N. 20 SENTENZA 11 - 18 gennaio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni - Perequazione automatica Quota
 aggiuntiva - Non cumulabilita' con la retribuzione percepita in
 costanza di rapporto di lavoro presso terzi Razionalita' della scelta
 discrezionale del legislatore Giustificazione per la diversita' dei
 rapporti che danno causa al reddito percepito dal pensionato oltre la
 pensione - Non fondatezza.
 
 (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16, come modificato dall'art.
 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
 modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.4 del 23-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge
 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale   e   pluriennale   dello  Stato:  Legge  Finanziaria),  come
 modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  633
 (recte:  n.  663  -  Finanziamento  del  Servizio sanitario nazionale
 nonche'   proroga   dei   contratti   stipulati    dalle    pubbliche
 amministrazioni  in  base  alla  legge  1› giugno 1977, n. 285, sulla
 occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29
 febbraio  1980,  n.  33,  promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre
 1989 dal Pretore di Venezia  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Ceroni  Adriana  e  l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  412  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.
     Visto  l'atto di costituzione di Ceroni Adriana nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
     Udito  nell'udienza  pubblica  del  27  novembre  1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
     Udito  l'avvocato Enrico Cornelio per Ceroni Adriana e l'Avvocato
 dello Stato Luigi Siconolfi  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Ceroni Adriana, titolare di una pensione di reversibilita' a
 carico dell'I.N.P.S., quale vedova di un assicurato presso l'Istituto
 e, nel contempo, titolare di un reddito di lavoro subordinato perche'
 dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni,chiedeva  al
 Pretore  di Venezia di dichiarare non dovuta la restituzione, chiesta
 dall'I.N.P.S., delle somme percepite dal giugno 1980 al  maggio  1988
 per quote aggiuntive della pensione erogatale, non spettanti ai sensi
 dell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito,
 con  modificazioni,  nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai titolari
 di reddito da lavoro dipendente.
     In   via   subordinata,   sollevava   questione  di  legittimita'
 costituzionale di detta norma per la disparita'  di  trattamento  che
 sussisteva   rispetto   ai   lavoratori  autonomi  che  non  subivano
 decurtazioni della pensione al titolo di cui innanzi.
     L'I.N.P.S.,  costituitosi  in  giudizio,  eccepiva l'infondatezza
 della  domanda  e  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
 perche'   il  percettore  di  reddito  autonomo  non  gode  di  forme
 automatiche di protezione del proprio guadagno.
     Il  giudice adito riteneva la questione sollevata rilevante e non
 manifestamente infondata e, con ordinanza dell'11 dicembre  1989,  ne
 rimetteva l'esame a questa Corte.
    2. - Il giudice remittente rilevava l'esistenza di una irrazionale
 discriminazione tra lavoratori subordinati e lavoratori  autonomi  in
 quanto  la  decurtazione e' collegata alla natura del reddito, che e'
 fatto irrilevante rispetto  alla  funzione  della  pensione  ed  alle
 ragioni che possono giustificare la sua riduzione.
     Osservava  che,  da un verso, occorre considerare che la pensione
 di reversibilita' assolve la funzione di somministrare ai  superstiti
 i  mezzi  che  il  decesso  dell'assicurato  fa  loro  venir meno; e,
 dall'altro, che la pur legittima riduzione del suo importo, nel  caso
 di  percezione  di  altro  reddito,  deve  essere  ragguagliata  alle
 condizioni economiche del pensionato e non alla natura della fonte.
     Ne'  puo'  essere  razionale  giustificazione  il  fatto  che  il
 lavoratore autonomo non gode di forme automatiche di  protezione  del
 reddito.
     3.  -  L'ordinanza  e' stata ritualmente comunicata, notificata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
     3.1  -  Nel  giudizio  dinanzi a questa Corte si e' costituita la
 parte privata la quale, nel riportarsi alle considerazioni svolte dal
 giudice remittente, ha concluso per l'accoglimento della questione.
     In  rappresentanza  del  Presidente del Consiglio dei ministri e'
 intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato la  quale  ha  rilevato
 che  il  diverso  trattamento  dei  lavoratori subordinati rispetto a
 quelli autonomi costituisce espressione del potere discrezionale  del
 legislatore  in  materia.  Ha, poi, osservato che con la legge n. 160
 del 1975 e' stato  introdotto  un  nuovo  meccanismo  di  adeguamento
 periodico  delle pensioni solo per i lavoratori subordinati (art. 9),
 mentre quello dei lavoratori autonomi e' stato ancorato (art.  2)  al
 criterio  dell'adeguamento  automatico di cui all'art. 19 della legge
 n. 153 del 1969, realizzandosi cosi' per i primi un  meccanismo  piu'
 favorevole,  ritenuto  necessario per meglio adattare gli ordinamenti
 pensionistici alle peculiarita' che ciascuno presenta.
     Ha concluso per la infondatezza della questione.
     4. - Nell'imminenza dell'udienza il difensore della parte privata
 ha presentato delle note di udienza nelle quali ha rilevato  che  nel
 regime  pensionistico, tranne che per effetto della norma denunciata,
 non vi e' alcuna distinzione circa la fonte e la natura  del  reddito
 ai  fini  dell'incidenza  sull'altro  reddito  percepito dal titolare
 della pensione di  reversibilita';  che,  in  sostanza,  la  prevista
 diminuzione  della pensione importa lesione anche dei principi di cui
 agli artt. 36, 37 e 38 della  Costituzione,  oltre  a  cagionare  una
 irrazionale  discriminazione tra pensionati esercenti anche attivita'
 lavorativa, tenendosi conto della natura del reddito  anziche'  della
 sua entita'.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Il   Pretore   di   Venezia   dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell' art. 16 della legge 21 dicembre  1978,  n.  843,
 come  modificato dall' art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,  n.
 33,  nella  parte  in  cui  prevede  che  la  quota  aggiuntiva fissa
 corrisposta sui trattamenti pensionistici  ai  sensi  della  legge  3
 giugno 1975, n. 160 (art. 10), ai fini della perequazione automatica,
 non e' cumulabile  con  la  retribuzione  percepita  in  costanza  di
 rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze di terzi, in quanto violerebbe
 l'art. 3 della Costituzione, determinando disparita'  di  trattamento
 rispetto  ai  lavoratori  autonomi per i quali non e' prevista alcuna
 decurtazione della pensione.
     2. - La questione non e' fondata.
     Si  premette  che, in base all'ordinanza di rimessione, in questa
 sede deve essere presa in esame solo la violazione dell' art. 3 della
 Costituzione  e  non  anche  quella  degli  artt.  36,  37 e 38 della
 Costituzione, dedotta nella memoria dalla parte privata.
     Gia'  l'art. 10, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,
 che  ha  dettato  norme  per   il   miglioramento   dei   trattamenti
 pensionistici  e  per  il  collegamento  alla  dinamica salariale, ha
 previsto la non cumulabilita' delle quote aggiuntive, legate ai punti
 di   contingenza   accertati   per  i  lavoratori  dell'industria  in
 determinati periodi, con la retribuzione  percepita  in  costanza  di
 rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
     La  detta  previsione e' rimasta invariata nelle leggi successive
 (art. 16 della legge finanziaria n.  843  del  1978  e  art.  14  del
 decreto-legge  n.  663  del  1979,  convertito, con modificazioni, in
 legge  n.  32  del   1980,   contenente   disposizioni   in   materia
 previdenziale oltre che i provvedimenti di finanziamento del servizio
 sanitario nazionale).
     Un'analoga  previsione per i pensionati che, oltre alla pensione,
 percepiscono redditi derivanti da lavoro autonomo, non  e'  contenuta
 ne' nelle dette leggi ne' in altre.
     Tale    situazione   non   produce   la   lamentata   irrazionale
 discriminazione tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi.
    Invero,  rientra  nel  potere  discrezionale  del  legislatore  la
 determinazione  delle  misure  e  dei  criteri  di  adeguamento   dei
 trattamenti  pensionistici  alla  variazione  del  costo  della  vita
 nonche' delle modalita' di perequazione degli  stessi;  ed  il  retto
 esercizio  di tale potere non comporta necessariamente che si debbano
 prendere in considerazione  le  condizioni  di  vita  dei  pensionati
 anziche' la natura e la fonte del reddito cumulato con il trattamento
 pensionistico.
     Alla  variazione  del  costo  della vita attiene la previsione di
 quote aggiuntive le quali riguardano la contingenza.
     3.  -  Nella  fattispecie, l'esercizio del potere del legislatore
 non e' sindacabile in questa sede  perche'  non  risulta  violato  il
 principio della razionalita'.
     La   diversita'   dei  trattamenti  trova  adeguata  e  razionale
 giustificazione nella stessa diversita' dei rapporti che danno  causa
 al reddito percepito dal pensionato oltre la pensione.
     Invero, si e' piu' volte affermata la diversita' che sussiste tra
 lavoro autonomo e lavoro subordinato.
     Inoltre,  nella  specie,  la differente disciplina deriva proprio
 dalla natura e dalla stessa finalita' delle quote  aggiuntive.  Esse,
 poiche',  come  si  e'  detto  innanzi,  si concretano in trattamenti
 relativi  alla  contingenza,  sono,  in  sostanza,  gia'  erogate  al
 lavoratore  alle  dipendenze  di terzi sotto forma di indennita' o di
 trattamenti analoghi, mentre il lavoratore  autonomo  non  percepisce
 alcunche' di simile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843  (Disposizioni  per
 la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: Legge
 Finanziaria), come modificato dall'  art.  14  del  decreto-legge  30
 dicembre   1979,   n.   663  (Finanziamento  del  Servizio  sanitario
 nazionale, nonche' proroga dei contratti  stipulati  dalle  pubbliche
 amministrazioni  in  base  alla  legge  1› giugno 1977, n. 285, sulla
 occupazione giovanile), convertito, con modificazioni,  in  legge  29
 febbraio  1980,  n. 33, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 sollevata dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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