N. 9 ORDINANZA 8 - 10 gennaio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Espropriazione - Aree edificabili - Indennita' - Criteri di determinazione - Inidoneita' dell'ordinanza di rimessione a promuovere il giudizio incidentale di costituzionalita' - Rinvio degli atti al giudice a quo. (Legge 29 luglio 1980, n. 385, art. 1) (Cost., artt. 24 e 42).(GU n.3 del 16-1-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1981 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Fossati Mansueta Emma e il Comune di Cairo Montenotte, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che con ordinanza 23 aprile 1981 la Corte d'appello di Genova ha sospeso un giudizio dinanzi a se' pendente, in attesa che fosse decisa dalla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale sollevata con altra ordinanza, emessa il 3 novembre 1980; che in data 31 agosto 1990 la Corte d'appello di Genova ha trasmesso a questa Corte l'ordinanza 23 aprile 1981 e gli atti del relativo processo; che quest'ultima ordinanza e' stata notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Considerato che detta ordinanza, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso; che essa, priva dei requisiti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' inidonea a promuovere il giudizio incidentale di costituzionalita', cosicche' si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice che li ha trasmessi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0033