 approvato  con  il  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n. 271),
 sollevate,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
 Tribunale di Asti con ordinanza del 12 febbraio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0029