N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 gennaio 1991

                                  N. 5
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9
          gennaio 1991 (della regione autonoma della Sardegna)
 Commercio  con l'estero - Regolamento di importazione ed esportazione
 di merci - Attribuzione del potere di nulla-osta all'esportazione  ed
 all'importazione  di  codici, manoscritti, stampe, libri ed incisioni
 agli uffici di esportazione degli oggetti di  antichita'  e  di  arte
 dipendenti  dal  Ministero  per i beni culturali ed ambientali aventi
 sede presso alcune soprintendenze - Indebita invasione della sfera di
 competenza regionale in materia di musei e biblioteche.
 (Decreto  del  Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
 Ministro delle finanze 30 ottobre 1990).
 (Statuto regione Sardegna artt. 3, lett. q); 5, lett. c); 6 e 56).
(GU n.4 del 23-1-1991 )
    Ricorso  della  regione  autonoma  della  Sardegna, in persona del
 presidente  della  giunta  regionale   on.   Mario   Floris,   giusta
 deliberazione   della   giunta   regionale   del  21  dicembre  1990,
 rappresentata e difesa, in virtu' di procura a margine  del  presente
 atto  dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso di esso elettivamente
 domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in persona del Presidente del Consiglio in
 carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto  del
 Ministro del commercio con l'estero 30 ottobre 1990, recante l'elenco
 delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per  il
 transito,   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
                               F A T T O
    1.   -   La   regione  autonoma  della  Sardegna  e'  titolare  di
 attribuzioni primarie, legislative ed amministrative, in  materia  di
 biblioteche e musei di enti locali, ai sensi degli artt. 3, lett. q),
 e 6 della legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3  (statuto
 speciale per la Sardegna).
    La  regione  e'  inoltre  titolare  di  competenze  legislative ed
 amministrative di integrazione ed attuazione in materia di antichita'
 e belle arti, ai sensi dell'art. 5, lett. c), dello statuto.
    Le  suddette  attribuzioni  sono  nella piena disponibilita' della
 regione Sardegna, anche a seguito della  emanazione  delle  norme  di
 attuazione  dello statuto di cui al d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532,
 con il  quale  sono  state  trasferite  alla  regione  ricorrente  le
 funzioni  amministrative gia' esercitate dal Ministero della pubblica
 istruzione nei confronti delle biblioteche e dei musei di enti locali
 nella  regione Sardegna. Le norme di attuazione ora citate, tuttavia,
 facevano salve le attribuzioni amministrative statali "in ordine alla
 tutela delle cose di interesse storico ed artistico".
    2.  -  Successivamente, con d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante
 "Nuove norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione
 autonoma  della  Sardegna",  allo  scopo  di  consentire alla regione
 ricorrente un esercizio organico delle proprie competenze in  materia
 di biblioteche e musei di enti locali, e' stato delegato alla regione
 stessa  l'esercizio  di  quelle  funzioni   amministrative   -   gia'
 esercitate,    all'atto    del    ricordato    trasferimento,   dalla
 soprintendenza  ai   beni   librari   per   la   Sardegna   (ufficio,
 quest'ultimo,  trasferito  alla  regione  con il d.P.R. n. 1532/1965,
 art. 2) - che residuavano ancora alla competenza statale.
    In  particolare,  l'art.  12 del d.P.R. n. 480/1975 stabilisce che
 sono delegate alla regione le competenze relative alla "conservazione
 ed  eventuale  riproduzione  dei  codici,  degli antichi manoscritti,
 degli  incunaboli,  delle  stampe  ed  incisioni  rare  e  di  pregio
 possedute  da  enti  e  da privati (lett. a)"; la regione dovra' pure
 provvedere alla compilazione  del  catalogo  generale  e  dell'elenco
 indicativo  dei  beni  librari  ora richiamati, nonche' esercitare le
 altre competenze previste dalla legge 1› giugno 1939, n. 1089 e dalla
 successiva  legislazione  statale, come stabilito dalle lettere da b)
 ad l) del cit. art. 12 del d.P.R. n. 480/1975. Fra tali competenze e'
 esplicitamente ricompresa (lett. f) art. 12) quella di "esercitare le
 funzioni di ufficio per  l'esportazione  ai  termini  della  suddetta
 legge  1›  giugno  1939,  n.  1089". In definitiva, con l'art. 12 del
 d.P.R. n. 480/1975 sono state delegate alla  regione  autonoma  della
 Sardegna il complesso delle competenze statali in ordine alla tutela,
 nel territorio sardo,  dei  beni  librari  di  interesse  storico  ed
 artistico.
    3.  -  Neppure  e'  mancato,  da  parte  della Regione ricorrente,
 l'esercizio  concreto  delle  proprie  competenze  nella  materia  in
 oggetto:  fin  dal  1958  (legge  7  febbraio  1958, n. 1) la regione
 Sardegna aveva infatti stabilito (art. 4 della legge n.  1/1958)  che
 "ad  integrazione della tutela esercitata dallo Stato. . . la regione
 vigila,  a  mezzo  dell'assessorato  alla  pubblica  istruzione,  sul
 patrimonio  storico,  artistico. . . della Sardegna", compreso dunque
 quello librario.
    Il  successivo  d.P.G. 22 ottobre 1986, n. 119, recante "Norme per
 l'esecuzione  della  l.r.  17  agosto  1978,  n.  51,  e   successive
 modificazioni e integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e
 dei settori  della  presidenza  della  giunta  e  degli  assessorati,
 nonche' il funzionamento degli organi collegiali", ha poi individuato
 nel "settore dei beni librari e delle biblioteche degli enti locali",
 ricompreso  nel  "servizio  dei  beni culturali e problemi culturali,
 dell'informazione,  dello  spettacolo  e  dello  sport",   dipendente
 dall'assessorato   della   pubblica   istruzione,   beni   culturali,
 informazione, spettacolo e sport (art. 13, secondo comma),  l'ufficio
 competente, nell'ambito dell'amministrazione regionale, ad esercitare
 le competenze in contestazione.
    4.  -  Cio'  premesso,  sul  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
 Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990 e' stato pubblicato il testo del
 decreto  del  Ministro  del  commercio  con l'estero 30 ottobre 1990,
 adottato di concerto con il Ministro delle finanze,  recante  "elenco
 delle  merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il
 transito".
    Il   decreto   in   questione   stabilisce,   fra   l'altro,   che
 "l'esportazione definitiva o temporanea, degli  oggetti  che  abbiano
 interesse  storico,  archeologico,  paleontologico  o  artistico, ivi
 compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le stampe, i libri,
 le  incisioni.  .  . e' vincolata alla presentazione, tra l'altro, di
 una 'licenza' o di un 'nulla osta' al cui rilascio  sono  autorizzati
 esclusivamente gli 'uffici di esportazione degli oggetti d'antichita'
 e d'arte' dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
 aventi   sede  presso  alcune  sopraintendenze".  Tale  decreto,  ove
 ritenuto applicabile anche nei confronti della regione autonoma della
 Sardegna,  e  per la parte ora richiamata, e' gravemente lesivo delle
 attribuzioni costituzionali della regione medesima che, pertanto,  lo
 impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 3, lett.
 q), 5, lett. c) e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e relative
 norme  di  attuazione (spec. d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 12);
 nonche', per quanto di ragione,  dell'art.  56,  primo  comma,  dello
 statuto.
    1.  -  E'  opportuno  rilevare  subito, ed in via preliminare, che
 l'ammissibilita' del presente conflitto e' sicuramente fondata  sulla
 piu'   recente  evoluzione  della  giurisprudenza  costituzionale.  A
 partire  dalla  sentenza  n.  559/1988,  e  con  successive  pronunce
 (sentenze  nn.  1034  e  1112 del 1988, 165/1989 e 314/1990) e' stata
 invero   costantemente   ritenuta,   da   codesta    ecc.ma    Corte,
 l'ammissibilita' di conflitti di attribuzione che attengano a materie
 (non trasferite ma) delegate alle regioni, purche'  la  delega  delle
 funzioni amministrative sia:
       a)  devolutiva  o  traslativa,  sicche'  la  titolarita'  delle
 funzioni che ne costituiscono  l'oggetto  sia  sottratta  alla  sfera
 statale per essere nel contempo ricompresa in quella regionale;
       b)  necessaria,  nel  senso  che  le  funzioni delegate debbono
 costituire "un'integrazione necessaria delle competenze 'proprie', di
 modo  che la lesione delle prime comporti anche una menomazione delle
 seconde" (sentenza n. 559/1988, punto 2.3 della motivazione).
    2. - Ebbene, le caratteristiche della delega operata con il citato
 art. 12 del d.P.R. n. 480/1975 rispondono in pieno ai  requisiti  ora
 indicati.  Con  essa,  infatti, come gia' riferito in narrativa, allo
 scopo di consentire alla regione autonoma della Sardegna un esercizio
 organico  delle  proprie attribuzioni, legislative ed amministrative,
 in materia di biblioteche e musei di enti  locali  (attribuzioni,  e'
 bene ricordarlo, che costituiscono oggetto di una competenza primaria
 della regione ricorrente)  e'  stato  devoluto  alla  regione  stessa
 l'insieme  delle  funzioni  amministrative  che  residuava allo stato
 della materia in oggetto e che veniva individuato,  dall'art.  3  del
 d.P.R.  n.  1532/1965  (con  il  quale si era provveduto a trasferire
 all'amministrazione regionale le funzioni  amministrative  esercitate
 dal   Ministero   della   pubblica  istruzione  nei  confronti  delle
 biblioteche e dei musei degli enti locali, trasferendo  nel  contempo
 alla  regione  autonoma  della  Sardegna  la  soprintendenza  ai beni
 librari competente per la  regione),  nella  "tutela  delle  cose  di
 interesse storico ed artistico".
    3.  -  La  disciplina posta dall'art. 12 del d.P.R. n. 480/1975 si
 salda  dunque  a  quella  previgente  del  d.P.R.  n.  1532/1965:  al
 trasferimento  delle  funzioni  amministrative  proprie della regione
 ricorrente,   operato   con   quest'ultimo   decreto,   si    collega
 strettamente, con un vincolo reso necessario per l'organico esercizio
 delle  competenze  regionali,  la  delega   contenuta   nel   decreto
 presidenziale  del  1975,  che  devolve in via integrale alla regione
 autonoma della Sardegna le residue competenze statali nella  materia.
 Fra  tali  competenze,  l'art.  12,  lett. f), del d.P.R. n. 480/1975
 ricomprende espressamente quelle relative  all'esportazione  di  beni
 librari  (esportazione  regolata  dagli  artt. 35 e 42 della legge n.
 1089/1939, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico),
 precisando  che  "le  funzioni di ufficio per l'esportazione" di tali
 beni sono delegate alla regione ricorrente.
    4.  -  In definitiva, non si puo' dubitare che fra le "funzioni di
 ufficio per l'esportazione"  delegate  alla  regione  Sardegna  debba
 annoverarsi  anche  quella  relativa  al  rilascio di una licenza per
 l'esportazione dei beni librari di  interesse  artistico  e  storico,
 gia'  previste dal primo comma dell'art. 36 della legge n. 1089/1939.
 Funzione che e' palesemente da ricomprendere fra quelle delegate alla
 regione  autonoma  della Sardegna, secondo il testuale disposto della
 lett. f) dell'art. 12 del d.P.R. n. 480/1975,  che  in  via  espressa
 richiama la suddetta legge n. 1089/1939.
    Come  gia'  ricordato in narrativa, inoltre, la regione ricorrente
 aveva gia' dal 1958 (l.r. 7 febbraio 1958, n.  1)  inteso  esercitare
 concretamente   le  proprie  competenze  nella  materia  in  oggetto,
 stabilendo (art. 4) che  "ad  integrazione  della  tutela  esercitata
 dallo Stato a norma dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica e
 delle vigenti leggi in materia di antichita' e belle arti, la regione
 vigila,  a  mezzo  dell'assessorato  alla  pubblica  istruzione,  sul
 patrimonio storico, artistico... della Sardegna".
    Palesemente  illegittimo si manifesta dunque, se inteso a produrre
 effetti anche nei confronti della regione ricorrente, il  decreto  30
 ottobre  1990  del  Ministro  del commercio con l'estero, adottato di
 concerto con il Ministro delle finanze, con il quale si pretende, fra
 l'altro,  di assoggettare l'esportazione "definitiva o temporanea" di
 beni librari di interesse storico o  artistico  al  rilascio  di  una
 licenza che "esclusivamente gli 'uffici di esportazione degli oggetti
 d'antichita' e d'arte' dipendenti dal Ministero per i beni  culturali
 ed ambientali" sarebbero competenti a rilasciare. E' evidente infatti
 che spetta invece ai  competenti  uffici  regionali,  nel  territorio
 sardo,  esercitare  tale competenza, e che non potrebbe in alcun modo
 riconoscersi,  senza   nel   contempo   vulnerare   le   attribuzioni
 costituzionalmente tutelate della regione ricorrente, la legittimita'
 di un intervento statale come quello in questione che, per  mezzo  di
 un  semplice decreto ministeriale, pretende di sottrarre alla regione
 autonoma  della  Sardegna  competenze  che  sono  state  delegate   a
 quest'ultima  con  un decreto legislativo di attuazione dello statuto
 speciale (adottato secondo la speciale procedura dell'art. 56,  primo
 comma,  dello  statuto  sardo). Competenze che le sono state delegate
 proprio allo scopo di consentire alla regione medesima  un  esercizio
 organico  delle  funzioni indicate dalla lett. q) dell'art. 3 e dalla
 lett. c) dell'art. 5 dello statuto.
                                P. Q. M.
    Voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  dichiarare  la competenza
 della regione autonoma della Sardegna e, per l'effetto, annullare  in
 parte  qua  il  decreto  del  Ministro  del commercio con l'estero 30
 ottobre 1990, come meglio in epigrafe indicato. Con ogni  conseguenza
 di legge.
      Roma, addi' 3 gennaio 1991
                       Prof. avv. Sergio PANUNZIO

 91C0039