N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1989- 8 gennaio 1991
N. 5 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 1991) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari, sui ricorsi riuniti proposti da Di Cecco Domenico ed altri contro l'E.N.P.A.S. Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennita' di buonuscita - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988 (non fondatezza di analoga questione) e alle ordinanze nn. 641, 869, 1070 e 1072 del 1988 e 419/1989 (manifesta inammissibilita'), ritenute superate dal giudice remittente per l'inerzia prolungata del legislatore, invitato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione dei rapporti di fine servizio. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1). (Cost., artt. 3 e 36.(GU n.5 del 30-1-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da Di Cecco Domenico (1321/81), Carbone Tommaso (1322/81), Sannicandro Nicola (1323/81), Desiderato Melchiorre (1324/81), Genchi Michele (1325/81), Sforza Vincenzo (1326/81), Tarsia Luciana (1327/81), Marvulli Riccardo (1328/81), Quadrini Lea (1329/81), Corradini Leila Teresa (1330/81), De Virgiliis Antonio (189/82), Pedone Nicolo' Maria (190/82), Fistola Giovanni (191/82), Coladonato Francesco (192/82), Mannarini Antonio (193/82), Della Ratta Concetta (1778/82) e Tarsia Giacomo (1414/83), rappresentati e diesi dall'avv. G. Tarsia, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai n. 29 contro l'E.N.P.A.S. (Ente nazionale assistenza e previdenza dipendenti statali), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Quarnaro n. 1, per la declaratoria del diritto a percepire l'indennita' di buonuscita sul trattamento economico comprensivo anche della indennita' integrativa peciale e per la conseguente condanna dell'E.N.P.A.S. al pagamento dell'indennita' di buonuscita computandovi l'indennita' integrativa speciale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 17 ottobre 1989 la relazione del dott. Dante D'Alessio e uditi, altresi' l'avv. Gesmundo, in sostituzione dell'avv. Tarsia, per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Vito Rotunno per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti, gia' dipendenti statali, si sono visti liquidare dall'E.N.P.A.S. l'indennita' di buonuscita senza che nella base di calcolo si fosse tenuto conto della indennita' integrativa speciale goduta all'atto del collocamento a riposo. Con i ricorsi in epigrafe hanno chiesto che nella base di calcolo sia inclusa l'indennita' integrativa speciale. Deducono la violazione delle norme vigenti in materia (artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973) e la disparita' di trattamento con tutti gli altri dipendenti pubblici che si vedono riconosciuta l'indennita' integrativa speciale nel computo della buonuscita. In conclusione hanno chiesto che venga accertato il loro diritto a ottenere l'indennita' di buonuscita con il computo anche dell'indennita' integrativa speciale; che l'E.N.P.A.S. venga condannato al pagamento della differenza tra quanto gia' liquidato e quanto dovuto; che l'E.N.P.A.S. venga condannato al pagamento delle spese e onorari di giudizio. Si e' costituito in giudizio l'E.N.P.A.S. chiedendo il rigetto del ricorso perche' infondato. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 1989 i ricorsi sono passati in decisione. D I R I T T O 1. - Come esposto in narrativa i ricorrenti, con separati ricorsi che vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione, hanno chiesto che venga riconosciuto il loro diritto a ottenere la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita con il computo nella base contributiva dell'indennita' integrativa speciale. 2. - Rileva il collegio che ai sensi della vigente normativa la indennita' integrativa speciale non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento (art. 1 della legge n. 324/1959; artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973). I ricorsi della stregua della indicata normativa dovrebbero pertanto essere respinti perche' infondati. Tale soluzione appare peraltro insoddisfacente a questo tribunale. La normativa su citata e' stata infatti piu' volte denunziata alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. La Corte costituzionale si e' al riguardo pronunciata con la sentenza n. 220 del 1988 che ha dichiarato l'infondatezza della questione proposta e con successive ordinanze di inammissibilita', e poi di manifesta inammissibilita' (ordinanze nn. 641, 869, 1070 e 1072 del 1988 e, da ultimo, ordinanza n. 419 del 6/18 luglio 1989) pur riconoscendo l'esigenza di un intervento del legislatore volto a procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego, sia pure con la gradualita' dovuta al rispetto delle esigenze finanziarie. Questo collegio, in relazione al perdurare dell'inerzia legislativa in materia, che probabilmente - come spesso avvenuto in passato - solo una pronuncia di illegittimita' costituzionale delle disposizioni in argomento potra' rimuovere, ritiene necessario un ulteriore esame della questione da parte della Corte costituzionale. In particolare tale considerazione e' suffragata da altre due recenti sentenze della Corte in materia, operanti nel senso della gia' indicata omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza nel pubblico impiego. La prima e' la sentenza 30 giugno 1988, n. 763, con la quale la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che "tra le varie indennita' di fine rapporto possono bensi' sussistere differenze di dettaglio inerenti alla peculiarita' propria di ciascuna, ma nella sostanza esse sono analoghe e omogenee per finalita' da realizzare, sicche' la loro disciplina sostanziale e fondamentale non puo' essere differente" e che "proprio per la omogeneita' delle due indennita' (premio di servizio e buonuscita)... non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparita' di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali", ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove nome in materia previdenziale per il personle degli enti locali) che prevedevano, per il conseguimento dell'indennita' di premio di servizio, condizioni piu' restrittive rispetto a quelle dettate per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita. La seconda e' la sentenza 14 luglio 1988, n. 821, con la quale la Corte costituzionale, dopo aver evidenziato che "le due indennita' (premio di servizio e buonuscita) risultano ormai completamente equiparate" e che "pertanto non trovano piu' razionale e adeguata giustificazione le norme che le assoggettavano ad un differente trattamento, tanto piu' che questa Corte piu' volte aveva segnalato al legislatore la necessita' di dettare una disciplina della indennita' di fine servizio erogata agli impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti uniforme rispetto a quella propria della indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti statali", ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni della legge n. 152/1968 che per i collaterali dei dipendenti degli enti locali subordinano il diritto all'erogazione dell'indennita' premio di servizio a condizioni piu' restrittive rispetto a quelle previste per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita da parte dei collaterali dei dipendenti dello Stato. In relazione a quanto sopra, tenuto conto che ormai l'indennita' integrativa speciale ha natura squisitamente retributiva avendo la funzione di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dello stipendio; che tale natura retributiva e' stata confermata anche da interventi legislativi in materia (e in particolare dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597); che le modifiche strutturali intervenute nel tempo l'hanno del tutto assimilata alla indennita' di contingenza corrisposta ai lavoratori privati della cui natura retributiva non v'e' alcun dubbio; che l'indennita' di contingenza fa parte degli elementi presi in riferimento per il calcolo dell'indennita' di fine rapporto per i lavoratori dipendenti privati (legge n. 297/1982); che l'indennita' di contingenza (o le analoghe voci previste dalle varie disposizioni normative) viene egualmente computata per la liquidazione del trattamento di fine rapporto ormai di tutti i dipendenti pubblici non statali (da ultimo anche la Banca d'Italia nel corso del 1989 ha modificato in tal senso il proprio regolamento per il trattamento di quiescenza); che pertanto - considerato il peso di tale voce nel complessivo trattamento economico del personale dipendente - la discriminazione a carico dei soli lavoratori dipendenti statali appare particolarmente iniqua e abbisognevole di un intervento della Corte costituzionale, cio' stante, apparendo rilevante e non manifestamente infondata, via rimessa all'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione sulla legittimita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nonche' dell'art. 1 della legge n. 324/1959 per il contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 34 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nonche' dell'art. 1 della legge n. 324/1959 nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base contributiva e dalla conseguente base di calcolo della indennita' di buonuscita; Riuniti i procedimenti in corso li sospende e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio del 17 ottobre 1989. Il presidente: (firma illeggibile) Il componente, estensore: (firma illeggibile) 91C0054