N. 9 ORDINANZA 8 - 10 gennaio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Espropriazione - Aree edificabili - Indennita' - Criteri di
 determinazione - Inidoneita' dell'ordinanza di rimessione a
 promuovere il giudizio incidentale di costituzionalita' - Rinvio
 degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 29 luglio 1980, n. 385, art. 1)
 
 (Cost., artt. 24 e 42).
(GU n.3 del 16-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
 GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.   Francesco
 Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 29 luglio  1980,  n.  385  (Norme  provvisorie  sulla  indennita'  di
 espropriazione  di  aree edificabili nonche' modificazioni di termini
 previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457  e
 15  febbraio 1980, n. 25), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile
 1981 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente
 tra  Fossati  Mansueta Emma e il Comune di Cairo Montenotte, iscritta
 al n. 636 del registro ordinanze 1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  con  ordinanza 23 aprile 1981 la Corte d'appello di
 Genova ha sospeso un giudizio dinanzi a se' pendente, in  attesa  che
 fosse decisa dalla Corte costituzionale una questione di legittimita'
 costituzionale sollevata con altra ordinanza, emessa  il  3  novembre
 1980;
      che  in  data  31  agosto  1990  la Corte d'appello di Genova ha
 trasmesso a questa Corte l'ordinanza 23 aprile 1981 e  gli  atti  del
 relativo processo;
      che quest'ultima ordinanza e' stata notificata al Presidente del
 Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del   Parlamento   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica;
    Considerato   che   detta  ordinanza,  avendo  per  suo  esclusivo
 contenuto  la  sospensione  del  giudizio,  esplica  i  suoi  effetti
 soltanto nell'ambito del giudizio stesso;
      che  essa, priva dei requisiti previsti dall'art. 23 della legge
 11  marzo  1953,  n.  87,  e'  inidonea  a  promuovere  il   giudizio
 incidentale  di  costituzionalita',  cosicche' si rende necessaria la
 restituzione degli atti al giudice che li ha trasmessi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0033